martedì 26/07/2022 • 06:00
La Commissione Europea ha autorizzato il nuovo schema della Garanzia Italia di SACE, strutturato come previsto dall’art. 15 del DL. Aiuti. La garanzia è concessa in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, a fronte della concessione di nuovi prestiti, leasing finanziari, e prodotti di factoring pro solvendo.
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Giunge il via libera da parte della Commissione europea sulla garanzia SACE a favore delle imprese colpite dalla crisi russo-ucraina previste dal Decreto Aiuti. Il semaforo verde della Commissione, dal 19 luglio 2022, approva e proroga ufficialmente la garanzia SACE fino al 31 dicembre 2022, rendendo di fatto alle banche la piena operatività del plafond da 10 miliardi messo a disposizione dal Governo per sostenere la liquidità delle imprese.
La misura, prevista dall'art. 15 Decreto Aiuti (DL 50/2022 conv. in Legge 91/2022), è rivolta alle imprese con sede in Italia di tutte le dimensioni e operative in tutti i settori, ad eccezione di quello finanziario, e ha l'obiettivo di sostenere le esigenze di liquidità collegate all'impatto economico della crisi russo-ucraina.
La garanzia è concessa anche in favore di imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022 purché siano state autorizzate alla procedura del concordato con continuità aziendale o abbiano registrato accordi di ristrutturazione dei debiti o presentato un piano attestato di risanamento (art. 67 della legge fallimentare), a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
Restano invece escluse dalla garanzia:
Per essere considerate ammissibili, le imprese dovranno inoltre dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica della Bielorussia. In alternativa le imprese devono dimostrare che l'attività imprenditoriale sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
La garanzia è concessa da SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a fronte della concessione di nuovi prestiti, leasing finanziari, e prodotti di factoring pro solvendo, finalizzati a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subìto rincari per effetto della crisi attuale. La copertura della garanzia può giungere fino a tre massimali a seconda del fatturato della pmi. Nello specifico la copertura arriva:
L'importo a copertura della garanzia statale, non deve superare il maggiore valore tra i seguenti elementi:
La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 8 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi. La richiesta di finanziamento può essere presentata dall'impresa direttamente alla banca cui l'impresa è correntista o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito.
La garanzia può essere rilasciata attraverso la procedura semplificata, nel caso di finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 5000 o in favore di imprese con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro o, comunque, con importo massimo garantito inferiore o uguale a 375 milioni di euro. Mentre è richiesta la procedura ordinaria, nel caso di finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti superiore a 5000 o in favore di imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro o, comunque con importo massimo garantito eccedente la soglia di 375 milioni di euro. Viene espressamente fatto obbligo da parte della Commissione Europea nei confronti delle imprese beneficiarie, di mantenere l'impegno a non delocalizzare le produzioni per tutta la durata dell'operazione garantita.
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