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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 1° luglio 2022 n. 20956, si è trovata a giudicare il caso di due conviventi di fatto che avevano acquistato un immobile da adibire a casa d'abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa ma che a seguito della rottura del rapporto di convivenza, uno dei due trasferiva all'altro la quota di proprietà indivisa dell'immobile, pari alla metà dell'intero e, inoltre, decideva di non procedere all'acquisto di una nuova abitazione con i requisiti prima casa entro un anno dalla predetta alienazione.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ricorda che il trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto comporta la decadenza dell'agevolazione in oggetto (art. 1 c. 4 tar. parte I nota II bis DPR 131/86). Se però il contribuente entro un anno dall'alienazione dell'immobile proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, la decadenza può venir meno.

Considerato che l'esenzione dalle imposte (di cui all'art. 19 L. 74/87) per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio non opera con riferimento al trasferimento immobiliare stipulato a seguito della cessazione della convivenza, secondo la Corte di Cassazione non può trovare applicazione nel caso in questione. Per la Cassazione non è, inoltre, sussistente una causa di forza maggiore atta ad escludere la decadenza dall'agevolazione.

Pertanto, se un convivente prima dei cinque anni dall'acquisto dell'immobile agevolato, alieni, a seguito della rottura del rapporto di convivenza, la propria quota della prima casa all'altro convivente, senza acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla predetta alienazione, decade dall'agevolazione.

Fonte: Cass. 1° luglio 2022 n. 20956

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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