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La previdenza torna al centro della legge di bilancio per il 2027, ma senza una riforma organica dei requisiti pensionistici: il DDL Bilancio 2027, presentato alla Camera il 30 ottobre 2026, contiene infatti una serie di interventi che interessano sia i lavoratori prossimi al pensionamento sia coloro che percepiscono già una prestazione previdenziale.

Le misure si concentrano principalmente negli articoli da 50 a 58 del DDL e comprendono interventi di diversa natura: dalla proroga di strumenti già esistenti, come l'APE sociale e l'incentivo al posticipo del pensionamento, o Bonus Giorgetti, alla revisione temporanea delle regole di perequazione automatica delle pensioni, fino all'introduzione di nuovi strumenti finanziari destinati alla previdenza futura, come il cd. Fondo Valore.

Un elemento caratterizzante della manovra è rappresentato dall'istituzione di un fondo da 850 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029, destinato a finanziare misure di accompagnamento all'uscita dal mercato del lavoro. Le concrete forme di flessibilità pensionistica, tuttavia, saranno definite soltanto con successivi interventi legislativi.

Occorre inoltre distinguere le disposizioni contenute nel nuovo disegno di legge dalle modifiche ai requisiti pensionistici già stabilite dalla legge di bilancio 2026, destinate a produrre effetti dal 1° gennaio 2027.

APE sociale prorogata fino al 31 dicembre 2027

L'art. 51 del DDL conferma anche per il 2027 l'APE sociale, l'indennità di accompagnamento alla pensione introdotta dalla legge di bilancio 2017 (art. 1 c. 179-186 L. 232/2016).

La prestazione continuerà a essere riconosciuta, al raggiungimento di 63 anni e 6 mesi di età, ai lavoratori appartenenti alle categorie tutelate dalla normativa: disoccupati in presenza delle condizioni previste dalla legge, caregiver che assistono familiari con disabilità grave, invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74% e addetti a determinate attività gravose. Restano confermati i requisiti contributivi differenziati, ordinariamente pari a 30 anni per disoccupati, caregiver e invalidi civili e a 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi, fatte salve le particolari riduzioni e deroghe previste per specifiche categorie di lavoratori.

L'APE sociale mantiene la propria natura di indennità temporanea, corrisposta fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o fino al conseguimento di un trattamento pensionistico anticipato. L'importo è commisurato alla pensione teoricamente maturata al momento dell'accesso, entro il limite massimo di 1.500 euro mensili, senza rivalutazione annuale e senza corresponsione della tredicesima mensilità. Resta inoltre confermato il divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. La proroga, pertanto, non modifica sostanzialmente la struttura della prestazione.

Rivalutazione: dal 2027 torna il sistema per fasce di importo

Una delle modifiche economicamente più rilevanti è contenuta nell'art. 55, che interviene sulla rivalutazione automatica delle pensioni, ossia sul meccanismo volto ad adeguare gli importi degli assegni all'inflazione.

La disciplina generale, contenuta nell'art. 34 L. 448/1998 e nell'art. 69 L. 388/2000, prevede un meccanismo di perequazione progressiva per scaglioni, con riconoscimento dell'indice di rivalutazione nella misura del 100% sulla quota fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, del 90% sulla quota compresa tra quattro e cinque volte e del 75% sulla parte eccedente.

Per il solo 2027 il disegno di legge propone invece il ritorno a un sistema articolato in sei fasce di importo complessivo, con percentuali decrescenti di rivalutazione. In particolare, il trattamento di perequazione sarebbe riconosciuto nella misura:

  • del 100% per pensioni fino a quattro volte il minimo INPS;
  • dell'85% per quelle superiori a quattro e fino a cinque volte;
  • del 53% tra cinque e sei volte;
  • del 47% tra sei e otto volte;
  • del 37% tra otto e dieci volte;
  • del 32% oltre dieci volte il trattamento minimo.

La differenza fondamentale rispetto alla disciplina ordinaria riguarda la modalità di applicazione delle percentuali: non più sulle singole quote di pensione comprese nei diversi scaglioni, ma sull'intero importo del trattamento, in funzione della fascia di appartenenza.

Si consideri, ad esempio, una pensione lorda mensile di 3.500 euro. Nell'ipotesi di un indice di rivalutazione del 2,9%, assunto a titolo meramente esemplificativo, la percentuale effettivamente applicata con le nuove regole sarebbe dell'1,537%, corrispondente al 53% dell'indice complessivo, con un aumento mensile di circa 53,80 euro. Con il meccanismo progressivo per scaglioni, a parità di condizioni, l'incremento risulterebbe invece più elevato, poiché la prima parte della pensione continuerebbe a beneficiare della rivalutazione integrale.

Il disegno di legge contempla specifiche clausole di salvaguardia per evitare effetti distorsivi in prossimità dei limiti delle singole fasce. La minore perequazione potrebbe inoltre produrre conseguenze economiche anche negli anni successivi: un aumento più contenuto nel 2027 comporterebbe infatti una base pensionistica inferiore sulla quale calcolare le rivalutazioni future.

Resta da determinare l'indice ufficiale di perequazione applicabile dal 1° gennaio 2027, che sarà definito attraverso un previsto provvedimento ministeriale.

Incentivo al posticipo della pensione confermato anche nel 2027

L'art. 54 proroga l'incentivo alla permanenza in servizio previsto dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 c. 286 L. 197/2022), successivamente modificato.

