La liberalità in favore di terzi può essere fiscalmente rilevante; in merito, si è espressa recentemente l'Agenzia delle Entrate, che ha fornito una Risposta (Risp. AE 6 luglio 2022 n. 366) in merito all'applicazione dell'imposta di donazione alla liberalità diretta di denaro con atto pubblico.
Nel caso di specie, l'istante intende donare ad un terzo una somma di denaro all'esclusivo scopo di consentire a detto beneficiario di acquistare un immobile abitativo.
Per motivi personali, l'istante non intende intervenire direttamente nell'atto di trasferimento, ma donare, con separato atto pubblico antecedente, la somma necessaria all'acquisto. Pertanto, chiede di conoscere se l'esenzione ex art. 1 c. 4-bis D. Lgs. 346/90 possa applicarsi anche a tale donazione.
L'Agenzia è intervenuta fornendo parere negativo: nella fattispecie prospettata, la donazione della provvista finalizzata all'acquisto dell'immobile da parte del donatario viene formalizzata con apposito separato atto pubblico notarile, antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare, realizzando una donazione diretta. Pertanto, secondo l'Agenzia non si ravvisano le caratteristiche della donazione "indiretta", che è rappresentata da quelle attività o atti giuridici che producono il depauperamento del patrimonio del donante e il corrispondente arricchimento del donatario attraverso atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione. In quanto tale, lo stipulando atto di donazione è fiscalmente rilevante e, dunque, da assoggettare all'ordinaria disciplina prevista fini dell'imposta di successione e donazione.
FONTE: Risp. AE 6 luglio 2022 n. 366