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lunedì 11/07/2022 • 06:09

Finanziamenti DL Aiuti

Imprese energivore e gasivore, credito di imposta nel limite “de minimis”

Il DL Aiuti adotta una serie di interventi a favore delle imprese che acquistano energia elettrica (anche autoprodotta) e gas naturale: innalzamento delle percentuali dei crediti d'imposta a favore delle imprese energivore e gasivore, con applicazione al credito d'imposta energia e gas di un massimo tetto pari a 200 mila euro, calcolato su base triennale.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il DL n. 50/2022 (decreto Aiuti) e successivamente la legge di conversione adottano una serie di interventi a favore delle imprese che acquistano energia elettrica e gas naturale: viene previsto un innalzamento delle percentuali dei crediti d'imposta a favore delle imprese energivore e gasivore e la legge di conversione stabilisce che ai tax credit energia e gas si applichi la normativa “de minimis”, vale a dire l'imposizione di un tetto massimo pari a 200 mila euro, calcolato su base triennale, al regime di aiuti.

Incremento delle percentuali dei tax credit energia e gas

L'aumento delle percentuali relative ai crediti di imposta si riferisce sia alle imprese che acquistano energia elettrica (anche autoprodotta) sia a quelle che acquistano gas naturale.

In particolare, il DL Aiuti ridetermina le percentuali spettanti incrementando le precedenti previste dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5 che sono così fissate:

  • il credito di imposta per le imprese non energivore, relativo ai consumi del secondo trimestre 2022 viene incrementato al 15% (in precedenza 12%);
  • il credito di imposta per le imprese non gasivore, relativo ai consumi del secondo trimestre 2022 viene aumentato al 25% (in precedenza 20%);
  • il credito di imposta per le imprese gasivore, relativo ai consumi del primo trimestre 2022 viene istituito con aliquota al 10% (non previsto in precedenza);
  • il valore forfettario del valore del costo medio della materia energia relativa all'ultimo trimestre 2019, per le imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019 è stabilito in 59,91 €/MWh.

Viene, altresì, introdotta una semplificazione in relazione al credito d'imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (di cui all'art. 3 del DL n. 21/2022) e del credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (di cui al successivo art. 4 del DL n. 21/2022): ai fini della fruizione dei suddetti crediti d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 acquisti energia elettrica o gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invierà al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione (il cui contenuto sarà da definire unitamente alle sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore) nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

Regime “de minimis”

Il nuovo comma 3-ter dell'art. 2 del DL Aiuti prevede che “gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis”: ciò comporta che i crediti energia e gas rientrano nel limite “de minimis” e si dovrà verificare il rispetto del massimale nel periodo 2020-2022 unitamente agli altri aiuti de minimis ricevuti dall'impresa unica.

Per imprese unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  • un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  • un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  • un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  • un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Si rammenta che il limite massimo previsto dal regime “de minimis” è pari a 200 mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime e, come anticipato, gli stessi sono soggetti alla definizione di “impresa unica” ove il limite di 200 mila euro tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Calcolo del risparmio teorico

L'onere del calcolo del risparmio teorico previsto viene attribuito al venditore: entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, il venditore invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. Il calcolo del venditore si limita a quanto spetterebbe all'impresa senza considerare il tetto degli aiuti “de minimis”: sarà, quindi, necessario ricalcolare il risparmio tenendo conto dell'articolo 3-ter, riducendo così il credito d'imposta fino al plafond disponibile sul “de miminis”.

Il calcolo da parte del venditore avviene ai fini della fruizione del credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, e per quelle che usufruiscono del credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas previste dall'art. 4, D.L. n. 21/2022.

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