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giovedì 16/06/2022 • 06:02

Finanziamenti Domande in via telematica

Contributi a wedding, intrattenimento: istanze entro il 23 giugno

Fino al 23 giugno le imprese del settore eventi, wedding, intrattenimento e hotellerie restaurant catering, particolarmente colpite durante l'emergenza Covid-19, possono richiedere contributi a fondo perduto (CFP) presentando domanda online all'Agenzia delle Entrate.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Per effetto del recente Provvedimento emanato da quest'ultima l'8 giugno 2022, si è data attuazione alla norma contenuta nell'art. 1-ter c. 1 DL 73/2021(cd. decreto Sostegni bis), definendo criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle imprese del settore eventi, wedding, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering).

Il contributo

Si tratta di una misura introdotta dal decreto “Sostegni bis” volta a mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha duramente colpito le imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA), attraverso l'erogazione di un CFP. Per le imprese dei tre settori, il danno da emergenza Covid-19 deve essersi concretizzato in una riduzione minima del 30% tra i ricavi dell'anno 2019 e quelli del 2020 e della stessa percentuale tra il risultato economico del 2019 e quello del 2020.

Il DI 30 dicembre 2021 aveva già individuato la platea dei beneficiari, i requisiti necessari e la modalità di ripartizione dei fondi affidando, appunto, all'Agenzia delle Entrate le attività di gestione delle istanze, ripartizione proporzionale dei fondi ed erogazione.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a 60.000.000 di euro per l'anno 2021, di cui:

  • una quota pari a 40.000.000 di euro è destinata al settore del “wedding”;
  • una quota pari a 10.000.000 di euro è destinata al settore, diverso dal “wedding”, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie;
  • una quota pari a 10.000.000 di euro è destinata alle imprese operanti nel settore dell'HO.RE.CA.

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Così come stabilito dal sopra citato Provv. AE 8 giugno 2022 n. 197396, l'istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web, resa disponibile nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Essa può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario (di cui all'art. 3 c. 3 DPR 322/1998 e successive modificazioni) a partire dal 9 giugno 2022 e non oltre il giorno 23 giugno 2022. In questo arco temporale, inoltre, in caso di errore, è possibile anche presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

A seguito della presentazione dell'istanza, è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Qualora l'istanza sia trasmessa da un intermediario, l'Agenzia delle Entrate invia al richiedente che lo ha delegato, una comunicazione in cui s'informa che è stata trasmessa un'istanza o una rinuncia alla stessa precedentemente presentata.

Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all'accoglimento dell'istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

L'Agenzia delle Entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell'istanza.

Calcolo ed erogazione del contributo

Il Provv. AE 8 giugno 2022 n. 197396 prevede che, sulla base delle istanze validamente presentate e che hanno superato i controlli effettuati, l'Agenzia delle Entrate procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite per ciascun settore e precedentemente elencati. Nello specifico:

  •  il 70% delle risorse finanziarie assegnate a ciascun settore è ripartito in egual misura a tutti i soggetti operanti nel medesimo settore che hanno validamente presentato l'istanza che ha superato i controlli; in aggiunta
  • il 20% dell'assegnazione finanziaria è ripartita, in egual misura, tra i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 100.000 euro;
  • il restante 10% di ciascuna assegnazione si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi superiori a 300 mila euro.

I contributi per i settori economici “wedding”, intrattenimento e HO.RE.CA. sono alternativi.

Viene, altresì, specificato che, ai soggetti che dichiarano di svolgere attività prevalente individuata da uno dei codici ATECO 2007 elencati nella tabella A dell'Allegato 1 al decreto interministeriale, i cui ricavi del 2019 sono stati generati per almeno il 30% da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste o cerimonie, e che non incorrono nello scarto dell'istanza, spetta il contributo previsto per il settore economico “wedding”.

Per quanto concerne l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa, esso è pari al minore tra l'importo spettante e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente nel riquadro presente in corrispondenza della lett. B, in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Com. Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Com. 18 novembre 2021 C(2021) 8442.

In relazione all'erogazione del contributo in questione, al netto dell'eventuale importo che i soggetti richiedenti intendono restituire mediante sottrazione dal contributo riconosciuto con l'istanza ed indicato nei riquadri presenti nel Modello in corrispondenza della lett. A, è effettuata mediante accredito sul conto corrente correlato all'IBAN indicato nell'istanza, intestato al soggetto richiedente identificato dal relativo codice fiscale.

L'Agenzia delle Entrate comunica al soggetto richiedente, o al suo intermediario delegato, nell'apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”, l'importo del contributo riconosciuto e l'avvenuto mandato di pagamento del medesimo o lo scarto dell'istanza e i motivi che lo hanno determinato.

Qualora l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro, nella suddetta “area riservata” è comunicato solo l'importo spettante e l'informazione che, prima di procedere all'erogazione, il richiedente deve trasmettere – anche mediante un intermediario delegato – all'Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal D.Lgs. 159/2011, contenente l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia, oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 c. 52 L. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste).

Il Provvedimento in commento, infine, disciplina l'attività di controllo che, successivamente all'erogazione dei contributi, viene effettuata dall'Agenzia delle Entrate, nonché all'eventuale restituzione del contributo in tutto o in parte non spettante al richiedente che, comunque, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi.

Fonte: Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 giugno 2022 n. 197396

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a cura di

redazione Memento

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