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lunedì 13/06/2022 • 06:00

Fisco Versamento in scadenza

IMU: acconto entro il prossimo 16 giugno

Entro il 16 giugno 2022 deve essere versato il primo acconto dell’IMU per l’anno 2022. Si ricorda che entro il 30 giugno, qualora ne ricorrano i presupposti, deve essere presentata la dichiarazione IMU.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

+ -
  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Mancano pochi giorni alla scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU. Difatti entro il 16 giugno si dovrà versare il primo acconto per l'anno 2022.

Occorre precisare che il presupposto base di tale imposta è il possesso di immobili, ossia, fabbricati, aree edificabili o terreni agricoli. Sono, pertanto, soggetti passivi dell'IMU e, quindi, obbligati al versamento dell'imposta, le persone fisiche e le società di qualsiasi tipo, sia residenti che non residenti dello Stato. Detti soggetti devono possedere o detenere l'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Nello specifico, tra i soggetti obbligati rientrano:

  • il proprietario dell'immobile;
  • l'usufruttuario;
  • il titolare del diritto d'uso;
  • il titolare del diritto di abitazione;
  • il titolare del diritto di enfiteusi;
  • il titolare del diritto di superficie;
  • il locatario;
  • il concessionario.

Dopo aver individuato i soggetti tenuti al pagamento dell'IMU, definiamo su quali fattispecie va applicata l'imposta. L'IMU ha per presupposto, come accennato in precedenza, il possesso degli «immobili», concetto nel quale rientrano i «fabbricati», le «aree fabbricabili» e i «terreni agricoli» secondo le definizioni di cui all'art. 2 D.Lgs. 504/92.

Com'è noto, l'imposta è dovuta per ciascun anno solare, in proporzione alla quota posseduta e al periodo dell'anno nel quale si è protratto il possesso. Nello specifico, l'imposta è dovuta in relazione ai tanti dodicesimi quanti risultano i mesi di possesso nell'anno, dovendosi computare per intero i mesi nei quali il possesso si sia protratto per almeno 16 giorni, in base a quanto disposto dall'art. 1 c. 761 L. 160/2019. In caso di acquisizione dell'immobile in corso d'anno, il giorno di trasferimento del possesso va computato all'acquirente, sul quale grava altresì l'onere tributario qualora i giorni di possesso nel relativo mese risultino uguali a quelli del cedente.

Base imponibile

La base imponibile dell'imposta è costituita dall'importo della rendita catastale, come risultante al 1° gennaio del relativo anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente distintamente individuato per ciascuna categoria catastale di appartenenza.

Categoria catastale

Base imponibile

A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7

(R.C. + 5%) * 160

A/10

(R.C. + 5%) * 80

B - C/3 - C/4 - C/5

(R.C. + 5%) * 140

C/1

(R.C. + 5%) * 55

D (tranne D/5)

(R.C. + 5%) * 65

D/5

(R.C. + 5%) * 80

Si evidenzia che, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto e, quindi, privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato rivalutando i valori di libro con i coefficienti di legge.

L'aliquota dell'imposta è stabilita normativamente in via ordinaria, salvo la facoltà del comune di regolamentare aumenti o diminuzioni delle aliquote entro i limiti stabiliti.

Tipologia di immobile

Aliquota IMU

Abitazione principale

Esente da IMU, salvo che l'immobile non risulti classificato nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9)

Fabbricati categoria D

Min. 0,76%, max. 1,06%

Fabbricati rurali strumentali

Esente max. 0,1%

Altri fabbricati

(fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)

Min. 0,86%, max. 1,06%

Aree fabbricabili

Min. 0,76%, max. 1,06%

Sono esenti dal pagamento dell'IMU per il 2022 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Esenzione abitazione principale

Si vuole evidenziare che l'art. 5 decies DL 146/2021, in sede di conversione in L. 215/2021, è intervenuto sulla disciplina IMU e, in particolare, sul caso dei coniugi che abbiano stabilito la residenza in due immobili differenti e che beneficiano entrambi della esenzione IMU per abitazione principale. Pertanto, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, l'esenzione dell'IMU si applica per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Nello specifico, al fine di beneficiare dell'agevolazione, il proprietario dell'immobile o colui che ha altro diritto reale, dovrà barrare il campo 15 della dichiarazione IMU relativa al 2022, avente ad oggetto le condizioni di esenzione dall'imposta e indicare che si tratta di abitazione principale scelta dal nucleo familiare.

Versamento dell'IMU

Il primo acconto dell'IMU è dovuto entro il 16 giugno 2022 ed è pari al valore imponibile dell'immobile per l'aliquota deliberata dai comuni nei dodici mesi precedenti, prendendo a riferimento il periodo di possesso che si è protratto nel primo semestre. Entro il 16 dicembre 2022, dovrà essere versato il saldo dell'imposta e sarà calcolato in base alle aliquote deliberate per il 2022, conguagliando il risultato ottenuto con quanto già versato a giugno. Il pagamento può essere effettuato:

  • mediante Modello F24;
  • bollettino postale;
  • pagoPA.

Si ricorda che il contribuente può provvedere al pagamento dell'IMU anche in unica soluzione entro il 16 giugno.

Codici tributo

Immobile

3912

Abitazione principale e relative pertinenze

3913

Fabbricati rurali ad uso strumentale

3914 

Terreni

3916

Aree fabbricabili

3918

Altri fabbricati

3923

Interessi da accertamento

3924

Sanzioni da accertamento

3930 (Incremento destinato al comune)

3925 (imposta destinata allo Stato)

Immobili ad uso produttivo, categoria D

Dichiarazione IMU

La dichiarazione dell'IMU deve essere presentata in seguito all'acquisizione del possesso degli immobili e qualora siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La predetta dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, mediante consegna al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati.

Sul punto, si ricorda che non è necessario presentare la dichiarazione IMU in relazione a:

  • acquisto, vendita, trasferimenti immobiliari per i quali il Notaio rogante abbia provveduto alla regolare trascrizione a mezzo del modello unico informatico;
  • variazioni dei dati di classamento o di rendita;
  • mutamento delle condizioni del requisito di abitazione principale;
  • pertinenze dell'abitazione principale.

Nuova modulistica per la dichiarazione IMU

Assosoftware, con un comunicato stampa del 27 maggio 2022, ha reso noto che è in corso un’interlocuzione con il Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione di una nuova modulistica per le dichiarazioni IMU dell'anno corrente, da presentare entro il 30 giugno 2022 per i casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2021. Tra gli altri interventi, si segnalano i dati per la compilazione della "Autodichiarazione aiuti di Stato" nei casi in cui si è beneficiato dell'esenzione dell'IMU per emergenza da Covid-19.

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