lunedì 27/06/2022 • 14:30
Il Decreto Semplificazioni specifica meglio il perimetro degli ETS a cui si applicano, in via transitoria, alcune disposizioni che regolano l’erogazione della finanza sociale, il regime delle imposte indirette e dei tributi locali e il regime fiscale delle detrazioni e deduzioni.
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Il DL 73/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022 n. 143, ha ovviato ad un'imprecisione contenuta nelle disposizioni che regolano l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (di seguito anche solo “CTS”). In particolare, l'art. 26 DL 73/2022, integra l'art. 104 c. 1 D.Lgs. 117/2017 “Entrata in vigore” del CTS e stabilisce che le disposizioni di una serie di articoli che regolano l'erogazione della finanza sociale, il regime impositivo in tema di imposte indirette e tributi locali e il regime fiscale delle detrazioni e deduzioni si applicano, in via transitoria, non solo ad alcune categorie di ETS, ma a tutti gli ETS, iscritti nel Registro nazionale del Terzo settore (di seguito anche solo “RUNTS”). Quali sono le disposizioni oggetto dell'applicazione in via transitoria In particolare, le norme oggetto dell'applicazione in via transitoria, a partire dal 2018 e fino al rilascio dell'autorizzazione del regime fiscale del CTS da parte della Commissione europea, sono relative a specifiche agevolazioni (i) finanziarie, di cui possono beneficiare gli ETS per sostenere le proprie attività e (ii) fiscali, a vantaggio sia degli ETS che dei contribuenti che li sostengo...
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