mercoledì 22/06/2022 • 15:28
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 336, ha fornito importanti chiarimenti in merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi in caso di un investimento complesso.
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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. 21 giugno 2022 n. 336, si è nuovamente espressa in merito al credito d'imposta in beni strumentali nuovi di cui all' art. 1 c. da 184 a 197 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). Si ricorda che, la citata agevolazione è stata più volte modificata nel corso del tempo. Da ultimo, la L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ha sostanzialmente prorogato e rimodulato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. La citata Manovra, infatti, dispone la proroga al 2025 del credito d'imposta relativo ai beni materiali e immateriali 4.0. Rimangono esclusi gli investimenti in beni strumentali “ordinari”, per i quali resta in vigore l'attuale disciplina prevista fino al 2022.
Interpello
Nello specifico, la società istante, la quale tra le altre cose, produce film monostrato e multistrato in materiale polimerico, alla fine del 2018, assume la decisione di dotarsi di un nuovo impianto di coestrusione per la produzione di foglia multistrato. Individuati i componenti dell'impianto e le aziende fornitrici dei singoli beni, la società esplicita nell'interpello le modalità e i tempi inerenti all'acquisizione, al fine di poter determinare se l'investimento effettuato dalla stessa possa rientrare nella disciplina di cui alla L. 160/2019 o in quella dell'iper/super ammortamento.
Evidenziando i beni elencati nell'allegato A della L. 232/2016, tra i quali rientrano anche “le macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”, l'interpellante evidenzia che, l'impianto di coestrusione acquisito dalla società è costituito da plurimi componenti che provengono da fornitori diversi ed è in grado di funzionare e trasformare la materia prima in un nuovo prodotto solo se è composto da tutti i suoi componenti. Diversamente, sostiene, non è qualificabile come impianto. Alla luce di quanto suddetto, la società istante ritiene di poter usufruire della misura introdotta dalla L. 160/2019, in quanto alla data del 31 dicembre 2019 non ha corrisposto un acconto pari al 20 % del costo di acquisizione dell'intero impianto o nuovo bene strumentale che, in sostanza gli avrebbe permesso di usufruire dell'iper ammortamento.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Preliminarmente l'Agenzia delle Entrate rileva che, la riconducibilità del bene oggetto d'istanza tra quelli ammissibili all'agevolazione, nelle diverse versioni pro tempore, rappresenterebbe una richiesta di un parere tecnico. Sempre preliminarmente, la stessa rammenta che esulano dalle valutazioni esperibili in sede d'interpello l'identificazione del momento in cui sono stati acquisiti i diversi componenti dell'impianto e l'ammontare di quanto versato ai fornitori a titolo di acconto o altro, restando impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione Finanziaria.
Quest'ultima, dapprima richiama quanto disposto dall'art. 1 c. 9 e ss. L. 232/2016, la quale ha introdotto il cosiddetto iper ammortamento. Sul punto, l'Agenzia ricorda che, l'iper ammortamento prevede, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, la possibilità, per i soli titolari di reddito d'impresa, di maggiorare il costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, sia stata effettuata la c.d. "prenotazione" dell'investimento, ossia il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.
Dopo un excursus legislativo, l'Agenzia delle Entrate ricorda quanto previsto dalla più volte richiamata Legge di Bilancio 2020, con la quale è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0. È stato introdotto un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in luogo della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile ed è stato previsto un rafforzamento della misura relativa al predetto credito d'imposta. Si evidenzia che, tale disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d'imposta alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Occorre, inoltre, che le stesse effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, alle condizioni e nelle misure stabilite dall'art. 1 c. 188, 189 e 190 L. 160/2019 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
In merito a quanto sopra illustrato, l'Amministrazione Finanziaria cita la Circ. MISE 30 marzo 2017 n. 4/E dove ha chiarito che, la spettanza e la fruizione dell'iper ammortamento dipendono dai momenti di "effettuazione" dell'investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest'ultimo momento è possibile iniziare a godere dell'iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d'imposta avvenga anche l'interconnessione del bene. In merito al momento di effettuazione dell'investimento, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, lo stesso documento di prassi chiarisce che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109 c. 1 e 2 TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
L'Agenzia delle Entrate, in merito all'istanza d'interpello posta alla sua attenzione conclude che, dalla documentazione prodotta dalla società, si evince che l'impianto descritto rappresenta un investimento complesso, costituito da un insieme di beni, consegnati in tempi differenti da diversi fornitori terzi. Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, ritiene che, nel caso di specie, i costi sostenuti dalla società istante devono essere ripartiti tra i diversi periodi d'imposta agevolabili e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore, facendo riferimento all'acquisto di ciascun bene e di ciascun eventuale servizio ad esso correlato (secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall'art. 109 c. 1 e 2 TUIR).
Fonte: Agenzia delle Entrate, Risposta 21 giugno 2022 n. 336
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