mercoledì 29/06/2022 • 06:10
Maggiore utilizzo dell’applicativo SERPICO e migliore coordinamento tra la Direzione Centrale e le competenti articolazioni territoriali dell’Agenzia delle Entrate per limitare la sovrapposizione di attività di controllo su questioni già oggetto di accordo preventivo. Queste alcune delle linee guida diffuse dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare AE n. 21/E.
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Per il 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alle sue strutture operative gli indirizzi e le linee guida per lo svolgimento delle azioni operative di prevenzione e contrasto all'evasione. La Circ. AE 20 giugno 2022 n. 21/E (la “circolare”) segue gli orientamenti di prassi già pubblicati negli anni precedenti e periodicamente rinnovati fino alla pubblicazione della circolare odierna, passando dalla Circ. AE 17 maggio 2021 n. 4/E.
Oltre a porre enfasi sulle attività di controllo volte a contrastare e intercettare fenomeni aggressivi di tax planning, la circolare in analisi ribadisce l'importanza della compliance perseguita attraverso le procedure volte a instaurare un rapporto di collaborazione tra contribuente e amministrazione basato su trasparenza, buona fede e fiducia e un corretto utilizzo delle fonti informative già a disposizione dell'amministrazione finanziaria. Nella sezione del documento di prassi dedicata ai profili internazionali si enfatizza in particolare la rilevanza degli accordi preventivi nel processo di tax compliance.
In tale contesto si inquadrano le indicazioni fornite per quei contribuenti che hanno in essere (o hanno già sottoscritto) una procedura di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (advance pricing arrangement, anche solo “APA”) di cui all'art. 31-ter DPR 600/73.
APA
È utile ricordare che gli APA consentono a un contribuente con attività internazionale di definire, in anticipo e in accordo con l'amministrazione finanziaria, metodi e criteri di calcolo per identificare prezzi e condizioni di libera concorrenza delle transazioni infragruppo poste in essere con soggetti esteri (transfer pricing), così come la determinazione dell'utile (o perdita) di una stabile organizzazione, l'applicazione a un caso concreto di norme concernenti l'erogazione o percezione di interessi, dividendi e royalty oppure l'identificazione dei requisiti che configurano una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell'art. 162 TUIR. Tali accordi possono essere di tipo unilaterale, bilaterale o multilaterale, in relazione al numero di amministrazioni fiscali coinvolte nella procedura oltre all'Italia e vincolano contribuente e amministrazione finanziaria per un totale di cinque anni a partire dall'anno di sottoscrizione (APA unilaterale) o di presentazione dell'istanza (APA bilaterale o multilaterale). Ai sensi delle ultime modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 alla norma istitutiva degli APA, gli effetti dell'accordo possono, in via opzionale, essere estesi alle annualità ancora oggetto di accertamento con l'adozione del c.d. roll-back, qualora sussistano specifiche condizioni.
Attività ispettive in concomitanza di un APA
Considerata la complessità delle procedure di APA, che presuppongono una costante interazione tra la Direzione Centrale dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, la fase istruttoria impiega in media tre-quattro anni durante i quali non è purtroppo infrequente che i competenti uffici locali avviino, sulle medesime questioni oggetto di APA, attività ispettive in relazione ad annualità ancora accertabili, potenzialmente oggetto di roll-back una volta concluso l'accordo. Ciò comporta una evidente duplicazione di sforzi da parte del contribuente e dell'amministrazione finanziaria e in alcuni casi, addirittura, potrebbe causare effetti distorsivi e incoerenti sulla stessa tematica. È quindi da salutare con favore quanto riportato dalla circolare in esame che, in linea con quanto già affermato nei documenti di prassi del 2019 e del 2021, ribadisce la raccomandazione agli uffici competenti in fase di programmazione delle attività ispettive di verificare, tramite un applicativo a disposizione dell'amministrazione finanziaria denominato SERPICO, l'esistenza di procedure di accordo preventivo in corso o concluse, unitamente alle relative informazioni di sintesi.
