Esterometro
Com'è noto il D.lgs. 127/2015, all'art. 1 c. 3-bis, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate del cosiddetto “esterometro”, relativo ai dati delle operazioni rese dai soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti esteri, sia comunitari che extracomunitari, e di quelle da tali soggetti ricevuti.
Sul punto, si evidenzia che erano obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tutti gli operatori IVA con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Il medesimo c. 3-bis del succitato art. 1 prevedeva, inoltre, che non sussisteva l'obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere per le quali era stata emessa una bolletta doganale e per quelle per le quali erano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
A seguito dell'approvazione della L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), l'art. 1 c. 1103 aveva previsto, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, che i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dovevano essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica. Pertanto, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato doveva essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.
Successivamente, il summenzionato termine del 1° gennaio 2022 è stato posticipato al 1° luglio 2022 dall'art. 5 c. 14-ter DL 146/2021.
Le scadenze fino al 30 giugno 2022
L'art. 5 c. 14-ter del richiamato DL 146/2021, a seguito delle modifiche, ha disposto che le operazioni relative ai mesi di:
gennaio-febbraio-marzo 2022, dovevano essere inviate entro il 2 maggio 2022;
aprile-maggio-giugno 2022, dovranno essere tramesse entro il 20 agosto 2022.
Pertanto, a partire dal 1° luglio 2022, i soggetti in precedenza esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica dovranno effettuare l'invio dei dati, utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica.
Trasmissione della fattura elettronica
La fattura elettronica emessa nei confronti del soggetto estero va compilata, inserendo nel campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “XXXXXXX” o, se questi dispone di partita IVA o codice fiscale italiano, “0000000”. Sul punto si evidenzia che la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture e dei documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia entro dodici giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il giorno 15 del mese successivo nell'ipotesi di fatturazione elettronica differita.
Con riguardo, invece, alle operazioni di acquisto da fornitori esteri, il cessionario/committente dovrà utilizzare un documento specifico per l'integrazione o l'autofattura con codici: TD17, TD18, TD19 compilando i campi del fornitore con i dati del fornitore estero.
Integrazione fattura
Codice TD17
Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
Codice TD18
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Codice TD19
Integrazione/autofattura per acquisto di beni da non residenti di cui all'art. 17 c. 2 DPR 633/72
L'obbligo comunicativo allo SDI resterà facoltativo per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.
Le ultime novità
Il 15 giugno 2022 è stato approvato il “Decreto semplificazioni fiscali”, avente ad oggetto misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
L'art. 12 del D.L. Semplificazioni rubricato “Modifica della disciplina in materia di esterometro”, sostituisce il c. 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 127/2015. Il nuovo c. 3-bis dispone che i soggetti passivi precedentemente esclusi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies DPR 633/72.
La trasmissione è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Il medesimo articolo prevede dal 1° luglio 2022 che i dati relativi alle operazioni summenzionate sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio. Nello specifico, quindi:
la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.