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martedì 26/07/2022 • 06:00

Finanziamenti Aiuti di Stato per le banche

SACE: approvato il nuovo schema di Garanzia Italia

La Commissione Europea ha autorizzato il nuovo schema della Garanzia Italia di SACE, strutturato come previsto dall’art. 15 del DL. Aiuti. La garanzia è concessa in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, a fronte della concessione di nuovi prestiti, leasing finanziari, e prodotti di factoring pro solvendo.

di Maurizio Maraglino Misciagna - Dottore commercialista e revisore legale

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Giunge il via libera da parte della Commissione europea sulla garanzia SACE a favore delle imprese colpite dalla crisi russo-ucraina previste dal Decreto Aiuti. Il semaforo verde della Commissione, dal 19 luglio 2022, approva e proroga ufficialmente la garanzia SACE fino al 31 dicembre 2022, rendendo di fatto alle banche la piena operatività del plafond da 10 miliardi messo a disposizione dal Governo per sostenere la liquidità delle imprese.

La misura, prevista dall'art. 15 Decreto Aiuti (DL 50/2022 conv. in Legge 91/2022), è rivolta alle imprese con sede in Italia di tutte le dimensioni e operative in tutti i settori, ad eccezione di quello finanziario, e ha l'obiettivo di sostenere le esigenze di liquidità collegate all'impatto economico della crisi russo-ucraina.

La garanzia è concessa anche in favore di imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022 purché siano state autorizzate alla procedura del concordato con continuità aziendale o abbiano registrato accordi di ristrutturazione dei debiti o presentato un piano attestato di risanamento (art. 67 della legge fallimentare), a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Restano invece escluse dalla garanzia:

  • le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale;
  • le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione; 
  • le società controllate o controllanti, sia direttamente che indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società residenti in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali ai sensi dell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Per essere considerate ammissibili, le imprese dovranno inoltre dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica della Bielorussia. In alternativa le imprese devono dimostrare che l'attività imprenditoriale sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

La garanzia è concessa da SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a fronte della concessione di nuovi prestiti, leasing finanziari, e prodotti di factoring pro solvendo, finalizzati a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subìto rincari per effetto della crisi attuale. La copertura della garanzia può giungere fino a tre massimali a seconda del fatturato della pmi. Nello specifico la copertura arriva:

  • fino al 90% dell'importo del finanziamento per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per le imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con DPCM ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;
  • fino all'80% dell'importo del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
  • fino al 70% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

L'importo a copertura della garanzia statale, non deve superare il maggiore valore tra i seguenti elementi:

  • il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali. Se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
  • il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.

La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 8 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi. La richiesta di finanziamento può essere presentata dall'impresa direttamente alla banca cui l'impresa è correntista o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito.

La garanzia può essere rilasciata attraverso la procedura semplificata, nel caso di finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 5000 o in favore di imprese con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro o, comunque, con importo massimo garantito inferiore o uguale a 375 milioni di euro. Mentre è richiesta la procedura ordinaria, nel caso di finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti superiore a 5000 o in favore di imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro o, comunque con importo massimo garantito eccedente la soglia di 375 milioni di euro. Viene espressamente fatto obbligo da parte della Commissione Europea nei confronti delle imprese beneficiarie, di mantenere l'impegno a non delocalizzare le produzioni per tutta la durata dell'operazione garantita.

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a cura di

redazione Memento

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