Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022 è stata pubblicata la L. 52/2022, che ha convertito il DL 24/2022, cosiddetto Decreto Riaperture.
La Legge, nell'ottica di un graduale ritorno alla situazione pre-pandemica, ha previsto la proroga dello smart working “semplificato” per la generalità dei dipendenti fino al 31 agosto 2022, ma ha previsto che tale possibilità possa essere estesa anche ai genitori lavoratori con figli fino a 14 anni. Particolare attenzione è rivolta anche ai lavoratori disabili.
Smart working per la generalità dei lavoratori dipendenti
Fino al 31 agosto 2022, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto della normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali (art. 90, c. 4, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica. La prestazione lavorativa può essere resa in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, se non forniti dal datore di lavoro. I datori di lavoro comunicano al ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile è riconosciuto il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Genitori lavoratori con figli fino a 14 anni
Sino al 31 luglio 2022 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, possono godere del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, e a condizione che tale modalità di svolgimento del lavoro sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. Tale diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare:
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, trattamenti di integrazione salariale e indennità di disoccupazione);
non sia presente un genitore non lavoratore.
Genitori lavoratori con figli minori disabili
Fino al 30 giugno 2022, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta (L. 104/92) o un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Lavoratori esposti al rischio contagio
Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sino al 31 luglio 2022, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti al contagio da COVID-19, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da patologie che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, purché il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa svolta dal soggetto interessato.
Lavoratori fragili
Altra proroga in materia di lavoro agile è disposta a favore dei “lavoratori fragili” che, fino al 30 giugno 2022, svolgono di norma la propria prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.