Tuttavia, la circolare appare non distinguere esplicitamente tra “accordo concluso” e “accordo in fase di negoziazione”. Infatti, la circolare afferma che sarà cura delle Direzioni regionali “attivare tempestivamente il coordinamento con la Direzione Centrale che ha stipulato l'accordo” qualora “nel corso di un controllo fosse sottoposta a verifica la corretta applicazione delle norme contemplate dall'articolo 31-ter da parte di grandi contribuenti”. È opportuno rammentare che le articolazioni locali della Agenzia delle Entrate non possono sottoporre a verifica la corretta applicazione delle norme contemplate dall'art. 31-ter DPR 600/73 in quanto, come specificato dalla norma (dell'art. 31-ter c. 5 DPR 600/73) e, come ribadito dalla circolare stessa, per i periodi d'imposta di validità dell'accordo (ovvero, una volta sottoscritto) tali uffici esercitano i poteri di accesso, ispezioni e verifiche soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo. L'unico soggetto intitolato a svolgere attività di controllo in merito al rispetto dei contenuti dell'accordo è, infatti, l'Ufficio competente alla sottoscrizione degli accordi preventivi, con cui il contribuente ha già instaurato un rapporto di trasparenza, fiducia e collaborazione, come dettagliato anche dal punto 7 del Provv. AE 21 marzo 2016 n. 42295.
Al contrario, alla luce anche dei precedenti documenti di prassi e di quanto riportato in merito all'utilizzo dell'applicativo SERPICO nella circolare in analisi, il coordinamento tra la Direzione Centrale e gli uffici locali dovrebbe attivarsi solo nei casi in cui, pur avendo effettuato una “attenta valutazione di opportunità”, un ufficio locale dovesse ritenere necessario avviare, simultaneamente a una istruttoria di APA, una attività di controllo, seppur ciò è stato riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate come possibile “sovrapposizione di interventi i quali, pur se condotti alla stregua di norme e logiche diverse, implicano lo svolgimento di attività istruttorie assimilabili” (cfr. Circ. AE 6 agosto 2014 n. 25/E).
Infine, sarebbero auspicabili indirizzi operativi anche in merito alla corretta gestione del roll-back. In mancanza di indicazioni ad hoc, infatti, è prassi comune che i contribuenti non procedano autonomamente con l'invio di una dichiarazione integrativa o con l'effettuazione del ravvedimento operoso (ma senza l'applicazione di sanzioni) per far valere retroattivamente gli effetti dell'accordo agli anni per cui non sono ancora scaduti i termini di accertamento, bensì preferiscano rivolgersi agli uffici locali competenti per l'esercizio della facoltà loro riconosciuta. Indicazioni operative specifiche gioverebbero all'applicazione di approcci coordinati e scongiurerebbero l'eventuale verificarsi di disparità di trattamento da parte degli uffici territoriali.
Ulteriori indicazioni
Con riferimento alle procedure volte alla eliminazione della doppia imposizione (MAP), la circolare reitera l'invito a una stretta collaborazione tra le articolazioni territoriali che hanno emesso gli atti accertativi e la Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale che gestisce gli esiti dell'attività di accertamento nell'ambito delle interlocuzioni con le autorità competenti estere.
Ribadendo poi quanto già riportato nella Circ. AE 17 maggio 2021 n. 4/E, la circolare indica che la Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale metterà a punto direttive per migliorare le attività accertative in materia di transfer pricing e patent box. In tale direzione si colloca la Circ. AE 24 maggio 2022 n. 16/E contenente istruzioni operative sull'intervallo di libera concorrenza nell'ambito dei prezzi di trasferimento.
Da ultimo, si segnala che è presumibile prevedere un incremento di attività ispettive in materia di patent box nel prossimo periodo, alla luce sia dell'opzione introdotta dal DL Crescita che consente di autoliquidare il contributo economico anche in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali predisponendo un set documentale, sia dell'esperienza maturata dall'Amministrazione finanziaria nel corso della gestione degli accordi sottoscritti in anni recenti.
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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