lunedì 27/06/2022 • 14:00
La data del 30 giugno 2022 rappresenta per la maggior parte dei contribuenti il termine ultimo per poter assolvere alcuni dei tanti adempimenti fiscali. Sul punto si ricorda che il DL Semplificazioni approvato il 15 giugno 2022 ha prorogato alcune scadenze in calendario il 30 giugno.
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Una proroga che, sicuramente ha fatto tirare un sospiro di sollievo a contribuenti e professionisti, riguarda la dichiarazione degli aiuti di Stato Covid. Difatti, tale dichiarazione viene posticipata al 30 novembre 2022. Inoltre, la dichiarazione imposta di soggiorno per gli anni 2021 e 2022, la cui scadenza era fissata al 30 giugno, viene prorogata dal DL Semplificazioni al 30 settembre 2022. Infine, la dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022.
Scadenze del 30 giugno
Nonostante le modifiche apportate con il DL Semplificazioni alcune scadenze non sono cambiate. Pertanto, alla richiamata data del 30 giugno, tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese e ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, sono obbligati al versamento del diritto annuale. Si evidenzia che, il diritto annuale si paga per anno solare ed è dovuto per intero anche se l'impresa è stata iscritta per un solo giorno. Il versamento del diritto deve essere eseguito in unica soluzione tramite il modello F24 con modalità telematica. In caso di carente o mancato versamento, la sanzione applicabile va dal 10 % al 100 % dell'ammontare del diritto dovuto.
Nella medesima data del 30 giugno 2022, i contribuenti che sono tenuti alla redazione del Modello Redditi PF/2022, dovranno effettuare il versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF e/o IRAP a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione. Sono tenuti, inoltre, al pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese.
I soggetti IRES con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 luglio 2021 dovranno presentare, mediante invio telematico, la dichiarazione dei redditi modello Redditi SC entro il 30 giugno 2022. Nella stessa data, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, sono tenuti al pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per l'IRES a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione. Sembra opportuno ricordare che, per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest'ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4 %.
Anche per le società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita IVA il 30 giugno 2022 è tempo di versamenti. Difatti nella citata data, dovranno provvedere al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF e/o IRAP a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione.
In merito a quanto finora esposto, è bene ricordare che i versamenti dei saldi e degli acconti sono effettuati utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica direttamente oppure tramite intermediario, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate nel caso di compensazione di crediti o tramite il servizio di home banking.
I codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte sono i seguenti:
Si ricorda infine che sempre il 30 giugno 2022, dovranno essere versate, qualora dovute le imposte IVIE e IVAFE.
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