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mercoledì 27/07/2022 • 18:19

Impresa Le norme contenute nella legge annuale 2021

Comunicazione Unica, SCIA e RCA nella legge Concorrenza

Novità per professionisti e aziende nella legge che disciplina il mercato e la concorrenza 2021: dalle concessioni demaniali, alla Comunicazione Unica, alle fonti rinnovabili, al trasporto pubblico, alla professione del mediatore, ai poteri delle Autorità, alla semplificazione dei processi amministrativi, alle RCA, alla tutela del consumatore. La legge annuale detta le regole per la concorrenza, tutela e promozione. 

di Monica Greco - Giornalista - Esperto di Fisco e Bilancio

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Camera ha votato e approvato il disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2021, dopo l'ok del Senato è definitiva. Il disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021 contempla molteplici temi: applicazione delle norme antitrust; servizi pubblici locali; energia; trasporti; rifiuti; avvio di un'attività imprenditoriale; vigilanza del mercato.

Ci attende una valanga di decreti attuativi entro la fine dell'anno, eppure le norme contenute nella legge annuale approva delinea già un quadro del perimetro applicativo per la tutela e la promozione del mercato e della concorrenza. Sono bene 36 gli articoli previsti nella legge annuale 2021, eccone una sintesi delle principali novità per professionisti e aziende.

Beni pubblici

L'articolo 2 riguarda la delega il Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. Si dovrà adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, elencando anche i principi e criteri direttivi che si devono rispettati nell'adozione del decreto legislativo.

Concessioni Demaniali e portuali

Gli articoli 3 e 4 intervengono sulla materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo e sportivo: sia con disposizioni di carattere transitorio e di immediata applicazione che mediante delega al Governo per riformare l'affidamento delle concessioni.

Ricordiamo che, le concessioni erano state prorogate al 31 dicembre 2033 dalla legge di bilancio per il 2019 e che tale norma era stata recentemente ritenuta incompatibile con il diritto unionale. Con l'articolo 3 in esame si proroga al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle concessioni demaniali (marittime, lacuali e fluviali) e dei rapporti di gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo e, conseguentemente, si riconosce il carattere di non abusività dell'occupazione dello spazio demaniale ad essi connessa sino a tale data. Inoltre, si dispone che in presenza di ragioni oggettive che, impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, la scadenza delle concessioni può slittare al massimo non oltre il 31 dicembre 2024.

L'articolo 4 prevede anche l'adozione di decreti atti a riordinare e semplificare la disciplina delle citate concessioni demaniali (marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive - comprese quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura). Si definiscono quali sono i principi e criteri direttivi da adottare.

In materia portuale l'articolo 5modifica l'articolo 18 della L. 84/1994 (Concessione di aree e banchine) e introduce il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali, recando una nuova disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario.

Servizio e trasporto pubblico

L'articolo 10 non regola più i taxi, ma la nuova norma interviene, con una modifica all'articolo 37 del DL 201/2011, per rafforzare la tutela degli utenti-consumatori. prevede che l'Autorità possa disciplinare le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici e utenti e consumatori tramite procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica. Il ricorso giurisdizionale, invece, potrà essere proposto solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità.

Società partecipate

Con l'articolo 11 modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica.

Colonnine di ricarica

L'articolo 12 novella l'articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 2021 (L 178/2020), prevedendo l'obbligo per i concessionari autostradali di selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione e che prevedano l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative. È altresì stabilito che anche le concessioni in essere e non ancora oggetto di rinnovo devono prevedere l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree di servizio.

Anagrafe impianti carburanti

Articolo 13 integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, prevedendo l'obbligo, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'aggiornamento periodico dell'anagrafe, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica. In caso di mancato adempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 15 mila euro per ciascuna mancata dichiarazione

Gestione dei rifiuti

L'articolo 14 modifica il Codice dell'ambiente (DLgs 152/2006) disponendo: di ridurre a due anni per la scelta da parte delle utenze non domestiche - che producono i “rifiuti assimilati agli urbani” - di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato; di integrare il testo dell'articolo 202 del citato Codice che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai compiti dell'ARERA.

