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giovedì 21/07/2022 • 09:15

Fisco Pausa estiva

I termini processuali e le scadenze dei versamenti vanno “in vacanza”

Dal 1° agosto scatta la pausa estiva sia per la sospensione dei termini processuali sia per le scadenze degli adempimenti e dei versamenti fiscali. In particolare, i termini processuali sono soggetti a una pausa di 31 giorni, per cui riprendono a decorrere dal 1° settembre incluso.

di Vincenzo Cristiano - Avvocato, Studio AC

di Angelo Carlo Colombo - Commercialista e managing Partner, Studio AC

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Sospensione dei termini processuali Come noto, dal 1° al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali. A livello normativo, l'art. 1 L. 742/69 dispone che, salvo i casi espressamente indicati, i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative sono sospesi, ogni anno, per il periodo anzidetto. La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile. Se questa è la regola generale, tuttavia, non rientrano nella sospensione, tra gli altri: i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi; i termini decadenziali per il rimborso delle imposte; il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale ed emissione dell'accertamento ex art. 12 c. 7 L. 212/2007; i termini per le richieste di autotutela e di sgravio delle somme iscritte a ruolo. Se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al suo termine, ovverosia al 31 agosto. Qualora, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere prima del 1° agosto, esso rimane sospeso nel periodo feriale per ricominciare a decorrere alla fine del periodo, vale a dire dal 1° settembre.

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a cura di

redazione Memento

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