giovedì 07/07/2022 • 06:00
Soggetta ad IVA la cessione di un fabbricato in costruzione, ma accatastato come terreno edificabile. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate.
redazione Memento
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La cessione di un fabbricato in costruzione, ma accatastato come terreno edificabile, è soggetta ad IVA e, in ragione del principio di alternatività IVA/Registro, ad imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, che ha fornito un chiarimento in merito al trattamento a fini IVA in caso di trasferimento di immobili catastalmente individuati come terreni.
Per quanto concerne il trattamento fiscale da applicare alla cessione di un fabbricato non ultimato, occorre tener conto che l'art. 10 nn. 8-bis) e 8-ter) DPR 633/72, nell'individuare il regime IVA applicabile alla cessione di fabbricati, non tratta specificamente anche dei fabbricati "non ultimati". Ciò diversamente da quanto espressamente previsto in altri ambiti normativi.
Ciò induce l'Agenzia delle Entrate a ritenere che la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d'imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo sia esclusa dall'ambito applicativo dei nn. 8-bis) e 8-ter), trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo, la cui cessione, pertanto, deve essere in ogni caso assoggettata ad IVA. In tale ipotesi, risulta pienamente operante il principio di alternatività tra IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale, per cui queste ultime sono dovute in misura fissa.
Il regime di tassazione ai fini IVA è strettamente correlato alla natura oggettiva del bene ceduto, vale a dire allo stato di fatto e di diritto dello stesso all'atto della cessione, prescindendo quindi dalla destinazione del bene da parte dell'acquirente.
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