X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Covid-19
  • Certificazione unica
Altro

lunedì 27/06/2022 • 15:30

Lavoro Dall'Agenzia delle Entrate

Indennità COVID-19 per i collaboratori sportivi: modalità di certificazione

L'Agenzia delle Entrate spiega che le indennità COVID-19 erogate ai collaboratori sportivi nel 2021 devono essere indicate nel Modello 770 (mediante la compilazione della sezione “Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi") da trasmettere alle Entrate entro il 31 ottobre 2022.

a cura di

redazione Memento

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03
  • caricamento..

L'Agenzia delle Entrate interviene chiarendo quali siano gli obblighi certificativi di una società che, nel 2021, ha erogato ai collaboratori sportivi le indennità economiche previste per far fonte all'emergenza COVID-19 (art. 44 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021). Per espressa previsione normativa, il predetto emolumento è stato considerato dalla società non imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed è stato, quindi, dalla stessa erogato ai percettori senza esser assoggettato ad alcuna ritenuta. Tale indennità a sostegno dei collaboratori sportivi, erogata nel 2021, non si presenta come una novità essendo una sorta di "riproposizione" di quella riconosciuta per il mese di marzo 2020 e per i mesi di aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020.

La proposta della società istante

La Società istante ritiene di essere:

- tenuta ad assolvere agli obblighi certificativi compilando la Sezione "Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi";

- legittimata a trasmettere telematicamente le CU contenenti esclusivamente la predetta indennità entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per l'anno 2021, ossia entro il 31 ottobre 2022 (in luogo del termine del 16 marzo 2022).

La soluzione delle Entrate

Considerando che la trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, la società dovrà trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle certificazioni e agli emolumenti non imponibili ai fini delle imposte sui redditi erogati ai collaboratori sportivi entro il entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia il 31 ottobre 2022.

In relazione alle indennità in esame, erogate dall'Istante, dovrà essere compilata la Sezione "Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi", indicando:

  • nel punto 1, quale causale del pagamento effettuato, la lettera "N" "indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
    • nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
    • in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici";
  • nel punto 2, l'anno "2021";
  • nel punto 4, va indicato l'importo complessivo delle indennità corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito, che deve essere riportato nel successivo punto 7, nel quale vanno indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta;
  • nel punto 6, è necessario indicare il codice "22", utilizzato per individuare i redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.

Fonte: Risp. AE 27 giugno 2022 n. 345

Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”