giovedì 07/07/2022 • 17:26
La cessione di un fabbricato non ultimato va considerato come una cessione di area edificabile che, quindi, va assoggettata ad aliquota Iva in misura ordinaria pari al 22% e non, invece, ad imposta di registro.
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 365 del 6 luglio 2022 con cui ha analizzato il caso della vendita di un fabbricato non ultimato nell'ambito di una procedura esecutiva pendente avanti il Tribunale.
Il debitore esecutato era una società di capitali irreperibile per la quale era stato nominato un curatore speciale per la notifica degli atti processuali; nell'interpello, inoltre, veniva precisato che gli originari titoli edilizi erano decaduti ai sensi dell'articolo 15 del Dpr n. 380 del 2001, con la necessità indicata dal Comune di ottenere un nuovo titolo abilitativo per completare i lavori previsti dai titoli originari.
L'immobile in questione, quindi, risultava non ultimato, ma i lavori erano stati interrotti a causa del dissesto del costruttore.
Sebbene il Tribunale avesse incaricato un CTU (Consulente Tecnico di Ufficio), questi dichiarava di non essere in grado di indicare il regime fiscale applicabile alla vendita (se imposta di registro o IVA) in quanto i beni da vendere erano immobili catastalmente ancora identificati come terreni, ma che in realtà risultavano già edificati, non completati e non accatastati come tali.
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