Disciplina dell'interpello sui nuovi investimenti
L'Agenzia delle Entrate ha indetto una consultazione pubblica sulla disciplina dell'interpello sui nuovi investimenti, fino al 15 settembre prossimo sotto forma di quesiti, al fine di adottare una circolare aggiornata in proposito.
Sull'argomento si rammenta che l'interpello sui nuovi investimenti (art. 2 D.Lgs. 147/2015) è presentato da imprese che intendano conoscere il trattamento fiscale di investimenti di ammontare non inferiore a € 20 milioni che le stesse intendano effettuare nel territorio dello Stato, i quali abbiano significative ricadute occupazionali in relazione all'attività in cui avviene l'investimento (art. 2 c. 1 D.Lgs. 147/2015). Si ricorda che alla disciplina in commento si è data attuazione con il DM 29 aprile 2016 e la Circ. AE 1° giugno 2016 n. 25/E, che reca indicazioni in proposito.
Dal punto di vista soggettivo, è stato precisato che sono soggetti istanti i soggetti esercenti attività che promuovono la realizzazione di investimenti nell'esercizio della propria attività, i soggetti non esercenti attività commerciali qualora effettuino un investimento che determina la creazione di una nuova attività imprenditoriale o la partecipazione al patrimonio di un'impresa ed infine i gruppi di società e raggruppamenti di imprese (Circ. AE 1° giugno 2016 n. 25/E).
Secondo la prassi (Circ. AE 1° giugno 2016 n. 25/E), rientrano nel “piano di investimento” sia i progetti diretti alla realizzazione di un'iniziativa economica avente carattere duraturo, che comportano l'immissione di nuova liquidità; sia i progetti di ristrutturazione, ottimizzazione o efficientamento di complessi aziendali già esistenti, che comportano il reimpiego di risorse finanziarie già disponibili presso l'impresa, sia, infine, le iniziative dirette alla partecipazione al patrimonio di un'impresa (share deal).
Per la quantificazione del valore dell'investimento, occorre tenere in considerazione tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all'impresa per l'attuazione del piano di investimento (art. 1 c. 2 DM 29 aprile 2016). In aggiunta, è stato precisato che l'istante deve dare evidenza dei metodi prescelti ai fini della quantificazione dell'investimento, al fine di consentire agli Uffici di avere contezza del calcolo effettuato (Circ. AE 1° giugno 2016 n. 25/E). Si considerano, in particolare:
costi di acquisizione e/o costruzione delle immobilizzazioni materiali, compresi tutti gli oneri necessari per renderle funzionanti;
costi di acquisizione e/o realizzazione delle immobilizzazioni immateriali;
costi di acquisizione di immobilizzazioni finanziarie;
fabbisogni derivanti da incrementi del capitale circolante operativo.
L'istanza può riguardare qualsiasi profilo di fiscalità di competenza dell'Agenzia delle Entrate legato al piano di investimento ed allo svolgimento della conseguente attività economica prevista, quindi anche la valutazione preventiva dell'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive, l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario (art. 2 c. 1 sec. per. D.Lgs. 147/2015).
La risposta è fornita nel termine di 120 giorni (art. 2 c. 2 D.Lgs. 147/2015) e vincola l'Amministrazione finanziaria e resta valido finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa o desunta la risposta, con l'applicazione della sanzione della nullità di ogni atto di qualsiasi genere, anche di carattere impositivo sanzionatorio, emanato dall'Amministrazione finanziaria in difformità a detto contenuto (art. 2 c. 3 D.Lgs. 147/2015).
Consultazione pubblica: alcuni dei quesiti
Il primo dei quesiti posti apre alla possibilità di investimenti di entità economiche non localizzate in Italia: pertanto va compreso come possa garantirsi il “vincolo col territorio italiano” e quali possano essere le tipologie di investimento, oltre a quelle del par. 2.2 della Circ. AE 1° giugno 2016 n. 25/E.
Un ulteriore tema trattato dai quesiti è quello delle ricadute occupazionali, che sono uno dei presupposti di accesso all'interpello in esame; in proposito, il quesito è se rilevano anche le ricadute su soggetti terzi e se questi debbano conferire mandato all'istante, anche se non sono interessati alle ricadute fiscali; un'ulteriore questione è collegata alle conseguenze derivanti dal mancato conferimento del mandato.
Circa l'ipotesi di un interpello riguardante l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, è stato chiesto su quali basi debba essere valutata la preventività dell'istanza, come nel particolare caso in cui il soggetto non residente operi già in Italia. Si tratta, invero, di una tematica particolarmente sentita dagli operatori.
È stato, inoltre, chiesto in base a quali situazioni un'istanza avente ad oggetto l'esistenza di una stabile organizzazione non debba ritenersi preventiva e, pertanto, inammissibile.
È stato, infine, posto il quesito circa gli strumenti da utilizzare per pervenire a un miglior coordinamento fra la procedura degli interpelli sui nuovi investimenti, da un lato, e quella degli accordi preventivi e dell'adempimento collaborativo, dall'altro, nonché quali possano essere i benefici addizionali per gli investitori, oltre all'ingresso nella procedura dell'adempimento collaborativo e alla particolare efficacia della risposta ad interpello.
Fonte: Consultazione pubblica su Circolare AE interpelli nuovi investimenti bis