Il nuovo decreto Semplificazioni fiscali (DL 73/2022 pubblicato nella G.U. 21 giugno 2022 n. 143) prevede tutta una serie di interventi che modificano il calendario fiscale, prorogano la dichiarazione degli aiuti di Stato introdotti per contrastare la pandemia economica, e rideterminano le scadenze per l'invio dei modelli INTRASTAT e della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e cancellano dal periodo d'imposta 2022 il regime delle perdite sistematiche: di seguito si analizzano i principali interventi di semplificazione.
Semplificazione e razionalizzazione del calendario fiscale
La semplificazione fiscale di specifici adempimenti contenuta nel decreto viene sinteticamente elencata di seguito:
dematerializzazione delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille all'atto della presentazione del modello 730;
procedura semplificata di modifica del domicilio fiscale e dell'erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi;
agevolazioni per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili;
l'estensione al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale;
semplificazioni in relazione alle modalità di deduzione dell'imponibile IRAP riguardo al personale dipendente;
l'eliminazione dell'obbligo per CAF e professionisti di conservare i singoli documenti sulle spese sanitarie;
semplificazione dei modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali;
la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali IRPEF con l'allineamento ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma;
la semplificazione delle comunicazioni al Fisco sui trasferimenti di denaro tramite intermediari bancari e finanziari.
Nessun controllo formale per le spese sanitarie della dichiarazione precompilata
Il decreto stabilisce che non sarà effettuato alcun controllo formale sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata messa on line dall'amministrazione finanziaria nelle ipotesi di presentazione del modello 730 attraverso un CAF o un professionista abilitato: in estrema sintesi, è sufficiente che il CAF o il professionista acquisisca dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema TS, verifichi la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata per evitare il controllo formale ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973. L'accettazione dei dati indicati dalle Entrate ne limita, dunque, il controllo formale. In caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettuerà il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria. Permane, comunque, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle deduzioni, agevolazioni e detrazioni.
Attestazione per i contratti a canone concordato
L'attestazione per i contratti a canone concordato sarà utilizzabile fino ad eventuali modifiche apportate all'immobile o all'accordo territoriale del Comune: l'attestazione è necessaria per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, la cedolare secca al 10% e per l'imposta di registro.
Attualmente, è previsto che la il rilascio del documento da parte dei sindacati degli inquilini o delle associazioni della proprietà edilizia sia effettuato per ogni singolo contratto: le modifiche del decreto prevedono che, una volta ottenuta, l'attestazione sarà valida finché non ci saranno cambiamenti che incidono sostanzialmente anche sulla determinazione del canone di locazione.
Autodichiarazione aiuti di Stato
Nel decreto viene prevista una proroga a favore dell'Agenzia delle Entrate che potrebbe avere ripercussioni positive sul termine per la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato ad oggi fissato al 30 giugno prossimo. Nel dettaglio, la citata proroga si riferisce al termine per la registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato COVID nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e considerato quanto finora affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate potrebbe essere successivamente consentito lo slittamento del termine per la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato di fine mese presumibilmente a fine ottobre: servirà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per conoscere il termine esatto.
Si rammenta, infatti, che l'Agenzia delle Entrate con una lettera inviata ai garanti del Contribuente in replica alle critiche delle associazioni dei commercialisti sulla complessa questione delle dichiarazioni aiuti di Stato aveva affermato che "qualunque differimento del termine del 30 giugno a favore del contribuente deve accompagnarsi a pari differimento del termine finale per la registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato con opportuno intervento normativo".
L'articolo 35 del decreto stabilisce che con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del DM MISE 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
La modifica normativa stabilisce, quindi, che l'Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 30 giugno 2023, e non più al 31 dicembre 2022, per la registrazione nell'RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.
Termini di scadenza degli INTRASTAT e delle LIPE
Per gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie viene stabilito che, invece del termine attualmente fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, l'invio telematico possa avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento; viene posticipata al 30 settembre la scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre dell'anno.
Per quanto attiene le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023 viene innalzata a € 5.000 (da 250) la soglia di importo al di sotto della quale è possibile effettuare il versamento dell'imposta di bollo entro il 30 settembre, ed entro il 30 novembre per il primo e secondo trimestre.
Abrogazione della disciplina delle perdite sistematiche
Tra le misure contenute nel decreto rileva la cancellazione della norma sulle società in perdita sistematica che impone la dichiarazione di un reddito minimo a partire dal periodo di imposta successivo ai precedenti cinque nei quali le società hanno dichiarato perdite ovvero per quattro anni perdite e per un anno un reddito inferiore a quello minimo. La disposizione, che ha un impatto anche nel mondo societario IRPEF, e che comporta delle conseguenze anche ai fini IRAP nonché sui crediti IVA, non essendo richiesto il presupposto, invece, per la sua applicazione sulle società di comodo, viene cancellata a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Ne consegue che per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione, come ultimo periodo d'imposta per il 2021 (REDDITI 2022) qualora, il medesimo soggetto:
• abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (ossia, per i periodi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) ovvero;
• sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2016, 2017, 2019 e 2020) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2018).
Esterometro più leggero
Viene previsto che i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche nonché quelle, purché di importo non superiore a € 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA.
Nuova soglia per il monitoraggio fiscale
La soglia-limite al di sopra della quale sorge l'obbligo di segnalare al Fisco i movimenti in denaro, anche virtuali, da e per l'estero per operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate viene fissata a € 5.000: conseguentemente, gli intermediari bancari e finanziari e altri operatori finanziari e non che intervengono, anche con movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, dovranno trasmettere, dunque, all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore alla nuova soglia di € 5.000.
Dichiarazione IMU
L'art. 34 del decreto fissa al 31 dicembre 2022 la scadenza per la dichiarazione IMU: tale maggior termine va letto in relazione al fatto che ad oggi non è stata approvata la nuova modulistica per la dichiarazione. Il termine per la dichiarazione dell'imposta di soggiorno è differito al 30 settembre.
Crediti d'imposta del defunto liquidati direttamente agli eredi
I crediti relativi ai defunti e per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate saranno erogati “salvo diversa comunicazione degli interessati”, ai c.d. “chiamati all'eredità”: l'importo sarà liquidato direttamente dall'Amministrazione finanziaria nella misura corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
La norma prevede anche che il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate.
Assegno unico maggiorato per figli disabili
Per gli assegni unici 2022 e nel caso di nuclei con ISEE inferiore a € 25.000 viene previsto un aumento di € 120 al mese della compensazione transitoria per chi ha figli disabili.
L'obiettivo della norma è quello di sanare le perdite finanziare che molte famiglie hanno subìto per effetto della contemporanea cancellazione degli assegni al nucleo familiare (ANF) e delle detrazioni per familiari a carico. In entrambi i casi, infatti, gli ANF e gli sconti fiscali prevedevano importi generalmente più elevati per i giovani portatori di handicap.
Fonte: G.U. 21 giugno 2022 n. 143; DL 21 giugno 2022 n. 73