giovedì 30/06/2022 • 11:15
Ottenuto il via libera della Camera, il decreto PNNR2 convertito è approdato in Gazzetta Ufficiale. Entrano in vigore le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici e l'obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari. Novità anche su superbonus e lotteria degli scontrini.
redazione Memento
Approvato anche dalla Camera nel medesimo testo licenziato dal Senato, il Decreto PNRR2 convertito in legge è stato subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 36/2022 conv. L. 79/2022, GU 29 giugno 2022 n. 150). Tra le novità fiscali di maggiore interesse si segnalano le modifiche, recate dall'articolo 18, in tema di pagamenti elettronici, fatturazione elettronica, lotteria degli scontrini e Superbonus. Pagamenti elettronici: scattano le sanzioni Le nuove disposizioni recano due novità in materia di pagamenti elettronici: obbligano i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, ad accettare i pagamenti effettuati, oltre che con le carte di pagamento (come già previsto), anche con carte prepagate; anticipano dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l'applicazione delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici. La sanzione è pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione (art. 15, c. 4-bis, DL 179/2012). Sempre in tema di pagamenti elettronici è previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, oltre ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, anche l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi sia nei confronti dei consumatori finali sia degli operatori economici. La novità implica che venga trasmesso al Fisco l'importo complessivo degli importi incassati elettronicamente dagli esercenti e certificati tramite i registratori di cassa. In tal modo, l'Agenzia è in grado di integrare tali dati con quelli delle commissioni addebitate all'esercente sulle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronici in modo da riscontrare eventuali anomalie dalla mancata trasmissione di scontrini rispetto agli importi incassati con moneta elettronica. Fatturazione elettronica: obbligo esteso ai forfettari L'obbligo di fatturazione elettronica è esteso anche ai seguenti soggetti che nella previgente normativa ne erano esonerati: i soggetti in «regime di vantaggio» previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, cc. 1 e 2, DL n. 98/2011); i soggetti forfettari, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (art. 1, cc. 54-89, L. 190/2014); le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1e 2 L 398/91 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. L'estensione opera a partire dal: 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000; 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti (ovvero per le cosiddette micro-partite IVA). Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA (art. 6, c. 2, D.Lgs. 471/97), non si applica ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Lotteria degli scontrini: cambiano i requisiti Vengono dettagliati i nuovi requisiti necessari per partecipare alla lotteria. In particolare, il soggetto che può partecipare all'estrazione è individuato specificatamente nella persona fisica maggiorenne, residente nello Stato, che effettua il pagamento elettronico per sé stesso, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza. Rispetto al passato, inoltre, per partecipare all'estrazione non è più sufficiente associare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto ma è necessario che il soggetto maggiorenne proceda all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui è titolare, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operi in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione. Altra novità riguarda la possibilità di introdurre lotterie degli scontrini sia istantanee, sia differite, anche differenziate per entità e numero dei premi. Superbonus: modifiche al Sismabonus acquisti Le modifiche intervengono sulla disciplina del Sismabonus acquisti concedendo, in caso di preliminare, una proroga di sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 per la stipula dell'atto definitivo a condizione che: alla data del 30 giugno 2022, sia stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato; siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta; sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico; l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4. Fonte:DL 36/2022 conv. L 79/2022 (GU 29 giugno 2022 n. 150)
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