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martedì 19/07/2022 • 06:00

Finanziamenti Per ETS, imprese e persone fisiche

Come fruire del social bonus per le erogazioni liberali

Dal 29 luglio 2022 sarà in vigore il regolamento con le modalità di attuazione del social bonus. La norma disciplina le agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il recupero di specifici beni e per sostenerne le spese di gestione.

di Fioranna Negri - Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.

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La normativa di riferimento e i requisiti soggettivi e oggettivi

Il 14 luglio 2022 è stato pubblicato sulla G.U. n. 163 il D.Lgs. 89/2022 “Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus”. La norma è stata emanata in ossequio a quanto stabilito dal comma 7, dell'art. 81 “Social bonus”, del Codice del Terzo settore (“CTS”) che prevedeva l'emanazione di un Decreto per rendere operative le agevolazioni fiscali in esso disciplinate.

È utile ricordare che il citato articolo 81 del CTS stabilisce la possibilità di usufruire di un credito di imposta per le erogazioni liberarli elargite in denaro e vincolate a finanziare un progetto di recupero di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili o immobili confiscati alla criminalità, assegnati agli ETS e da questi utilizzati esclusivamente per svolgere le proprie attività di interesse generale. Il credito d'imposta previsto è pari al:

  • 65% dell'importo erogato dalle persone fisiche o da enti non commerciali, con un limite pari al 15% del reddito imponibile della persona fisica;
  • 50 % dell'importo erogato da società, con un limite pari al 5 per mille dei ricavi annui del titolare di reddito d'impresa e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Il credito di imposta è recuperabile in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile in compensazione, ferma restando la ripartizione sopra indicata.  La norma stabilisce, inoltre, che alle erogazioni liberali che beneficiano dal social bonus non si applicano altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione o detrazioni di imposta.

Le modalità di attuazione

Il regolamento ribadisce gli ambiti soggettivi, oggettivi e la misura del credito d'imposta individuati dall'art. 81 CTS, così come sopra declinati, aggiungendo solo che le erogazioni liberali ricevute possono essere utilizzate anche per sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l'efficienza funzionale.

Il decreto in argomento, nel ribadire le modalità di fruizione del social bonus in tre quote annuali di pari importo, anche tramite la compensazione, chiarisce che il beneficio fiscale può essere riconosciuto solo alle erogazioni liberali effettuate tramite sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, quali ad esempio banche e uffici postali, e solo se nella causale del pagamento è chiaramente riportato:

  • il riferimento al social bonus;
  • l'ETS beneficiario del social bonus;
  • l'oggetto a cui l'erogazione si riferisce, ossia la precisa individuazione dell'immobile che l'ETS intende recuperare per svolgere le proprie attività di interesse generale.

Volendo raccordare queste disposizioni attuative con l'OIC 35 che regola la tecnica contabile di rilevazione delle erogazioni liberali, essendo queste vincolate da terzi a precisi adempimenti, l'ETS beneficiario dovrà registrare gli importi ricevuti nel patrimonio netto tra le “Riserve vincolate destinate da terzi” e rilasciarle nei proventi del rendiconto gestionale nel momento in cui verranno sostenuti i costi per recuperare l'immobile o per sostenere le spese di funzionamento.

Le persone fisiche e gli enti non commerciali potranno usufruire del credito d'imposta con decorrenza dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stata effettuata l'erogazione, mentre i titolari di reddito d'impresa potranno utilizzarlo in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di erogazione della liberalità, presentando il modello F24.  L'Agenzia delle Entrate dovrà emanare un'apposita risoluzione con l'indicazione del codice tributo da utilizzare e con le istruzioni per la compilazione del modello.

L'avvio della richiesta di partecipazione al procedimento

In considerazione del significativo beneficio fiscale riconosciuto ai donatori e della rilevante opportunità data agli ETS di dotarsi di un bene in cui operare, è importante individuare in modo chiaro quali sono i progetti finanziabili. Sul punto il Regolamento subordina il requisito di “progetto sostenibile” all'esito di una verifica istruttoria sull'ETS e sul progetto di recupero, che mira ad accertare la conformità dei requisiti di partecipazione al procedimento al CTS e al Regolamento stesso. In particolare, la verifica riguarderà:

  • la sussistenza dei requisiti soggettivi dell'ETS e del suo rappresentante legale;
  • la regolarità dell'ETS riguardo agli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi verso i propri volontari;
  • l'assegnazione del bene recuperabile.

