martedì 19/07/2022 • 06:00
Dal 29 luglio 2022 sarà in vigore il regolamento con le modalità di attuazione del social bonus. La norma disciplina le agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il recupero di specifici beni e per sostenerne le spese di gestione.
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La normativa di riferimento e i requisiti soggettivi e oggettivi
Il 14 luglio 2022 è stato pubblicato sulla G.U. n. 163 il D.Lgs. 89/2022 “Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus”. La norma è stata emanata in ossequio a quanto stabilito dal comma 7, dell'art. 81 “Social bonus”, del Codice del Terzo settore (“CTS”) che prevedeva l'emanazione di un Decreto per rendere operative le agevolazioni fiscali in esso disciplinate.
È utile ricordare che il citato articolo 81 del CTS stabilisce la possibilità di usufruire di un credito di imposta per le erogazioni liberarli elargite in denaro e vincolate a finanziare un progetto di recupero di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili o immobili confiscati alla criminalità, assegnati agli ETS e da questi utilizzati esclusivamente per svolgere le proprie attività di interesse generale. Il credito d'imposta previsto è pari al:
Il credito di imposta è recuperabile in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile in compensazione, ferma restando la ripartizione sopra indicata. La norma stabilisce, inoltre, che alle erogazioni liberali che beneficiano dal social bonus non si applicano altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione o detrazioni di imposta.
Le modalità di attuazione
Il regolamento ribadisce gli ambiti soggettivi, oggettivi e la misura del credito d'imposta individuati dall'art. 81 CTS, così come sopra declinati, aggiungendo solo che le erogazioni liberali ricevute possono essere utilizzate anche per sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l'efficienza funzionale.
Il decreto in argomento, nel ribadire le modalità di fruizione del social bonus in tre quote annuali di pari importo, anche tramite la compensazione, chiarisce che il beneficio fiscale può essere riconosciuto solo alle erogazioni liberali effettuate tramite sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, quali ad esempio banche e uffici postali, e solo se nella causale del pagamento è chiaramente riportato:
Volendo raccordare queste disposizioni attuative con l'OIC 35 che regola la tecnica contabile di rilevazione delle erogazioni liberali, essendo queste vincolate da terzi a precisi adempimenti, l'ETS beneficiario dovrà registrare gli importi ricevuti nel patrimonio netto tra le “Riserve vincolate destinate da terzi” e rilasciarle nei proventi del rendiconto gestionale nel momento in cui verranno sostenuti i costi per recuperare l'immobile o per sostenere le spese di funzionamento.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali potranno usufruire del credito d'imposta con decorrenza dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stata effettuata l'erogazione, mentre i titolari di reddito d'impresa potranno utilizzarlo in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di erogazione della liberalità, presentando il modello F24. L'Agenzia delle Entrate dovrà emanare un'apposita risoluzione con l'indicazione del codice tributo da utilizzare e con le istruzioni per la compilazione del modello.
L'avvio della richiesta di partecipazione al procedimento
In considerazione del significativo beneficio fiscale riconosciuto ai donatori e della rilevante opportunità data agli ETS di dotarsi di un bene in cui operare, è importante individuare in modo chiaro quali sono i progetti finanziabili. Sul punto il Regolamento subordina il requisito di “progetto sostenibile” all'esito di una verifica istruttoria sull'ETS e sul progetto di recupero, che mira ad accertare la conformità dei requisiti di partecipazione al procedimento al CTS e al Regolamento stesso. In particolare, la verifica riguarderà:
L'istanza di partecipazione al procedimento è presentata dall'ETS proponente al Ministero del Lavoro entro i termini previsti dal Decreto: 15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre di ciascun anno. Sul sito ufficiale del Ministero del lavoro sarà pubblicata la modulistica relativa alla documentazione da allegare alla domanda. Tale documentazione riguarda:
L'esame dei progetti presentati dagli ETS
I progetti presentati dagli ETS sono esaminati da una commissione, composta da n. 7 membri, nominata con un Decreto del direttore generale del Terzo settore nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento, che ha la responsabilità di verificare, oltre alla completezza dei documenti richiesti, la sussistenza:
A conclusione delle verifiche effettuate, la Commissione redige l'elenco dei progetti di recupero ammessi, approvato dal direttore generale del Terzo settore, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro: www.lavoro.gov.it nella sezione “Pubblicità legale”. In caso di inammissibilità del progetto, la direzione generale del Terzo settore deve comunicarlo, entro 30 giorni, all'ETS proponente.
Le spese elegibili e i controlli del Ministero del Lavoro
Il Regolamento chiarisce che sono rendicontabili solo le spese effettivamente sostenute per le quali è stata rilasciata regolare quietanza a decorrere dalla data di pubblicazione dei progetti sostenibili da parte dell'apposita commissione di cui all'art. 7, sopra menzionata. La norma, inoltre, dettaglia le spese che possono essere effettuate con le erogazioni liberali ricevute, che sono rappresentate dagli oneri correlati:
Per le sole spese di progettazione è prevista la possibilità di rendicontarle anche se sostenute prima della data di pubblicazione dell'elenco dei beni sostenibili, purché sostenute entro i 12 mesi antecedenti a tale pubblicazione.
Al Ministero del Lavoro è poi riservata la facoltà di controllare la correttezza delle spese sostenute e dei risultati conseguiti rispetto a quelli programmati.
Gli obblighi attribuiti ai soggetti beneficiari dell'erogazione liberale
I soggetti beneficiari delle donazioni devono rendicontare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali le somme ricevute nel trimestre e il rendiconto delle spese sostenute con quelle risorse finanziarie. Sul sito ufficiale del Ministero del lavoro sarà pubblicata la modulistica relativa alla rendicontazione dei dati richiesti.
A fine lavori l'ETS dovrà inviare anche una copia del certificato di collaudo e la dichiarazione del rappresentane legale di conformità dei lavori eseguiti alla normativa vigente. Gli ETS dovranno aggiornare sul proprio sito internet o sul sito della rete associativa le erogazioni liberali ricevute l'anno precedente e le spese con queste sostenute.
Inoltre, dovranno essere inseriti sul portale “socialbonus.gov.it” del Ministero del lavoro i dati identificativi del progetto, quali ad esempio:
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Vedi anche
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che individua le modalità per l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d'imposta c.d..
redazione Memento
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