Il MEF, di concerto con il Ministero per la transizione ecologica, come anticipato dal 24 giugno nel decreto interministeriale, ha prorogato la riduzione di € 0,30 al litro per benzina, diesel, GPL e metano per autotrazione prevista già dal decreto Ucraina bis per il periodo 3 maggio - 8 luglio 2022. Tale proroga si è resa necessaria per limitare gli effetti derivanti dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici utilizzati come carburanti.
Pertanto, dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022 le aliquote di accisa dei prodotti sotto riportati sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: € 478,40 per 1000 litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: € 367,40 per 1000 litri. L'aliquota di accisa di cui al n. 4-bis Tabella A D.Lgs. 504/95 non si applica dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: € 182,61 per 1000 chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: € 0 per metro cubo. L'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.
Entro il 9 agosto 2022, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti (di cui all'art. 25 c. 1 D.Lgs. 504/95) devono trasmettere all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i dati relativi ai quantitativi dei prodotti sopra elencati usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 2 agosto 2022.
Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1 c. 290 L. 244/2007, con € 916,03 milioni relativi al maggior gettito conseguito nel periodo 1° aprile - 31 maggio 2022 in relazione ai versamenti periodici IVA.
Fonte: DM 24 giugno 2022