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venerdì 01/07/2022 • 06:00

Fisco In discussione al Senato

Catasto: le novità nella delega fiscale

Il Disegno di Legge sulla riforma fiscale prevede l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati da rendere disponibile dal 1° gennaio 2026. Inoltre, sono previsti strumenti finalizzati a facilitare il corretto classamento immobiliare, la riduzione della tassazione sugli immobili e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Aspetti generali sulla revisione del sistema fiscale

È stato assegnato al Senato il Disegno di Legge n. 2651 avente ad oggetto la “Delega al Governo per la riforma fiscale”. L'art. 1 del DDL in esame prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi saranno adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dagli artt. 3 e 53 Cost., nonché del diritto dell'Unione europea.  L'obbiettivo dei decreti in esame è quello di stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; nonché, razionalizzare e semplificare il sistema tributario con riferimento agli adempimenti a carico dei contribuenti, al pieno utilizzo dei dati dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi e, alla riduzione dell'evasione e l'elusione fiscali. Infine, la razionalizzazione delle sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e la proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali.

I principi e i criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati

Con il presente DDL, inoltre, il Governo evidenzia ulteriori principi e criteri direttivi per modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale. L'obbiettivo dell'esecutivo è quello di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati.

Classamento immobiliare

A questo proposito, l'art. 6 del presente DDL prevede che al fine della modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati, le disposizioni dovranno prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle Entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

  • gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;
  • i terreni edificabili accatastati come agricoli;
  • gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

Condivisione dei dati

Sarà opportuno prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle Entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

Integrazione del catasto

Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • prevedere che le informazioni rilevate non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;
  • prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente e sulla base dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal regolamento di cui al DPR 138/98, ove necessario, tenendo anche conto dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento; della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali; dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;
  • prevedere, nella consultazione catastale, l'accesso alla banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;
  • prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

Riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili

Il Governo è delegato altresì a prevedere che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui all'art. 10 c. 1 D.Lgs. 42/2004 sia destinata alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuita ai comuni ove si trovano gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al medesimo c. 1.

Procedimenti amministrativi semplificati

Il Governo, infine, è delegato altresì a prevedere i procedimenti amministrativi semplificati e le modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.

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