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lunedì 11/07/2022 • 15:21

Fisco Chiarimenti AE

ONLUS: ampliamento del limite di spesa per il superbonus

Ad una richiesta di parere da parte di una Fondazione ONLUS, l’Agenzia delle Entrate risponde che l’applicazione del “moltiplicatore del limite spesa” non può essere esercitata nel caso in cui i requisiti di iscrizione alle categorie catastali richiesti siano conseguiti solo ad ultimazione dei lavori. 

di Fioranna Negri - Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Normativa di riferimento

Il DL 77/2021 (G.U. 13 settembre 2021 n. 219) ha apportato delle modifiche significative all'art. 119 DL 34/2020 che disciplina il superbonus 110%. In particolare, è stato introdotto il c. 10-bis con l'intento di agevolare l'accesso al beneficio fiscale.

È utile ricordare che con riferimento ai beneficiari della misura del superbonus, la stesura originaria del DL 34/2020 è stata modificata, con l'inserimento della lett. d-bis) all'art. 119 c. 9 per ricomprendere nel perimetro dei soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione fiscale anche:

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/97;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 L. 266/91;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'art. 5 c. 2 lett. c) D.Lgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Relativamente alle categorie di soggetti sopra declinati interviene, dunque, il Decreto Semplificazioni del 2021, che integra il citato art. 119, inserendo, con il c. 10-bis, una metodologia di calcolo specificatamente riservata alle ONLUS, ODV, APS, ASD e SSD, individuata anche come “moltiplicatore dei limiti di spesa”, poiché consente di ampliare il limite di spesa ammesso alle detrazioni. Dal dato letterale della norma oggi in vigore, tale metodologia di calcolo non risulterebbe applicabile da altre categorie di Enti del Terzo settore differenti da quelle sopra citate o di altri enti non-profit.

La modifica, in pratica,  consente di incrementare il massimale di spesa previsto per le singole unità immobiliari, moltiplicandolo “per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica , di miglioramento o di adeguamento antisismico, previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare”, come ricavabile dal “Rapporto Immobiliare” pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (di cui all'art. 120-sexiesdecies D.Lgs. 385/93).

Requisiti oggettivi

Per poter usufruire di tale effetto moltiplicativo, la norma prevede il possesso di specifici requisiti per poter avere accesso alle detrazioni in argomento, e nello specifico gli ETS sopra citati devono:

  • svolgere attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali;
  • non aver riconosciuto ai propri membri del Consiglio di Amministrazione alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 (collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme), B/2 (Case di cura ed ospedali senza fine di lucro) e D/4 (Case di cura ed ospedali con fine di lucro), a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, con la specifica che per il comodato d'uso gratuito il contratto deve essere stato regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Esempio

Per fare un esempio pratico, una ONLUS, ODV, APS, ASD o SSD, che possieda i requisiti sopra elencati e abbia intenzione di effettuare interventi sismici o di efficienza energetica, potrà determinare il parametro di limite di spesa agevolabile quintuplicato, sulla base dei dati sotto ipotizzati, come nel seguito indicato:

  • superficie complessiva dell'immobile oggetto delle opere edilizie agevolabili pari a mq. 541,5;
  • unità media abitativa pari a mq. 108,3, così come riportato nel Rapporto immobiliare (Capitolo 1.2 “Le dimensioni”);
  • parametro limite di spesa agevolabile: (mq. 541,5/108,3) x € 96.000 = € 480.000.

