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martedì 19/07/2022 • 06:00

Fisco Dalla Cassazione SS.UU.

Obbligo di motivazione degli interessi nelle cartelle di pagamento

Se la cartella è l'atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, questa deve indicare, oltre all’importo richiesto, la norma relativa agli interessi reclamati, che può anche essere desunta dalla tipologia e dalla natura degli interessi richiesti o dal tipo di tributo.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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In base a quanto sancito dall'art. 3 L. 241/90, la cartella di pagamento, al pari della generalità dei provvedimenti amministrativi, deve essere motivata. Sul punto sembra doveroso evidenziare che, quanto sopra si collega all'art. 12 c. 3 DPR 602/73, il quale dispone che il ruolo deve contenere il riferimento dell'eventuale precedente accertamento oppure, in mancanza, la motivazione sintetica della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione. Il succitato art. 12, nella sostanza, impone la motivazione quando il ruolo costituisce il primo atto di esternazione della pretesa. Quando, invece, il ruolo è successivo ad un avviso di accertamento, la disposizione in esame richiede soltanto l'indicazione degli elementi indicativi dell'atto. Si tratta, peraltro, di una disposizione contenuta nell'art. 7 L. 212/2000, il quale dispone che “gli atti dell'Amministrazione Finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall'art 3 L. 241/90, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”. Il c. 3, del medesimo articolo prevede poi che, sul titolo esecutivo, va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.   In merito a quant...

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