mercoledì 08/06/2022 • 08:01
Le disposizioni di cui alla conversione del decreto Riaperture mirano al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 seguendo un percorso di graduale ritorno ad una situazione pre-pandemica, anche in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza avvenuta lo scorso 31 marzo 2022. Quali sono le principali novità relative alla formazione obbligatoria dei lavoratori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il permanere dell'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori, la disciplina relativa alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori più fragili e gli obblighi connessi all'uso delle mascherine.
redazione Memento
Con le modifiche apportate in fase di conversione del Decreto Riaperture (DL 24/2022 conv. In Legge 52/2022) sono state introdotte diverse novità in tema di lavoro. Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio Sono prorogate al 31 luglio 2022, dal 30 giugno 2002, le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria dei dipendenti più a rischio di contagio da COVID-19, in ragione dell'età, della condizione di immunodepressione, di una pregressa infezione da COVID-19, degli esiti di patologie oncologiche, dello svolgimento di terapie salvavita o di altre patologie (art. 10, c. 2 e All. B, DL 24/2022 conv. in L. 52/2022). I datori di lavoro, non tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, possono richiedere telematicamente supporto ai servizi territoriali INAIL avvalendosi del personale messo a disposizione. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: come erogare la formazione obbligatoria dei lavoratori Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano deve adottare un accordo volto all'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. Nelle more dell'adozione di tale accordo, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata ai lavoratori sia in presenza sia a distanza, attraverso videoconferenza in modalità sincrona, ad eccezione delle attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza (art. 9 bis DL 24/2022 conv. in L. 52/2022). Per chi permane l'obbligo vaccinale? Sino al 31 dicembre 2022, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono tenuti al rispetto dell'obbligo vaccinale. La vaccinazione costituisce, infatti, requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Sino al 15 giugno 2022 sono inoltre soggetti all'obbligo vaccinale, , anche i seguenti soggetti: personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia; personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale; personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia. È ancora necessario l'utilizzo della mascherina nei luoghi di lavoro? In generale, è cessato l'obbligo della mascherina in tutti i luoghi al chiuso. È però confermato il loro necessario utilizzo fino al 15 giugno 2022 per specifici luoghi a rischio e negli ambiti scolastici, fino a conclusione del presente anno scolastico. La mascherina di protezione FFP2 rimane, pertanto, obbligatoria sui mezzi di trasporto e per l'accesso a spettacoli ed eventi sportivi al chiuso (oltre che per i soggetti in autosorveglianza per contatti stretti con un positivo). Dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono obbligatori inoltre per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e similari, nonché negli istituti e scuole facenti parte del sistema educativo, scolastico e formativo e negli istituti tecnici superiori. I soggetti esentati dall'utilizzo sono sempre i bambini sotto i 6 anni di età, persone con disabilità o che debbano comunicare con persone con disabilità che abbiano difficoltà nell'utilizzo ed i soggetti che praticano attività sportiva. Si rammenta, inoltre, la validità nei luoghi di lavoro dell'attuale Protocollo anticontagio che fino alla prossima riunione delle parti sociali, dei rappresentati di INAIL e Ministeri vari - programmata entro il 30 giugno 2022 - prevede l'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi. Green Pass L'obbligo di possedere la certificazione verde rimane esclusivamente per gli ospiti di residenze sanitarie assistite, strutture riabilitative e similari base nel caso effettuino delle uscite temporanee dalle strutture medesime. L'obbligo della certificazione verde rafforzata è invece previsto soltanto per i visitatori di strutture residenziali, socio-assistenziali e similari. Entrambe le previsioni hanno validità fino al 31 dicembre 2022.
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Claudia Nicolò
- Consulente e formatrice in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e Consigliere Nazionale di AifosRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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