martedì 21/06/2022 • 13:47
La bozza del DL Semplificazioni interviene per sorreggere ulteriormente i risultati degli ISA rispetto a periodi d’imposta caratterizzati ormai da prolungati contesti straordinari di crisi, dall’emergenza epidemiologica al conflitto in Ucraina. Si tratta di estendere al 2022 (come era auspicabile), da un lato, l’individuazione di interventi mirati al corretto funzionamento degli ISA e, dall’altro, l’applicazione di nuove cause di esclusione. Gli ISA appaiono sempre più un cantiere aperto, nel cui perimetro le priorità sembrano essere esclusivamente le esigenze dell’Amministrazione finanziaria, dimenticando gli interventi che dovrebbero invece sostenere i percorsi virtuosi dei contribuenti.
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A quasi due anni dall'entrata in vigore del DL 34/2020, la bozza del Decreto Semplificazioni torna ad occuparsi del complesso rapporto tra gli ISA e il contesto economico di crisi, scivolando poi su una modifica strutturale dell'originaria disciplina.
I due commi di quello che dovrebbe essere l'art. 24 del DL 34/2020, licenziato dal CdM il 15 giugno 2022 (non ancora in GU), agiscono sull'art. 148 DL 34/2020 e sull'art. 9-bis c. 2 DL 50/2017.
L'iniziale modifica operata dal DL 34/2020 nasce al fine di apportare i dovuti aggiustamenti di carattere eccezionale ad una disciplina, gli ISA, di fatto applicata per la prima volta al periodo d'imposta 2018 e calata in un contesto straordinario quale quello pandemico.
Il DL Semplificazioni agisce estendendo al 2022 le previsioni dell'art. 148 c. 1 DL 34/2020, che si preoccupa di affrontare il tema della sostenibilità dei risultati degli ISA in quei periodi d'imposta toccati dagli effetti economici dell'emergenza sanitaria. Sembra scontato aggiungere che tali interventi dovranno considerare anche i diversi e combinati risvolti provocati dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
In estrema sintesi, le azioni, di cui si ha già esperienza e che saranno estese al 2022, si orienteranno su due direttrici tra loro complementari (Circ. AE 25 maggio 2022 n. 18/E):
1) individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli ISA, tenuto conto delle ricadute economiche negative prodotte dal particolare e prolungato periodo di crisi;
2) definire nuove cause di esclusione, destinate ad intercettare le fattispecie più colpite da tali effetti negativi.
Tale processo vede coinvolta la SOSE (art. 10 c. 12 L. 146/98) nonché, in maniera attiva, le organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione degli esperti (art. 9-bis c. 8 DL 50/2017).
Quanto al primo passaggio, è disciplinato l'intervento tecnico della società che storicamente si occupa di tutte le attività relative alla realizzazione degli “strumenti statistici”. Inoltre, è autorizzato un massiccio ricorso ad analisi e recupero dati, anche attraverso collaborazioni con i diversi Enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica.
Di rilievo è il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria presenti nella Commissione degli Esperti. In merito, infatti, è bene ricordare che tale Commissione ha funzione consultiva nella fase di elaborazione degli ISA ed esprime il proprio parere sia sulla loro idoneità a rappresentare le realtà cui si riferiscono che sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli Indici. L'art. 148 DL 34/2020 riconosce che non solo debbano essere valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti in tale Commissione, ma potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale. Sebbene siano sorti dubbi su come in concreto potranno individuarsi criteri legati alle posizioni individuali, non può non valutarsi positivamente l'apertura al confronto attivo con le rappresentanze dei contribuenti e dei professionisti che li assistono. L'amara riflessione è che tale coinvolgimento, per uno strumento che inneggia alla compliance, non dovrebbe essere legato ad una fase eccezionale, ma essere strutturale. In tal senso si auspica che il legislatore intervenga in sede di conversione del DL 34/2020 in parola, al fine di avvicinare, questa volta, maggiormente lo strumento al contribuente.
