lunedì 11/07/2022 • 06:09
Il DL Aiuti adotta una serie di interventi a favore delle imprese che acquistano energia elettrica (anche autoprodotta) e gas naturale: innalzamento delle percentuali dei crediti d'imposta a favore delle imprese energivore e gasivore, con applicazione al credito d'imposta energia e gas di un massimo tetto pari a 200 mila euro, calcolato su base triennale.
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Il DL n. 50/2022 (decreto Aiuti) e successivamente la legge di conversione adottano una serie di interventi a favore delle imprese che acquistano energia elettrica e gas naturale: viene previsto un innalzamento delle percentuali dei crediti d'imposta a favore delle imprese energivore e gasivore e la legge di conversione stabilisce che ai tax credit energia e gas si applichi la normativa “de minimis”, vale a dire l'imposizione di un tetto massimo pari a 200 mila euro, calcolato su base triennale, al regime di aiuti.
Incremento delle percentuali dei tax credit energia e gas
L'aumento delle percentuali relative ai crediti di imposta si riferisce sia alle imprese che acquistano energia elettrica (anche autoprodotta) sia a quelle che acquistano gas naturale.
In particolare, il DL Aiuti ridetermina le percentuali spettanti incrementando le precedenti previste dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5 che sono così fissate:
Viene, altresì, introdotta una semplificazione in relazione al credito d'imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (di cui all'art. 3 del DL n. 21/2022) e del credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (di cui al successivo art. 4 del DL n. 21/2022): ai fini della fruizione dei suddetti crediti d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 acquisti energia elettrica o gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invierà al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione (il cui contenuto sarà da definire unitamente alle sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore) nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.
Regime “de minimis”
Il nuovo comma 3-ter dell'art. 2 del DL Aiuti prevede che “gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis”: ciò comporta che i crediti energia e gas rientrano nel limite “de minimis” e si dovrà verificare il rispetto del massimale nel periodo 2020-2022 unitamente agli altri aiuti de minimis ricevuti dall'impresa unica.
Per imprese unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
Si rammenta che il limite massimo previsto dal regime “de minimis” è pari a 200 mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime e, come anticipato, gli stessi sono soggetti alla definizione di “impresa unica” ove il limite di 200 mila euro tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.
Calcolo del risparmio teorico
L'onere del calcolo del risparmio teorico previsto viene attribuito al venditore: entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, il venditore invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. Il calcolo del venditore si limita a quanto spetterebbe all'impresa senza considerare il tetto degli aiuti “de minimis”: sarà, quindi, necessario ricalcolare il risparmio tenendo conto dell'articolo 3-ter, riducendo così il credito d'imposta fino al plafond disponibile sul “de miminis”.
Il calcolo da parte del venditore avviene ai fini della fruizione del credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, e per quelle che usufruiscono del credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas previste dall'art. 4, D.L. n. 21/2022.
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di
Monica Greco - Giornalista
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