martedì 19/07/2022 • 06:00
Se il pagamento degli importi dovuti sia omesso o carente, il mancato adempimento preclude l'applicazione del beneficio, non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso. Quanto versato potrà essere recuperato tramite domanda di restituzione (Risp. AE 18 luglio 2022 n. 383).
redazione Memento
Il contribuente intenzionato a beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati, che abbia omesso di versare, in tutto o in parte, gli importi dovuti, non può rimediare alla sua inadempienza tramite l'istituto del ravvedimento operoso, dovendo rinunciare definitivamente all'estensione dei benefici per il successivo quinquennio. Potrà, però, recuperare gli importi versati. A chiarirlo è la Risposta n. 383 pubblicata dall'Agenza delle Entrate lo scorso 18 luglio a fronte della richiesta di chiarimenti presentata da un contribuente. Cosa prevede la disciplina del regime impatriati Al riguardo, la disciplina agevolativa, all'art. 5 , c. 2-bis, DL 34/2019 conv. in L. 58/2019 subordina l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime impatriati disciplinato dal Decreto Internazionalizzazione (art. 16 D.Lgs. 147/2015) all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine del 30 agosto 2021 (punto 1.4, Provv. AE 3 marzo 2021 n. 60353). In mancanza di ulteriori indicazioni, per Fisco, laddove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente, il mancato adempimento preclude l'applicazione del beneficio, non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso. Il caso di specie Nella fattispecie l'istante ha già usufruito del regime speciale, in base al menzionato Decreto Internazionalizzazione, dal 2016 al 2020. Essendo intenzionato a beneficiare della proroga per un ulteriore quinquennio, ha versato nell'agosto 2021 il 10% dell'"Imponibile previdenziale" riportato al campo 4 della sezione "Dati previdenziali ed assistenziali" della Certificazione Unica 2021. Da un confronto con il sostituto di imposta è emerso che l'importo versato non è corretto, bensì è inferiore al dovuto, in quanto non è stato calcolato considerando i campi corretti della Certificazione Unica 2021. Trattandosi di un versamento carente, le Entrate hanno negato all'istante il diritto a beneficiare della proroga del regime oltre al periodo 2016-2020 riconoscendogli, però, la possibilità di recuperare quanto versato. La domanda di restituzione dovrà essere presentata entro due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (art. 21 D.Lgs. 546/92). Fonte: Risp. AE 18 luglio 2022 n. 383
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