Quesito posto all'Agenzia delle Entrate

Il quesito è stato posto da una Fondazione ONLUS che intende effettuare una serie di interventi antisismici su un immobile di sua proprietà che consentirebbero di cambiare la categoria catastale dall'attuale “C/1” alla categoria catastale “B2”, ossia “case di cura ed ospedali senza fine di lucro”.  La richiedente chiedeva di essere ammessa alle detrazioni di imposta ai sensi dell'art. 119 DL 34/2020 e successive modificazioni, con l'applicazione del “moltiplicatore del limite di spesa”, posto che risulta avere tutti i requisiti richiesti dalla normativa, con l'unica eccezione della categoria catastale dell'immobile oggetto degli investimenti. Tale immobile, infatti, alla data dell'inizio dei lavori, non risulta inserito in una delle categorie catastali previste dalla normativa. La ONLUS spiega che tale requisito si concretizzerebbe solo alla fine dei lavori, poiché, a seguito della ristrutturazione effettuata, l'immobile passerebbe alla categoria “B2”. La richiedente specifica, inoltre, di essere già in possesso del permesso a realizzare una struttura che, una volta ultimata, non potrebbe che rientrare, appunto, nella categoria catastale “B2”.

Le argomentazioni dell'istante poggiavano, inoltre, sulla considerazione che:

  • il possesso iniziale di un immobile già accatastato secondo le categorie previste dalla norma potrebbe essere ritenuto meno rilevante rispetto alla volontà “di favorire lo sviluppo e la diffusione, funzionale ed efficace, di simili strutture a servizio della società civile.”;
  • l'Agenzia delle Entrate ha già risposto positivamente sulla possibilità di applicare il superbonus 110% sulla base della natura degli immobili in origine di una categoria diversa da quella agevolabile, che sarà acquisita solo a fine lavori.

Nella fattispecie, quest'ultima considerazione portata all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, deriva dalla Risp. AE 27 novembre 2020 n. 562 data con riferimento alla possibilità di fruire del superbonus del 110% anche sui lavori di isolamento termico e impianto fotovoltaico, effettuati sulla pertinenza di un immobile accatastata in una categoria non prevista dalla norma (“C/2”) che, a fine lavori sarebbe stata accorpata all'immobile principale, che è in possesso del requisito di categoria catastale previsto dalla norma (“A3”). In questo caso l'Agenzia rispondeva che “sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione.” La richiedente riporta, inoltre, che l'orientamento sopra descritto era stato confermato anche con riferimento a lavori di carattere antisismico, per fabbricati che solo al termine delle opere di ristrutturazione avrebbero avuto i requisiti richiesti dalla normativa.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle entrate risponde che “l'interpretazione presentata dall'istante non risulta condivisibile”.

La risposta, contenuta nella Risp. DRE Toscana 911-262/2022, poggia sul richiamo al testo letterale dell'art. 119 c. 10-bis DL 34/2020 e ribadisce quanto indicato dal citato comma, ossia che la particolare modalità di calcolo del massimale di spesa agevolata, per le fattispecie previste dalla norma, concesso ai soggetti di cui al c. 9 lett. d-bis) dello stesso art. 119 DL 34/2020, di cui sopra, ossia ONLUS, ODV, APS, ASD e SSD, si applica solo al ricorrere di talune circostanze, fra le quali, “il fatto che i soggetti interessati devono essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4”.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che tale circostanza debba sussistere fin dall'inizio dei lavori. Sulla base di tale interpretazione della norma in argomento, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'istante non possa applicare il metodo di calcolo del “moltiplicatore del limite di spesa”. Potrà, dunque, nel rispetto della normativa in vigore, usufruire dell'agevolazione del superbonus, nel rispetto dei massimali di spesa agevolata indicati dagli altri commi dell'art. 119 DL 34/2020.

In conclusione, con riferimento alla situazione illustrata nella richiesta, la Fondazione ONLUS, secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate, potrà considerare come limite massimo della spesa agevolabile per gli interventi antisismici che ha in progetto, solo l'importo di € 96.000. Tale limite di spesa non è, dunque, correlabile alla superfice complessiva dell'immobile che la ONLUS intende ristrutturare per realizzare una struttura che, solo a fine lavori, sarà accatastata in una delle categorie previste dalla disposizione normativa. Naturalmente, l'orientamento del parere non sarebbe cambiato se l'istante, anziché essere una ONLUS, fosse stata una ODV, APS, ASD o SSD. 

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