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venerdì 15/07/2022 • 15:14

Fisco Dall'Agenzia delle Entrate

Esterometro: aggiornata la guida alla compilazione

Come anticipato da Raffaele Rizzardi, dopo la pubblicazione della Circolare n. 26/E, arrivano ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo del nuovo esterometro, nonché un importante aggiornamento alla guida per la compilazione del file XML da trasmettere allo SDI per la comunicazione dei dati.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La modifica alla normativa che regolamenta le modalità di comunicazione dei dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ha determinato sul campo pratico non poche incertezze che, in parte, sono state chiarite dalla Circ. AE 13 luglio 2022 n. 26/E.

Nel documento di prassi viene definito l'ambito applicativo del nuovo adempimento che riguarda solo i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e le operazioni attive e passive indipendentemente dalla loro rilevanza IVA (salvo quanto previsto per gli acquisti entro € 5.000). Tenuti alla trasmissione dei dati sono, adesso, anche i contribuenti forfettari ed enti non commerciali, mentre, sono escluse le pubbliche amministrazioni (che comunque possono assolvere la comunicazione su base volontaria), ma in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d'imposta (c.d. "istituzionali"), così come chiarito nella Risp. AE 14 luglio 2022 n. 379.

Nella Circ. AE 13 luglio 2022 n. 26/E vengono, altresì, fornite indicazioni sulla compilazione del file XML da trasmettere al SDI che, come precisato, dev'essere conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7 pubblicate con il Provv. AE 23 dicembre 2021 n. 374343.

Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare la guida alla compilazione dell'esterometro, definendo le modalità operative applicabili alle operazioni transfrontaliere relative a cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate fino al 30 giugno 2022, per le quali la trasmissione dei dati può avvenire ancora tramite il “vecchio esterometro”, nonché quelle da utilizzare dal 1° luglio 2022.

Primariamente, si ricorda che, per la compilazione dell'esterometro dal 1° luglio 2022, per quanto riguarda le operazioni attive, ossia cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti nazionali verso soggetti esteri, dovrà essere emessa una fattura da trasmettere al SDI contenente un codice destinatario comunicato dal cliente, ovvero il codice convenzionale “XXXXXXX” ed indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da “IT”.

Per quanto riguarda le operazioni di acquisto dall'estero, le stesse, in relazione alla fattispecie, determineranno l'emissione di tre tipologie di documento:

  • TD17 - integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
  • TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 - integrazione/autofattura per acquisto di beni di cui all'art. 17 c. 2 DPR 633/72.

Acquisti di servizi dall'estero

Nella fattispecie in cui il cedente/prestatore estero emetta una fattura per prestazioni di servizi verso l'operatore residente o stabilito nel territorio nazionale, indica nel documento l'imponibile, ma non la relativa imposta, in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, non è soggetta ed è imponibile in Italia. A tal fine, il committente è tenuto ad integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra-UE) o ad emettere un'autofattura (nel caso di servizi extraUE) per indicare l'imposta dovuta che confluirà nella propria liquidazione. Operativamente, tale adempimento, è assolto in maniera diversa per le operazioni effettuate entro il 30 giugno 2022 e quelle eseguite dal 1° luglio 2022.

Nel dettaglio, il cessionario/committente:

  • per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del documento TD17 via SDI, può integrare manualmente la fattura o emettere un'autofattura cartacea o elettronica extra SDI. Lo stesso, è obbligato a comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite il “vecchio esterometro” che dovrà contenere la fattura integrata, valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute). Dovrà essere utilizzato il documento TD11 nel caso di acquisti di servizi intra-UE o il documento TD01 nell'ipotesi di autofattura per acquisti di servizi extra-UE, con indicazione della relativa natura qualora non si tratti di un'operazione imponibile;
  • per gli acquisti di servizi dall'estero dal 1° luglio 2022, deve predisporre un documento con codice TD17, al fine di integrare la fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SDI. In tal modo, viene anche assolto l'obbligo di cui all'art. 17 c. 2 DPR 633/72. Il file sarà recapitato al solo soggetto emittente, essendo quest'ultimo tenuto ad integrare la fattura con l'IVA.

Acquisti di beni intracomunitari

Nel caso in cui il committente acquisti beni dal cedente/prestatore residente in altro Paese UE, la fattura ricevuta dall'operatore estero contiene l'imponibile, ma non la relativa imposta, in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre, lo è in Italia. Pertanto, il committente è tenuto ad integrare il documento ricevuto per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione, ai sensi dell'art. 46 DL  331/93. Operativamente, quindi, il committente:

  • per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del documento TD18 via SDI, integra manualmente la fattura e comunica i dati della stessa integrata con l'imposta, tramite il vecchio esterometro, valorizzando il blocco DTR e adoperando il documento TD10 (trattandosi di acquisti di beni intracomunitari) con indicazione della relativa Natura se l'operazione non è imponibile;
  • per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, predispone e trasmette al SDI un documento TD18 al fine di integrare la fattura ricevuta dal soggetto passivo UE.

Acquisto di beni già presenti nel territorio dello Stato

Ulteriore fattispecie riguarda il caso di acquisto da operatore estero di beni già presenti in Italia da parte del committente nazionale. Quest'ultimo, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di fornitore intra-UE) o emettere un'autofattura (nel caso di fornitore extra-UE) per indicare l'imposta dovuta. Pertanto, il committente:

  • per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD19 via SDI, integra manualmente la fattura o emette un'autofattura cartacea o elettronica extra SDI e comunica i dati dell'operazione tramite il vecchio esterometro, valorizzando il blocco DTR e utilizzando il documento il TD10 nel caso di acquisti di beni da fornitore intra-UE e il documento TD01 nel caso di acquisto di beni da fornitore extra-UE;
  • per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, predispone un documento TD19, contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero e trasmette il file al SDI.

Estrazione beni da deposito IVA

Le modifiche intervengono anche nell'ipotesi di estrazione dal deposito IVA, per l'utilizzazione o commercializzazione in Italia di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica, ai sensi dell'art. 50-bis c. 6 DL 331/93.

Sul punto, occorre precisare che, in linea generale, l'obbligo di trasmissione dei dati tramite il vecchio esterometro nel caso di beni introdotti a seguito di acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica, sorge in momenti diversi. In particolare, detto obbligo, sussiste:

  • all'atto dell'introduzione dei beni nel deposito a seguito di acquisto intracomunitario (la trasmissione è a cura del soggetto che li ha introdotti) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento integrativo con codice TD18 e codice natura N3.6;
  • all'atto dell'acquisto da soggetto non residente (UE o extra-UE) di beni che si trovano all'interno del deposito (la trasmissione è a cura del cessionario) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento con codice TD19 e codice natura N3.6.

Pertanto, dal 1° luglio 2022, l'obbligo di trasmissione è assolto con l'invio di un documento integrativo TD18 e codice natura N3.6 (introduzione dei beni nel deposito a seguito di acquisto intracomunitario), ovvero un documento TD19 e codice natura N3.6 (acquisto da soggetto non residente UE o extra-UE di beni che si trovano all'interno del deposito).

Da ultimo, nella fattispecie di estrazione di beni dal deposito IVA con versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 50-bis c. 4 lett. c) DL 331/93, si dovrà trasmettere un documento integrativo TD19 e natura N3.6 sia nell'ipotesi d'introduzione nel deposito dei beni (già presenti in Italia) a seguito di acquisto da soggetto non residente UE o extra-UE, sia nell'ipotesi di acquisto da soggetto non residente UE o extra-UE di beni che si trovano all'interno del deposito.

Fonte: Risp. AE 14 luglio 2022 n. 379

Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro

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