venerdì 15/07/2022 • 15:14
Come anticipato da Raffaele Rizzardi, dopo la pubblicazione della Circolare n. 26/E, arrivano ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo del nuovo esterometro, nonché un importante aggiornamento alla guida per la compilazione del file XML da trasmettere allo SDI per la comunicazione dei dati.
Ascolta la news 5:03
La modifica alla normativa che regolamenta le modalità di comunicazione dei dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ha determinato sul campo pratico non poche incertezze che, in parte, sono state chiarite dalla Circ. AE 13 luglio 2022 n. 26/E.
Nel documento di prassi viene definito l'ambito applicativo del nuovo adempimento che riguarda solo i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e le operazioni attive e passive indipendentemente dalla loro rilevanza IVA (salvo quanto previsto per gli acquisti entro € 5.000). Tenuti alla trasmissione dei dati sono, adesso, anche i contribuenti forfettari ed enti non commerciali, mentre, sono escluse le pubbliche amministrazioni (che comunque possono assolvere la comunicazione su base volontaria), ma in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d'imposta (c.d. "istituzionali"), così come chiarito nella Risp. AE 14 luglio 2022 n. 379.
Nella Circ. AE 13 luglio 2022 n. 26/E vengono, altresì, fornite indicazioni sulla compilazione del file XML da trasmettere al SDI che, come precisato, dev'essere conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7 pubblicate con il Provv. AE 23 dicembre 2021 n. 374343.
Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare la guida alla compilazione dell'esterometro, definendo le modalità operative applicabili alle operazioni transfrontaliere relative a cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate fino al 30 giugno 2022, per le quali la trasmissione dei dati può avvenire ancora tramite il “vecchio esterometro”, nonché quelle da utilizzare dal 1° luglio 2022.
Primariamente, si ricorda che, per la compilazione dell'esterometro dal 1° luglio 2022, per quanto riguarda le operazioni attive, ossia cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti nazionali verso soggetti esteri, dovrà essere emessa una fattura da trasmettere al SDI contenente un codice destinatario comunicato dal cliente, ovvero il codice convenzionale “XXXXXXX” ed indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da “IT”.
Per quanto riguarda le operazioni di acquisto dall'estero, le stesse, in relazione alla fattispecie, determineranno l'emissione di tre tipologie di documento:
Acquisti di servizi dall'estero
Nella fattispecie in cui il cedente/prestatore estero emetta una fattura per prestazioni di servizi verso l'operatore residente o stabilito nel territorio nazionale, indica nel documento l'imponibile, ma non la relativa imposta, in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, non è soggetta ed è imponibile in Italia. A tal fine, il committente è tenuto ad integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra-UE) o ad emettere un'autofattura (nel caso di servizi extraUE) per indicare l'imposta dovuta che confluirà nella propria liquidazione. Operativamente, tale adempimento, è assolto in maniera diversa per le operazioni effettuate entro il 30 giugno 2022 e quelle eseguite dal 1° luglio 2022.
Nel dettaglio, il cessionario/committente:
Acquisti di beni intracomunitari
Nel caso in cui il committente acquisti beni dal cedente/prestatore residente in altro Paese UE, la fattura ricevuta dall'operatore estero contiene l'imponibile, ma non la relativa imposta, in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre, lo è in Italia. Pertanto, il committente è tenuto ad integrare il documento ricevuto per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione, ai sensi dell'art. 46 DL 331/93. Operativamente, quindi, il committente:
Acquisto di beni già presenti nel territorio dello Stato
Ulteriore fattispecie riguarda il caso di acquisto da operatore estero di beni già presenti in Italia da parte del committente nazionale. Quest'ultimo, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di fornitore intra-UE) o emettere un'autofattura (nel caso di fornitore extra-UE) per indicare l'imposta dovuta. Pertanto, il committente:
Estrazione beni da deposito IVA
Le modifiche intervengono anche nell'ipotesi di estrazione dal deposito IVA, per l'utilizzazione o commercializzazione in Italia di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica, ai sensi dell'art. 50-bis c. 6 DL 331/93.
Sul punto, occorre precisare che, in linea generale, l'obbligo di trasmissione dei dati tramite il vecchio esterometro nel caso di beni introdotti a seguito di acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica, sorge in momenti diversi. In particolare, detto obbligo, sussiste:
Pertanto, dal 1° luglio 2022, l'obbligo di trasmissione è assolto con l'invio di un documento integrativo TD18 e codice natura N3.6 (introduzione dei beni nel deposito a seguito di acquisto intracomunitario), ovvero un documento TD19 e codice natura N3.6 (acquisto da soggetto non residente UE o extra-UE di beni che si trovano all'interno del deposito).
Da ultimo, nella fattispecie di estrazione di beni dal deposito IVA con versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 50-bis c. 4 lett. c) DL 331/93, si dovrà trasmettere un documento integrativo TD19 e natura N3.6 sia nell'ipotesi d'introduzione nel deposito dei beni (già presenti in Italia) a seguito di acquisto da soggetto non residente UE o extra-UE, sia nell'ipotesi di acquisto da soggetto non residente UE o extra-UE di beni che si trovano all'interno del deposito.
Fonte: Risp. AE 14 luglio 2022 n. 379
Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Tutti parlano della circolare n. 26/E dell’Agenzia delle Entrate sull’esterometro ma il documento, impostato su una serie di domande e risposte, manca di sistematicità, essendo..
Approfondisci con
Per le operazioni intercorse con soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, è previsto l'obbligo di inviare all'AE i dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso..
Umberto Terzuolo
- Dottore CommercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.