sabato 09/07/2022 • 06:00
L'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, con la relazione n. 31/22 del 7 giugno scorso, affronta anche la tematica scottante della responsabilità dei professionisti asseveratori, nei cui confronti il Legislatore ha previsto sanzioni di particolare rigore.
La relazione n. 31/22 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, servizio penale, della Corte di Cassazione mette a fuoco anche le responsabilità dei professionisti chiamati ad asseverare e ad attestare gli interventi, alla luce delle previsioni normative che impongono loro la veridicità dei dati e delle informazioni.
Ambiti di intervento
È opportuno rammentare che in materia di detrazioni fiscali derivanti dai bonus edilizi ai professionisti viene richiesto di esercitare compiti di asseverazione con riguardo:
Il rigore della norma è evidente laddove è previsto che il tecnico abilitato il quale nelle asseverazioni previste per legge espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla sua effettiva realizzazione ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000,00 a 100.000,00 euro.
In proposito l'Ufficio del Massimario rammenta che ci si trova di fronte ad un'ipotesi speciale di “falso ideologico dichiarativo”, per cui integra il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico il rilascio, da parte di un esperto qualificato iscritto in un albo speciale, di false attestazioni in merito a circostanze di fatto oggetto di percezione diretta, riversate in un atto pubblico, costituenti premessa di un provvedimento dell'autorità, amministrativa o giudiziaria, che, in assenza delle stesse, dovrebbe o potrebbe disporre l'accertamento d'ufficio (in questi termini, Cass. 27.1.2020, n. 12733).
La falsità può riguardare sia dati oggettivi a contenuto informativo, come ad esempio la definizione dei requisiti tecnici del progetto di intervento e la sua effettiva realizzazione, sia la congruità delle spese, tenuto conto dei massimali definiti dal Ministero della Transizione Ecologica.
Il documento richiama l'attenzione sul fatto che il reato in esame è configurabile anche in relazione agli “atti dispositivi” contenenti una dichiarazione “di volontà” dell'autore, laddove quest'ultima rappresenti il fondamento per una situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto.
Ulteriormente, il Massimario configura la falsità dell'attestazione anche in ordine a questioni valutative, basate su un apprezzamento discrezionale di natura tecnica, a condizione che l'attestazione sia resa in un contesto implicante la necessaria accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, che il professionista contraddica consapevolmente e senza offrirne adeguata giustificazione.
La relazione ravvisa il rigore della norma laddove questa contempla anche l'ipotesi del “dolo specifico”, riconducibile al fine del conseguimento dell'ingiusto profitto per sé o per altri e ritenuto “nella larghissima maggioranza dei casi” come l'unico elemento determinativo del falso, idoneo ad integrare la prevista circostanza aggravante (del tutto analoga a quanto contemplato nell'omologo reato di falso di cui all'art. 236 della legge fallimentare).
Illecito amministrativo vs reato
Detto ciò in ordine ai tratti salienti della nuova fattispecie di reato, è però opportuno ricordare che la normativa vigente contempla anche l'ipotesi residuale dell'illecito amministrativo, a mente dell'art. 119, comma 14, del D. L. n. 34/2020, il quale sancisce come, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
In ordine a tale clausola normativa “di sussidiarietà” dell'illecito amministrativo che, comunque, ha per oggetto il rilascio di attestazioni o asseverazioni infedeli, la Relazione precisa i rapporti con il delitto di falso di cui si è detto sinora.
Pertanto, in mancanza dell'elemento soggettivo del dolo e quindi della consapevolezza e volontà di attestare il falso, la sanzione amministrativa “sussidiaria” è destinata a colpire il tecnico che si conduca nell'infedele attestazione o asseverazione per cause dipendenti dalla sua negligenza o imperizia.
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