L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota INL 11 luglio 2022 n. 1451, si esprime in merito ad alcuni dubbi relativi all'applicabilità della disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l'entrata in vigore della legge stessa (art. 1, c. 721-726, L. 234/2021), nonché agli eventuali recuperi contributivi derivanti da tirocini svolti in modo “fraudolento”.
Come già in precedenza evidenziato (Nota INL 21 marzo 2022 n. 530), la Legge di Bilancio 2022 stabilisce espressamente che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di € 50 per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale” (art. 1, c. 723, L. 234/2021).
La natura dell'illecito determina il trattamento sanzionatorio
Al fine di chiarire se tali disposizioni risultino applicabili anche ai rapporti svoltisi “a cavallo” dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, l'Ispettorato ritiene necessario evidenziare, in primo luogo, che si tratta di un illecito di natura permanente.
Richiamando i medesimi principi espressi in tema di somministrazione fraudolenta (Circ. INL 11 febbraio 2019 n. 3), l'INL chiarisce, infatti, che la natura permanente di un illecito:
è caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d'essere in una apprezzabile continuità dell'azione antigiuridica;
comporta che l'offesa al bene giuridico si protragga per tutta la durata, coincidendo la sua consumazione con la cessazione della condotta la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.
Pertanto, nell'ipotesi di tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della L. 234/2021), è applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 1, c. 723, L. 234/2021 ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento.
Come determinare l'importo della sanzione?
In relazione alla corretta commisurazione della sanzione penale (ammenda di € 50 per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio) appare necessario riferirsi a quanto già precedentemente chiarito (Circ. INL 11 febbraio 2019 n. 3).
Si deve ritenere che il reato di cui all'art. 1, c. 723, L. 234/2021 si possa configurare solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data.
Come contestare la natura fraudolenta del tirocinio?
Con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato, è sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si sia svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
La fraudolenza consiste proprio nell'avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti.
Diversamente, non possono trovare applicazione le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione, ovvero:
omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
omessa consegna della dichiarazione di assunzione.
Riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e recuperi contributivi
Attesa la natura permanente dell'illecito in questione e una ricostruzione unitaria dell'intero rapporto in termini di irregolarità, non può che trovare applicazione anche l'ultimo periodo dell'art. 1, c. 723, L. 234/2021 il quale fa salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
Come chiarito dall'INL, è il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso, che andrà evidentemente a condizionare il rapporto di tirocinio nella sua unitarietà, ossia fin dall'instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022.
Ciò non vale con riferimento ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi, derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato.
In tal caso, va considerato che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro.
Il rapporto previdenziale è quindi sottratto alla disponibilità delle parti ed il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di agire per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.
Fonte: Nota INL 11 luglio 2022 n. 1451