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venerdì 10/06/2022 • 09:51

Lavoro Dalla Commissione Europea

Assunzioni agevolate: nuove risorse per lavoratori in CIGS

La Commissione Europea, con decisione Aiuti di Stato numero SA.102966 (2022/N), stanzia 9,5 milioni di euro per sostenere i datori di lavori che assumono lavoratori beneficiari del trattamento di CIGS e che rientrano nel nuovo Accordo di transizione occupazionale introdotto dal 2022. Per poter procedere alla richiesta del contributo previsti dagli aiuti di stato occorre attendere le istruzioni operative dell’INPS.

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro e revisore legale

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Commissione europea, con decisione Aiuti di Stato numero SA.102966 (2022/N), ha approvato il 1° giugno 2022 un regime di aiuti di 9,5 milioni di euro che ha l'obiettivo di sostenere i datori di lavoro privati, al fine di preservare in ultima analisi i livelli occupazionali e il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 243-247, L. 234/2021).

In cosa consiste l'agevolazione

L'agevolazione prevista da tale norma consiste in un contributo mensile a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato di lavoratori rientranti nell'ambito degli interventi a sostegno delle transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale e crisi aziendali (art. 21, c. 1 lett. a) e b), D.Lgs. 148/2015).

Pertanto, il bacino dei lavoratori che consente di accedere al contributo riguarda coloro che rientrano nell'Accordo di transizione occupazionale di lavoro di cui all'art. 22 ter D.Lgs. 148/2015, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 200, L. 234/2021).

Tale accordo può riguardare i datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori ai quali può essere concesso, in deroga alla durata massima complessiva dei trattamenti prevista dagli art. 4 e 22 D.Lgs. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero.

Il richiamato ulteriore intervento può avere una durata massima di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili ed è subordinato alla definizione di un accordo sindacale nel quale vengano definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali.

In sede di consultazione sindacale sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego del lavoratore, quali formazione e riqualificazione professionale, anche mediante il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118 L. 388/2000).

I lavoratori che rientrano in tale accordo sono coloro che possono consentire al datore di lavoro che li assume con contratto a tempo indeterminato di accedere al contributo.

La misura dell'agevolazione

La misura del contributo mensile è del 50%, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'art. 22 ter D.Lgs. 148/2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

Il contributo non può comunque essere erogato per più di 12 mesi.

I datori di lavoro non debbono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/66) ovvero a licenziamenti collettivi (L. 223/91) nella medesima unità produttiva in cui viene assunto il lavoratore per il quale si intende chiedere il contributo.

Il contributo, inoltre, è revocato nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento individuale o collettivo per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione agevolata.

Si applicano le condizioni generali in materia di incentivi previste dall'art. 1, c. 1175 e 1176, L. 296/2006 e dall'art. 31 D.Lgs. 150/2015.

Il contributo previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 243, L. 234/2021) è riconosciuto, pro quota, anche nel caso di costituzione di una cooperativa (art. 23, c. 3-quater, D.Lgs. 83/2012, conv. in L. 134/2012), da parte dei lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il contributo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» cd. Temporary framework.

Temporary framework

L'autorizzazione della Commissione europea prevede che gli aiuti possono essere concessi nell'ambito della misura notificata a decorrere dalla notifica della decisione della Commissione di approvazione della misura entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Si ricorda che tale data corrisponde alla scadenza del Temporary framework.

Datori di lavoro che non possono richiedere l'agevolazione

È utile ricordare che sono escluse dal contributo i datori di lavoro domestico e le imprese del settore finanziario in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.

L'INPS ha chiarito che le imprese operanti nel settore finanziario sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” - Financial and insurance activities.

La sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'Ateco 2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007 (Mess. INPS 5 novembre 2021 n. 3809).

Occorrerà ora attendere le istruzioni operative dell'INPS per poter procedere alla richiesta del contributo.

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a cura di

redazione Memento

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