Il decreto semplificazioni amplia anche il dettato dell'art.148 c. 2 DL 34/2020, che, si ricorda, era intervenuto sulle specifiche modalità di esecuzione delle attività di controllo (art. 9-bis c. 14 DL 50/2017). La norma, ad oggi, prevede che tali attività siano effettuate per il periodo 2018, tenendo conto anche del livello di affidabilità fiscale relativo al 2019, mentre per il 2020 si dovrà tenere conto dei risultati degli ISA del 2018 e del 2019.
Poco più di un mese fa, proprio su queste pagine, si rilevava come, per l'annualità 2021, nel definire la griglia dei benefici, il relativo provvedimento - sebbene avesse mantenuto il criterio che premia l'affidabilità ripetuta nel tempo, in linea con gli indirizzi del legislatore (c. 12) - si fosse limitato ad aggiungere solo l'annualità 2020 al periodo d'imposta 2021. È apparso subito evidente che una sola annualità in più non fosse sufficiente a tener conto della storia fiscale del contribuente, soprattutto quando uno dei periodi coinvolti è stato il fulcro di un evento straordinario come la pandemia.
Il decreto semplificazioni di fatto applica tale criterio, ma solo ai fini della definizione delle strategie di controllo dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza.
In dettaglio per il periodo d'imposta 2021, gli Uffici, nel valutare la posizione del contribuente, dovranno tener conto anche del livello di affidabilità raggiunto nel periodo d'imposta 2019 e 2020. Parimenti per il 2022 varranno i risultati ISA raggiunti per il 2020 e 2021. Tale ultima previsione fa sorgere il dubbio sulla validità di estendere tale verifica alle sole annualità coinvolte dalla crisi. L'ampliamento ad un'ulteriore annualità, il 2019, definibile normale, forse avrebbe fatto da contraltare alla mancata sospensione dello strumento statistico nell'attuale e prolungato contesto di crisi economica.
L'ultimo intervento operato dal DL Semplificazioni, all'art. 24 c. 2 DL 34/2020, è da leggere in combinato disposto con la cancellazione della lett. c) dell'art. 148 c. 1 DL 34/2020.
Con tale modifica diventa strutturale il differimento dei termini, ordinario e straordinario, per la pubblicazione degli indici, previsto originariamente dal DL Rilancio quale misura eccezionale.
In dettaglio, vengono riscritti il primo e il secondo periodo dell'art. 9-bis c. 2 DL 50/2017, sostituendo l'originaria scadenza per l'approvazione del DM MEF, che determina gli indici applicabili dal 31 dicembre dell'anno di applicazione, al 31 marzo del periodo d'imposta successivo. Allo stesso modo, il termine per le eventuali integrazioni degli ISA, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, si sposta dal 28 febbraio al 30 aprile del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione.
La riscrittura dell'originario art. 9-bis DL 50/2017, con la cristallizzazione delle proroghe concesse all'Amministrazione finanziaria nel periodo pandemico, merita una veloce e semplice riflessione. Pur volendo tralasciare i proclami legati all'innovato strumento statistico e riguardanti l'importanza della conoscibilità anticipata dello stesso da parte del contribuente, è palese che, se tale conoscibilità è spostata, a regime, anche il termine relativo al pagamento delle imposte, legato all'applicazione degli ISA, debba essere portato in avanti con una corrispondente modifica normativa.
Non vi è dubbio che gli interventi apportati dal Decreto semplificazioni sugli ISA fossero - in parte - un atto dovuto, atteso il prolungarsi del periodo di crisi. D'altro canto, però, sono rivelatori di una disciplina che, al pari di quelle precedenti, fatica ad affermare concretamente la propria capacità rispetto ad una corretta applicazione, ovvero a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale. Un cantiere ancora in corsa, quindi, dove le priorità sembrano essere esclusivamente le esigenze dell'Amministrazione finanziaria, dimenticando gli interventi che dovrebbero invece sostenere i percorsi virtuosi dei contribuenti.
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