La tutela in caso di licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese
Sono due i modi per commentare la sentenza n. 183/2022 della Corte Costituzionale. Quello di limitarsi al tecnicismo giuridico o quello, che prediligiamo, di ampliare lo sguardo al solco sociale ed economico in cui il Giudice delle Leggi ha inscritto la sua pronuncia. Lo prediligiamo perché, come insegna Teubner, il diritto è il riflesso della società.
La sentenza n. 183/2022, pubblicata solo pochi giorni fa, ha esaminato il sistema delineato dall'art. 9, co. 1° D.Lgs. n. 23/2015 in tema di licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese.
Secondo esso, ai datori di lavoro che non possiedono i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, co. 8° e 9°, della L. n. 300/1970, la reintegrazione nel posto di lavoro residua solo per i casi di licenziamenti nulli e intimati in forma orale; negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un'indennità crescente di una mensilità per anno di servizio, con un minimo di 3 e un massimo di 6 mensilità.
La questione di costituzionalità è stata sollevata in relazione agli artt. 3, co. 1°, 4, 35, co. 1°, e 117, co. 1°, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea.
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