lunedì 18/07/2022 • 13:04
È stata confermata da parte dell'Agenzia delle Entrate la sospensione dell'invio delle comunicazioni di irregolarità dall'ultima settimana di luglio alla prima settimana di settembre 2022.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle interlocuzioni istituzionali con il Consiglio Nazionale dei commercialisti, ha informato che, come di consueto negli ultimi anni, l'invio delle comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni fiscali e delle lettere finalizzate alla compliance sarà sospeso nel periodo compreso tra l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di settembre. Quanto comunicato si inserisce, secondo quanto ricordato dal Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel percorso che il CNDCEC stesso sta portando avanti per codificare a regime una moratoria per i mesi da giugno ad agosto per l'invio delle comunicazioni automatizzate e delle lettere per la compliance, in modo da consentire ai commercialisti di concentrarsi sugli adempimenti autodichiarativi nei mesi di più intenso lavoro. Elbano de Nuccio, già nella recente intervista rilasciata a QuotidianoPiù, ha sottolineato, anche in un'ottica di riforma della professione, l'importanza del tema delle scadenze fiscali, sempre più numerose. Risulta quindi fondamentale il coordinamento con l'Agenzia delle Entrate per una razionalizzazione del calendario e degli adempimenti fiscali. Si ricorda che, accanto alla sospensione delle comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni fiscali e delle lettere finalizzate alla compliance, dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno è prevista per legge la sospensione feriale dei termini di natura processuale, che riprendono a decorrere dal 1° settembre (art. 1 L. 742/69). La sospensione feriale opera per i seguenti termini: - ricorso contro gli atti impositivi, di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto (art. 21 D.Lgs. 546/92); - deposito del ricorso, di 30 giorni dalla data di notifica del ricorso (art. 22 D.Lgs. 546/92); - appello, di 60 giorni dalla notifica della sentenza o di 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 38 D.Lgs. 546/92); - riassunzione in rinvio, di 6 mesi dal deposito della sentenza di cassazione con rinvio (art. 63 D.Lgs. 546/92). Fonte: Com. Stampa CNDCEC 15 luglio 2022
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
All'indomani delle elezioni per la presidenza del CNDCEC, la delimitazione della responsabilità degli organi di controllo nelle società di capitali e le specializzazioni
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.