martedì 21/06/2022 • 09:30
Sono state definite le modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
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La L. 234/2021 (la cosiddetta Legge di Bilancio 2022), all'art. 1 c. 812 L. 234/2021, ha introdotto, ai fini dell'IRPEF, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Nello specifico, il summenzionato c. 182, prevede che, ai fini dell'IRPEF, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di € 3 milioni per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis DL 91/2014.
Sul punto, sembra opportuno ricordare che il menzionato art. 25-bis DL 91/2014 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA), provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:
DM 6 giugno 2022
Con la pubblicazione del DM 6 maggio 2022 nella Gazzetta Ufficiale, in attuazione del citato art. 1 c. 182 L. 234/2021, sono state individuate le modalità per l'accesso al richiamato credito di imposta nonché, le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di € 3 milioni per l'anno 2022.
L'art. 2 DM 6 maggio 2022, del sopra richiamato Decreto, dispone che, il credito d'imposta in esame spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi sullo scambio.
Riconoscimento dell'agevolazione
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche, devono inoltrare, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Amministrazione Finanziaria, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicheranno l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo. Successivamente l'Agenzia, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determinerà la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta. Si evidenzia che, il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
Fruizione del credito di imposta
All'art. 3 DM 6 maggio 2022, è disposto che, il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Nel caso in cui, l'Agenzia delle Entrate, a seguito di controlli, accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo.
Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto ministeriale 6 maggio 2022
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