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lunedì 27/06/2022 • 14:30

Fisco Finanza sociale

Decreto Semplificazioni: le novità per gli Enti del terzo settore

Il Decreto Semplificazioni specifica meglio il perimetro degli ETS a cui si applicano, in via transitoria, alcune disposizioni che regolano l’erogazione della finanza sociale, il regime delle imposte indirette e dei tributi locali e il regime fiscale delle detrazioni e deduzioni.

di Fioranna Negri - Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il DL 73/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022 n. 143, ha ovviato ad un'imprecisione contenuta nelle disposizioni che regolano l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (di seguito anche solo “CTS”). In particolare, l'art. 26 DL 73/2022, integra l'art. 104 c. 1 D.Lgs. 117/2017 “Entrata in vigore” del CTS e stabilisce che le disposizioni di una serie di articoli che regolano l'erogazione della finanza sociale, il regime impositivo in tema di imposte indirette e tributi locali e il regime fiscale delle detrazioni e deduzioni si applicano, in via transitoria, non solo ad alcune categorie di ETS, ma a tutti gli ETS, iscritti nel Registro nazionale del Terzo settore (di seguito anche solo “RUNTS”).

Quali sono le disposizioni oggetto dell'applicazione in via transitoria

In particolare, le norme oggetto dell'applicazione in via transitoria, a partire dal 2018 e fino al rilascio dell'autorizzazione del regime fiscale del CTS da parte della Commissione europea, sono relative a specifiche agevolazioni (i) finanziarie, di cui possono beneficiare gli ETS per sostenere le proprie attività e (ii) fiscali, a vantaggio sia degli ETS che dei contribuenti che li sostengono con erogazioni liberali. Nello specifico l'applicabilità in argomento si riferisce:

  • all'art. 77 D.Lgs. 117/2017 “Titoli di solidarietà” con cui gli istituti di credito autorizzati possono sostenere le attività di interesse generale svolte dagli ETS;
  • all'art. 78 D.Lgs. 117/2017 “Regime fiscale del social lending” che disciplina i prestiti erogati attraverso le piattaforme di cui all'art. 44 c. 1 lett. d-bis) DPR 917/86;
  • all'art. 81 D.Lgs. 117/2017 “Social bonus” che riconosce un credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate a favore del recupero di immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata e attribuiti agli ETS, pari al 65 % se l'erogante è una persona fisica e 50 % se è un ente o una società;
  • all'art. 82 D.Lgs. 117/2017 “Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali” che stabilisce un regime agevolativo per alcune imposte dirette quali (i) le imposte sulle successioni e donazioni, l'imposta ipotecaria e catastale sui trasferimenti agli ETS strumentali al perseguimento delle attività istituzionali o (ii) l'imposta municipale e il contributo sui servizi indivisibili con riferimento agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali di interesse generale;
  • all'art. 83 D.Lgs. 117/2017 “Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali” che disciplina le agevolazioni fiscali a beneficio dei contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS non commerciali;
  • all'art. 84 D.Lgs. 117/2017“Regime fiscale delle ODV” che declina le attività che non si considerano commerciali, perseguite senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  • all'art. 85 D.Lgs. 117/2017 “Regime fiscale delle APS” che delinea il perimetro delle attività non commerciali e delle attività considerate comunque commerciali svolte dalle APS.

Incertezza della formulazione originaria

Nella versione originaria dell'art. 104 c. 1 D.Lgs. 117/2017, secondo il dato letterale della norma, le regole dettate per le tematiche sopra riportate erano applicabili, in via transitoria, solo:

  • alle ONLUS di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/97;
  • alle ODV iscritte nei registri di cui alla L. 266/91;
  • alle APS iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 L. 383/2000.

La decorrenza di tale disposizione è stabilita dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo di imposta di entrata in vigore del regime fiscale del CTS. Ricordiamo, come è ormai ben noto a tutti, che il regime fiscale del CTS entrerà in vigore solo a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociale.

Tale formulazione induceva a ritenere che il legislatore avesse previsto due momenti differenti di applicazione delle norme sopra richiamate a seconda della tipologia di ETS:

  • dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017 per ONLUS, ODV e APS fino all'entrata in vigore del regime fiscale del CTS;
  • dall'entrata in vigore del regime fiscale del CTS per gli tutti gli altri ETS che si iscrivono, nel frattempo, al RUNTS, ossia: le fondazioni, le società di mutuo soccorso, le reti associative, gli enti filantropici e tutti gli altri enti del Terzo settore.

L'art. 26 D.L. Semplificazioni 2022 integra l'art. 104  D.Lgs. 117/2017 aggiungendo alla fine del c. 1 il seguente periodo: “Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.” Con tale modifica il legislatore ha eliminato ogni incertezza interpretativa ricomprendendo nell'ambito di applicazione dell'art. 104 c. 1 D.Lgs. 117/2017 tutti gli ETS iscritti al RUNTS indipendentemente dalla sezione in cui sono registrati.

Ulteriore norma sugli adempimenti correlati agli ETS

Per completezza di informativa si riporta che il DL Semplificazioni inserisce anche un'altra norma che riguarda le disposizioni che regolano gli adempienti correlati agli ETS. In particolare, si tratta dell'agevolazione stabilita dall'art. 2 DL 73/2022 che modifica l'art. 37 D.Lgs. 241/97, introducendo il nuovo c. 2-bis. Con l'inserimento del comma citato sarà possibile effettuare la dematerializzazione della scheda che riporta la scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta del reddito delle persone fisiche (di seguito anche solo “le schede di destinazione”), nel caso di presentazione del Modello 730 da parte di un sostituto di imposta. Come è risaputo, il contribuente può destinare una percentuale della propria imposta lorda a terzi, in particolare può devolvere: l'otto per mille allo Stato a ad una istituzione religiosa, il cinque per mille agli ETS, alla ricerca scientifica e medica, ecc. e il due per mille a un partito politico.

Il legislatore ha, dunque, modificato la procedura di trasmissione delle schede di destinazione, attualmente in vigore, che prevede la consegna delle schede di destinazione in buste sigillate da effettuare presso gli uffici postali o presso intermediari abilitati. Con la novità introdotta dal Decreto il sostituto d'imposta che presenta i modelli 730, potrà trasmettere, le schede di destinazione, all'Agenzia delle entrate, in via telematica, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, agevolando così le funzioni del sostituto d'imposta che potrà inviare direttamente la scheda per la destinazione dei contributi citati: “Modello 730-1”.

Tempistica delle presentazioni del Modello 730 in via telematica

La norma declina una tempistica puntuale entro cui i sostituti d'imposta dovranno inviare in via telematica la documentazione fiscale, e quindi anche le schede di destinazione, dei propri sostituiti, regolata sulla base della data entro cui deve essere presentata la dichiarazione fiscale e nello specifico entro:

  • il 15 giugno di ciascun anno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • il 29 giugno di ciascun anno per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 
  • il 23 luglio di ciascun anno per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 
  • il 15 settembre di ciascun anno per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 
  • il 30 settembre di ciascun anno per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Tale disposizione entrerà in vigore a partire dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL Semplificazioni, 22 giugno 2022, ossia dalle dichiarazioni del periodo di imposta del 2022, da presentare nei Modelli 730 del 2023.

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