venerdì 17/06/2022 • 13:47
Il Consiglio dei Ministri tra i provvedimenti adottati il 15 giugno 2022, ha approvato anche un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette (cd “decreto semplificazioni fiscali”).
In generale, nell'ambito delle misure introdotte dal suddetto decreto decreto semplificazioni fiscali, si permette, tra l'altro, la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille all'atto della presentazione del Modello 730. Vengono semplificate, rispettivamente, la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l'erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie. Il nuovo decreto-legge, tra l'altro, semplifica anche il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, con l'invio delle relative comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro. Sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull'IMU. Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori In merito alle misure adottate dal decreto in esame e contenute al Capo I, relative alle semplificazioni del rapporto fisco-contribuente, si provvede a novellare alcune disposizioni del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 131/1986). Nello specifico, si apportano modifiche all'art. 68, c. 1 e 2, del sopra citato Testo Unico, riguardante il controllo del repertorio. Le novelle introdotte, infatti, stabiliscono che, il controllo dei repertori degli atti formati da pubblici ufficiali, previsto dall'art. 67, sarà effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'art. 10, c. 1, lett. b) e c) (notai, ufficiali giudiziari, cancellieri), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti, trasmetteranno il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate effettueranno verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti. È, altresì, stabilito che, l'Ufficio, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunicherà l'esito del controllo ai pubblici ufficiali. Viene anche novellata la disposizione contenuta all'art. 73, c. 1, del menzionato Testo Unico, in relazione, quindi, all'omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio. La nuova disposizione del “decreto semplificazioni fiscali” in commento, infatti, stabilisce che, per l'omessa presentazione del repertorio, a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, «i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.032,91 euro a 5.164,57 euro». Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso Il Capo III del decreto in esame introduce semplificazioni in materia di imposte indirette e, tra queste, è prevista anche un'altra modifica che si apporta nell'ambito delle disposizioni contenute nel Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ovvero quella relativa al termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso. Di conseguenza, si novella l'art. 13 (rubricato “Termini per la richiesta di registrazione”), c. 1 e 4, del menzionato Testo unico, nonché l'art. 19 (rubricato “Denuncia di eventi successivi alla registrazione”), c. 1. Per effetto delle modifiche introdotte, quindi, la registrazione degli atti soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'art. 17, c. 3-bis, entro «trenta» giorni (anziché venti come sin qui previsto) dalla data dell'atto se formato in Italia ed entro sessanta giorni se formato all'estero. Stesso discorso per i casi di cui al c. 2 dell'art. 12, dove la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni (anziché venti come sin qui previsto) dall'iscrizione nel Registro delle imprese, prevista dagli artt. 2505 e seguenti del c.c. e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dall'istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato o dalle altre operazioni di società ed enti esteri. Anche in merito alla denuncia di eventi successivi alla registrazione, si allunga il termine e si prevede, quindi, che l'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione ed il verificarsi di eventi che, a norma del presente Testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta, devono essere denunciati entro «trenta» giorni (e non venti come precedentemente previsto), a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. Per completezza, occorre ricordare che, il sopra citato termine, è elevato a sessanta giorni qualora l'evento dedotto in condizione sia connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona. Gli atti soggetti a registrazione in termine fisso Per una maggiore comprensione delle modifiche apportate ai termini sopra menzionati, è bene riepilogare a quali atti, nello specifico, si riferiscono le novelle del decreto in commento. Gli atti soggetti a registrazione, infatti, si distinguono in atti soggetti a registrazione in termine fisso (Tariffa, Parte I) e atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso (Tariffa, Parte II). Per quanto concerne gli atti soggetti a registrazione in termine fisso summenzionati ed oggetto delle modifiche apportate dal decreto in commento rientrano, ad esempio: trasferimento della proprietà di immobili; trasferimento, costituzione o rinuncia di diritti reali immobiliari di godimento; espropriazione per pubblica utilità e trasferimenti coattivi di immobili; trasferimenti di beni e diritti mobiliari non soggetti ad Iva; contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni; atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura; atti relativi a società; locazione e affitto di beni immobili di durata superiore a 30 giorni; atti giudiziari; contratti preliminari di immobili. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” (art. 9, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986). Tale fattispecie, rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché, però, si tratti di fattispecie con prestazione onerosa e, in questo specifico senso, aventi un contenuto patrimoniale (Cass., Sez. V, 18 luglio 2019, n. 19310).
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