venerdì 24/06/2022 • 12:17
Sui dividendi di fonte italiana conseguiti da un fondo pensione, in linea con le caratteristiche che possiedono le forme di previdenza complementare italiane, si applica la ritenuta con aliquota dell'11%.
redazione Memento
Sui dividendi percepiti dai soci non residenti in Italia di una società di capitali si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 26% (art. 27 c. 3 DPR 600/73). Tale regola generale è derogata nel caso in cui: i destinatari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno Stato dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), per i quali è prevista una ritenuta dell'11%; i destinatari degli utili siano organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE e a OICR, non conformi alla citata direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, per i quali la ritenuta non si applica; i destinatari degli utili siano società ed enti commerciali non residenti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati di provenienza, per i quali si applica una ritenuta dell'1,20%. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 23 giugno 2022 n. 338, precisa che dalla documentazione prodotta risulta che l'istante (fondo pensione) persegue una finalità esclusivamente previdenziale di natura integrativa, eroga prestazioni pensionistiche integrative in favore degli iscritti e gestisce le risorse e/o i contributi versati avvalendosi di gestori professionali secondo criteri di prudenza e responsabilità, in linea con le caratteristiche che possiedono le forme di previdenza complementare italiane. Pertanto, considerato che l'istante presenta i requisiti sostanziali e le finalità di investimento proprie di un fondo previdenziale integrativo e che non svolge attività commerciale oltre a quella istituzionale di previdenza, non potrà beneficiare dell'aliquota del 1,20% ma di quella dell'11% (di cui all'art. 27 c. 3, secondo periodo, DPR 600/73). Fonte: Agenzia delle Entrate, Risposta del 23 giugno 2022 n. 338
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.