L'istanza di partecipazione al procedimento è presentata dall'ETS proponente al Ministero del Lavoro entro i termini previsti dal Decreto: 15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre di ciascun anno. Sul sito ufficiale del Ministero del lavoro sarà pubblicata la modulistica relativa alla documentazione da allegare alla domanda. Tale documentazione riguarda:

  • i dati dell'ETS: dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti richiesti e scheda anagrafica dell'ente e dei suoi eventuali partner, corredati dalla copia dei documenti di identità dei legali rappresentanti;
  • i dati del bene da recuperare: il provvedimento amministrativo di assegnazione del bene, almeno due fotografie, la scheda descrittiva del progetto con l'indicazione degli interventi edilizi e del computo metrico estimativo dei costi determinato ai prezzi vigenti osservabili nell'area interessata, il cronoprogramma degli interventi;
  • le attività di interesse generale che verranno svolte utilizzando il bene in via esclusiva e non commerciale, i beneficiari diretti di tali attività e l'eventuale previsione della valutazione dell'impatto sociale derivante dall'attività svolta grazie al recupero del bene immobile

L'esame dei progetti presentati dagli ETS   

I progetti presentati dagli ETS sono esaminati da una commissione, composta da n. 7 membri, nominata con un Decreto del direttore generale del Terzo settore nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento, che ha la responsabilità di verificare, oltre alla completezza dei documenti richiesti, la sussistenza:

  • dei requisiti richiesti in capo all'ETS proponente;
  • dei presupposti previsti dall'art. 81 con riferimento alla natura del bene, alla sua assegnazione e destinazione e alla tipologia degli interventi edilizi programmati.

A conclusione delle verifiche effettuate, la Commissione redige l'elenco dei progetti di recupero ammessi, approvato dal direttore generale del Terzo settore, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro: www.lavoro.gov.it nella sezione “Pubblicità legale”. In caso di inammissibilità del progetto, la direzione generale del Terzo settore deve comunicarlo, entro 30 giorni, all'ETS proponente.

Le spese elegibili e i controlli del Ministero del Lavoro

Il Regolamento chiarisce che sono rendicontabili solo le spese effettivamente sostenute per le quali è stata rilasciata regolare quietanza a decorrere dalla data di pubblicazione dei progetti sostenibili da parte dell'apposita commissione di cui all'art. 7, sopra menzionata. La norma, inoltre, dettaglia le spese che possono essere effettuate con le erogazioni liberali ricevute, che sono rappresentate dagli oneri correlati:

  • alla progettazione, esecuzione e coordinamento dei lavori edilizi, nonché ai rilievi e alle indagini necessarie a stabilire il lavoro da eseguire;
  • alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla ristrutturazione dello stabile;
  • alla realizzazione di tutti gli impianti, gli allacciamenti e gli interventi necessari alla realizzazione e al funzionamento del bene, comprese le spese di gestione quali le spese condominiali, di pulizia e i tributi correlati all'utilizzo del bene.

Per le sole spese di progettazione è prevista la possibilità di rendicontarle anche se sostenute prima della data di pubblicazione dell'elenco dei beni sostenibili, purché sostenute entro i 12 mesi antecedenti a tale pubblicazione.

Al Ministero del Lavoro è poi riservata la facoltà di controllare la correttezza delle spese sostenute e dei risultati conseguiti rispetto a quelli programmati. 

Gli obblighi attribuiti ai soggetti beneficiari dell'erogazione liberale

I soggetti beneficiari delle donazioni devono rendicontare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali le somme ricevute nel trimestre e il rendiconto delle spese sostenute con quelle risorse finanziarie. Sul sito ufficiale del Ministero del lavoro sarà pubblicata la modulistica relativa alla rendicontazione dei dati richiesti.

A fine lavori l'ETS dovrà inviare anche una copia del certificato di collaudo e la dichiarazione del rappresentane legale di conformità dei lavori eseguiti alla normativa vigente. Gli ETS dovranno aggiornare sul proprio sito internet o sul sito della rete associativa le erogazioni liberali ricevute l'anno precedente e le spese con queste sostenute.

Inoltre, dovranno essere inseriti sul portale “socialbonus.gov.it” del Ministero del lavoro i dati identificativi del progetto, quali ad esempio:

  • l'indicazione dell'ente proprietario e la descrizione del bene e delle attività di interesse generale che l'ETS intende svolgere con l'utilizzo dell'immobile;
  • le erogazioni liberali ricevute, gli interventi edilizi previsti il costo previsto e le spese effettuate con le risorse finanziarie ricevute;
  • i fondi pubblici erogati per il recupero dei beni sostenibili ai fini del social bonus;
  • il sito web dell'ETS dove sono pubblicati le informazioni sulle erogazioni liberali ricevute e su come sono stare utilizzate.

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a cura di

redazione Memento

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