venerdì 24/06/2022 • 12:17
Sui dividendi di fonte italiana conseguiti da un fondo pensione, in linea con le caratteristiche che possiedono le forme di previdenza complementare italiane, si applica la ritenuta con aliquota dell'11%.
redazione Memento
Sui dividendi percepiti dai soci non residenti in Italia di una società di capitali si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 26% (art. 27 c. 3 DPR 600/73).
Tale regola generale è derogata nel caso in cui:
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 23 giugno 2022 n. 338, precisa che dalla documentazione prodotta risulta che l'istante (fondo pensione) persegue una finalità esclusivamente previdenziale di natura integrativa, eroga prestazioni pensionistiche integrative in favore degli iscritti e gestisce le risorse e/o i contributi versati avvalendosi di gestori professionali secondo criteri di prudenza e responsabilità, in linea con le caratteristiche che possiedono le forme di previdenza complementare italiane.
Pertanto, considerato che l'istante presenta i requisiti sostanziali e le finalità di investimento proprie di un fondo previdenziale integrativo e che non svolge attività commerciale oltre a quella istituzionale di previdenza, non potrà beneficiare dell'aliquota del 1,20% ma di quella dell'11% (di cui all'art. 27 c. 3, secondo periodo, DPR 600/73).
Fonte: Agenzia delle Entrate, Risposta del 23 giugno 2022 n. 338
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