venerdì 15/07/2022 • 06:00
Tutti parlano della circolare n. 26/E dell’Agenzia delle Entrate sull’esterometro ma il documento, impostato su una serie di domande e risposte, manca di sistematicità, essendo disallineato rispetto alle “guide” dell’Agenzia, e presenta incongruenze.
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Il debutto del “nuovo” esterometro dal 1° luglio scorso ha richiesto la soluzione di non pochi dubbi, che sono stati rappresentati all'Agenzia delle entrate da chi si occupa delle procedure operative per la generalità dei contribuenti.
Un simile contributo da parte dell'amministrazione finanziaria, ora formalizzato nella Circ. AE 13 luglio 2022 n. 26/E, è sicuramente utile ma si rende comunque necessaria la rivisitazione delle “guide” dell'Agenzia delle entrate: l'ultimo aggiornamento di quella a stampa è del 4 ottobre 2018; quella su file è del 4 febbraio 2022, che aveva ad oggetto un chiarimento sul documento TD21 – autofattura per splafonamento.
Questo documento dovrebbe essere opportunamente corredato da un diagramma di flusso delle operazioni, per il passaggio dai dati immessi nel sistema alle bozze delle liquidazioni e delle dichiarazioni.
Se ne parla al paragrafo 2.3 della circolare, relativo ai dati delle importazioni. In prima battuta si dice che per l'inserimento nel sistema di queste operazioni “non esiste alcun divieto, ma vi è assenza dell'obbligo”, per poi richiamare le specifiche tecniche (qui la versione è del 1° luglio 2022), secondo cui queste operazioni non devono essere inserite.
Sicuramente adeguata è la motivazione: quando il sistema, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 127/2015, metterà a disposizione le bozze dei rendiconti fiscali, occorre evitare la duplicazione delle informazioni.
Quindi non solo mancato obbligo, ma divieto.
In questa ottica andrebbe rivisitato il codice natura N2.2 – “non soggette altri casi”. È facile confondersi, in quanto per gli acquisti all'estero, territorialmente non rilevanti, sembrerebbe meglio pertinente N2.1 – “non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72”. A parte la necessità di aggiungere l'art. 7-octies, all'interno delle quasi duecento pagine delle specifiche tecniche si trova due volte l'indicazione che per gli acquisti di beni (e i servizi, come potrebbe essere il caso di un noleggio a breve?) non rilevanti ai fini IVA in Italia occorre indicare la natura N2.2.
Ne consegue, anche se non detto espressamente, che la natura N2.1 va utilizzata solo per le operazioni attive, che devono essere comunque fatturate (art. 21 c. 6-bis legge IVA).
Come saranno proposte queste operazioni nelle bozze delle liquidazioni e delle dichiarazioni? Attualmente il rifornimento di carburante all'estero, non rilevante per l'art. 7-bis (qui ci salva l'esonero sino a 5.000 euro, IVA estera compresa) piuttosto che il servizio reso da un albergo, non soggetto per l'art. 7-quater (un breve soggiorno non rileverà, ma verosimilmente l'affitto di una sala per convegno con le prestazioni di alloggio e ristorazione) non compaiono in nessun punto dei documenti fiscali. Vedremo la loro sorte nei precompilati.
Allarme subito rientrato per l'esterometro nei confronti dei clienti esteri “privati” (§ 1.1 della circolare): l'obbligo esiste solo se si emette la fattura – che a questo punto è comunque una fattura elettronica – e non se ci si avvale dell'esonero previsto sia dalla norma interna dell'art. 22 - vendite per corrispondenza, che di quello specifico per le vendite a distanza (art. 74-quinquies, richiamato dall'art. 74-sexies).
Anche qui dobbiamo fare qualche precisazione. Se il cliente risiede fuori dall'Unione europea e fa uscire i beni nei bagagli personali (art. 38-quater, alle relative condizioni), non è una vendita a distanza, ma esiste la specifica procedura di sgravio dell'IVA, denominata OTELLO, che acquisisce i dati senza necessità di ulteriori comunicazioni (FAQ n. 123, ultimo periodo del § 1.1 della circolare, che richiama la Risp. AE 7 febbraio 2019 n. 8).
Se il venditore cura la spedizione, siamo nelle vendite a distanza, con gli esoneri sopra ricordati. Ma se il cliente UE effettua un acquisto di importanza significativa – si pensi all'acquisto di un gioiello, di importo rilevante anche ai fini della normativa antiriciclaggio – non è chiaro se l'emissione del “documento commerciale” del registratore telematico eviti o meno ulteriori adempimenti.
Tornando al punto sopra citato della circolare n. 26/E si dice che non può esistere una disparità di trattamento tra clienti privati UE o non UE. Di fatto non è così semplice individuare l'obbligo: il turista extra-UE deve esibire il passaporto per conseguire lo sgravio, quello UE non ha nessuna necessità di farsi identificare.
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