Salute

Molte sono le disposizioni del comparto della sanità: l'articolo 15 per la revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati; nonché disposizioni in materia di sanità integrativa e responsabilità in caso di mancata alimentazione per tempo del fascicolo sanitario elettronico (FSE). L'articolo 16 regolamenta gli obblighi di detenzione di medicinali a carico dei grossisti; l'articolo 17 la rimborsabilità di farmaci equivalenti; l'articolo 18 i medicinali in attesa di definizione del prezzo; l'articolo 19 la revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano, l'articolo 20 il Conferimento degli incarichi di direzione di strutture complesse e l'articolo 21 il riconoscimento di master universitari ai fini dei titoli richiesti per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio Sanitario nazionale.

Revisione dei procedimenti amministrativi

L'articolo 26, modificato in sede referente, conferisce una delega al Governo – da esercitare entro 24 mesi - per la ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e per la loro semplificazione al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari.

La norma delega il Governo ad adottare provvedimenti per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva. Tra i principi e i criteri direttivi previsti ai fini dell'esercizio della delega vengono indicati:

  • l'ottimizzazione delle procedure e degli adempimenti per la loro completa digitalizzazione;
  • la riduzione dei tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attività di impresa;
  • la ridefinizione dei termini dei procedimenti amministrativi dimezzandone la durata;
  • l'introduzione di misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti;
  • la promozione dello sviluppo della concorrenza nell'esercizio della libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere procedimentale e amministrativo.

Fonti rinnovabili

All'articolo 26, in sede referente, sono stati aggiunti i commi 4-7 con la delega legislativa per il riordino del quadro normativo sulle fonti rinnovabili. Il Governo dovrà adottare a tal fine entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi.

Controlli sulle attività economiche

Articolo 27 modificato in sede referente - delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche: eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

Mediatore immobiliare

L'articolo 28, inserito in sede referente, modifica la disciplina della professione di mediatore e rende compatibile l'esercizio dell'attività di agente immobiliare per i dipendenti o collaboratori di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia.

Comunicazione unica

L'articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

Si tratta di dati ulteriori rispetto al codice fiscale e partita IVA, i quali, ai sensi della disciplina già vigente, sono comunicati immediatamente.

Come noto, con una procedura unica, gli interessati assolvono una serie di adempimenti nei confronti delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS:

  • richiesta dell'iscrizione al Registro Imprese
  • richiesta dell'iscrizione al Repertorio Economico – Amministrativo (REA)
  • richieste di Codice Fiscale e Partita IVA
  • richiesta dell'iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi
  • apertura della posizione assicurativa presso l'INAIL

Adeguamento normativa

L'articolo 30 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, per rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'UE, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali.

RCA

L'articolo 31 modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto; estendendo alle compagnie Ue la procedura del risarcimento diretto previsto dall'articolo 146 del DLgs 209/2005; nella formulazione vigente, l'articolo 150, comma 2, qui novellato, esclude in via generale l'applicazione della procedura di risarcimento diretto alle imprese comunitarie – salvo alcuni casi. La modifica introdotta in sede referente slitta l'applicazione di tale estensione, rinviando l'effetto della norma a far data dal 1° gennaio 2023 e per i sinistri con accadimento da tale data.

Concentrazioni

L'articolo 32 modifica la L.287/1990 sulla disciplina della valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato, sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione e sul trattamento delle imprese comuni.

Grandi piattaforme digitali

L'articolo 33 riscrive la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della L.192/1998, introducendo una presunzione relativa (iuris tantum) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati. Una modifica apportata dal Senato dispone che le pratiche abusive realizzate dalle citate piattaforme digitali possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere. Le eventuali azioni civili esperibili sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del DLgs 168/2003. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo in commento si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2022.

Procedura di transazione

L'articolo 34 integra la legge n. 287/1990, introducendo la disciplina della transazione (cd. settlement) nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.

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