mercoledì 13/07/2022 • 06:00
Il DL Semplificazioni introduce una novità in materia di imposte sui redditi, consentendo la rilevanza fiscale delle componenti di reddito contabilizzate per correggere eventuali errori contabili. In sede di conversione , è auspicabile che il legislatore contestualizzi tale novità, a cominciare dall'estensione all'IRAP.
Il DL 21 giugno 2022, n. 73, art. 8 (cd. Decreto semplificazioni) reca importanti modifiche alla normativa in materia di imposte sui redditi per le imprese , che vanno nell'ottica della semplificazione della “gestione fiscale” delle poste contabilizzate in bilancio per la correzione di errori contabili. A questi fini, viene in particolare modificato l'art. 83 del TUIR per consentire di dare rilevanza fiscale alle correzioni degli errori contabili ; il principio di cd. “ derivazione rafforzata ” viene, inoltre, esteso alle micro- imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in “forma ordinaria” . Le novità in commento si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del “DL semplificazione”, vale a dire il 2022 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Si tratta di modifiche alla disciplina della “derivazione rafforzata” che vanno sicuramente salutate con favore, perché semplificano (e di molto) la “gestione fiscale” della correzione degli errori contabili. Come si vedrà nel prosieguo è però necessario che, in sede di conversione in legge del “DL semplificazioni”, vengano apportate alcune modifiche per meglio definire l'ambito di applicazione delle novità che qui ci occupano. Correzione degli errori contabili e rilevanza fiscale Come detto , l'art. 8 del “DL semplificazioni” ha previsto che l'applicazione del criterio di “ derivazione rafforzata ” si estenda anche alla contabilizzazione in bilancio della correzione degli errori contabili. È noto che, p rima del “DL semplificazioni”, la posizione dell'Agenzia delle Entrate è stata nel senso di considerare irrilevante fiscalmente l'eventuale correzione in bilancio degli errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di costi e ricavi nel corretto esercizio di competenza (circolare n. 31/2013) , per violazione appunto del principio della “ competenza fiscale ” . Con l' inevitabile effetto che , nell'esercizio in cui veniva contabilizzata la correzione dell'errore, il contribuente doveva “ sterilizzare ” (con una variazione in aumento o in diminuzione) le eventuali componenti di reddito contabilizzate a conto economico (nel caso di errori non rilevanti), ovvero astenersi da effettuare una variazione in aumento o in diminuzione per fare concorrere al reddito le componenti contabilizzate a patrimonio netto (nel caso degli errori rilevanti). La posizione del CNDEC è stata critica sul punto (si veda, in particolare , il Documento – “ La fiscalità delle imprese OIC adopter ” del 9 agosto 2019 ) , tenuto conto del fatto che, in questo modo, si è obbligato il contribuente a presentare dichiarazioni integrative, a favore o a sfavore, per la corretta tassazione dei componenti di reddito nell'esercizio di competenza. Il DL n. 73/2022 “ semplifica ” , appunto, la “ gestione fiscale ” della correzione degli errori contabili, evitando l'onere della presentazione della dichiarazione integrativa. Viene, in particolare, modificato l'art. 83 del TUIR , prevedendosi che i criteri di “ imputazione temporale ” valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Tale nuova regola non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione integrativa. Decorrenza della disciplina e possibili modifiche in sede di conversione Le nuove regole in materia di rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili si applicano a partire dal periodo d'imposta 2022 per i “soggetti solari”. Si è dell'avviso che, stante la decorrenza delle nuove disposizioni, queste si applicano alle poste contabilizzate per la correzione degli errori contabili nel 2022, anche se relative a componenti di reddito di competenza di esercizi precedenti. Va detto che , al momento, la nuova formulazione dell'art. 83 del TUIR esclude la rilevanza fiscale (nell'esercizio in cui è scoperto l'errore ) dei componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa ( art. 2, comma 8, del DPR n. 322/1998 ). Viceversa, i componenti positivi di reddito sarebbero considerati fiscalmente rilevanti , anche se relativi a periodi d'imposta non più accertabili. È stato sollecitato da più parti, compresa Confindustria (si veda la Nota di Aggiornamento del 28 giugno 2022 - “ DL Semplificazioni fiscali n. 73/2022 – Analisi delle misure fiscali ”), che sarebbe preferibile adottare il medesimo criterio, tanto per i componenti negativi quanto per i componenti positivi di reddito relativi a errori contabili. È, quindi, auspicabile che , in sede di conversione in legge del “DL semplificazioni” , venga corretta questa asimmetria. Effetti ai fini IRAP Ancora, è opportuno che venga espressamente previsto che le modifiche in commento esplicano i propri effetti anche ai fini IRAP. A l momento, infatti, l'art. 8 del “DL semplificazioni” è andato a rettificare l'art. 83 del TUIR, nulla disponendo per l' IRAP , nonostante pure tale imposta sia interessata dalla disciplina degli errori contabili. Va detto che si tratterebbe di una modifica in buona parte già “allineata” a quella che è la ratio che ha ispirato le novità licenziate con il “DL semplificazioni”, visto che la Relazione illustrativa al provvedimento precisa che dette modifiche attribuirebbero “rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili nell'esercizio in cui è effettuata ( n.d.r. la correzione) in conformità ai principi contabili esistenti, evitando così alle imprese la presentazione di un'apposita dichiarazione integrativa (IRES-IRAP) del periodo d'imposta in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento”.
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