La misura, conosciuta anche come Bonus Giorgetti, è estesa ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2027 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria di cui all'art. 24 c. 10 DL 201/2011.

Il lavoratore che, pur avendo raggiunto il requisito contributivo, decide di proseguire l'attività può rinunciare all'accredito della quota di contribuzione pensionistica a proprio carico, ottenendo in busta paga un importo corrispondente, secondo le condizioni previste dalla normativa.

Le somme così percepite beneficiano del trattamento fiscale agevolato stabilito dalla disciplina dell'incentivo. Rimane invece dovuta la quota contributiva a carico del datore di lavoro, che continua ad alimentare la posizione assicurativa del dipendente.

TFS dipendenti pubblici: riduzione progressiva dei tempi di pagamento

Novità importanti riguardano anche il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici: l'art. 50 interviene difatti sull'art. 3 c. 2 DL 79/1997, prevedendo una progressiva riduzione del termine di attesa per la liquidazione del TFS nei casi contemplati dalla disposizione.

Il termine di 9 mesi, previsto dalla disciplina oggetto di modifica, sarebbe ridotto a 6 mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2028 e a 3 mesi per coloro che li maturano nel 2029. Dal 2030, per i lavoratori che maturano i requisiti a decorrere da tale anno e cessano dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, l'ente erogatore dovrebbe procedere alla liquidazione a decorrere dalla cessazione, ferme le ulteriori condizioni normative.

La disposizione interviene inoltre sull'art. 12 DL 78/2010 (convertito in L. 122/2010), modificando progressivamente, dal 2031, le soglie di importo rilevanti ai fini della corresponsione rateale del trattamento.

L'attuale limite di 50.000 euro verrebbe incrementato:

  • a 60.000 euro per chi matura i requisiti nel 2031;
  • a 70.000 euro nel 2032;
  • a 80.000 euro nel 2033;
  • a 90.000 euro nel 2034;

sempre nei casi espressamente individuati dalla norma.

Dal 2035 è prevista un'ulteriore modifica al regime di rateizzazione per le cessazioni interessate.

Si tratta di un intervento da leggere anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 130/2023, che ha evidenziato le criticità costituzionali del differimento e della rateizzazione dei trattamenti di fine servizio nel pubblico impiego, richiamando la necessità di un intervento legislativo.

Cassa forense: nuove regole per la rivalutazione e il calcolo di alcune quote pensionistiche

Un intervento specifico è dedicato alla previdenza degli avvocati: a tal proposito, l'art. 56 introduce disposizioni relative alla rideterminazione del tetto reddituale e degli scaglioni di reddito utilizzati per il calcolo di alcune quote pensionistiche della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La norma fa riferimento alla disciplina dell'art. 10 c. 1 lett. a L. 576/1980 e ai criteri di determinazione delle aliquote di rendimento relativi alle quote pensionistiche disciplinate dalla normativa anteriore al 2008.

Nello specifico, per le pensioni con decorrenza dal 2027 è prevista un'aliquota di rendimento dell'1,75%, con percentuali ridotte dell'1,50%, dell'1,30% e dell'1,15% per le successive fasce reddituali individuate dal provvedimento.

Sono inoltre previste disposizioni concernenti la richiesta della maggiore contribuzione eventualmente dovuta, entro i limiti della prescrizione, e la conseguente rideterminazione dei trattamenti pensionistici interessati.

La particolare complessità della materia richiederà un'attenta ricostruzione delle posizioni individuali e delle diverse quote di pensione, soprattutto con riferimento ai professionisti con anzianità maturata nei periodi interessati dalla disciplina previgente.

Previdenza complementare: un fondo di risparmio per i nuovi nati

Tra le novità della manovra trova spazio anche una misura destinata alle nuove generazioni: in particolare, l'art. 58 istituisce presso l'INPS, con contabilità separata, il fondo denominato "Valore nuovi nati", rivolto ai bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Per ciascun beneficiario è prevista l'apertura di una posizione individuale alimentata da un versamento statale di 100 euro annui fino al compimento del 18° anno di età. I genitori e gli altri familiari individuati dalla norma potranno incrementare la posizione mediante versamenti volontari, beneficiando di una detrazione IRPEF del 19% entro il limite massimo di 1.000 euro annui. La gestione finanziaria delle risorse sarà affidata a Cassa depositi e prestiti, mentre l'INPS curerà gli adempimenti relativi alle posizioni individuali e ai versamenti.

Al raggiungimento della maggiore età, le somme accantonate potranno essere trasferite, su richiesta del beneficiario, a una forma pensionistica complementare disciplinata dal D.Lgs. 252/2005, salve le specifiche ipotesi che saranno definite in sede attuativa. Il fondo rappresenta quindi uno strumento di accumulo di lungo periodo, potenzialmente destinato a favorire la costruzione di una posizione previdenziale integrativa fin dalla nascita.

Ulteriori misure per pensionati e famiglie

Il quadro della manovra comprende anche alcune disposizioni di natura assistenziale e di sostegno al reddito:

  • l'art. 53 prevede una carta destinata a determinate spese sanitarie, del valore di 300 euro, a favore di pensionati ultrasettantacinquenni in possesso dei requisiti economici previsti dalla disposizione;
  • l'art. 57 introduce invece una misura di sostegno alle lavoratrici madri con almeno due figli, consistente in un importo di 100 euro mensili, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, in presenza di un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui; la misura interessa anche le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la gestione separata INPS.

Pur non trattandosi di interventi direttamente rivolti all'accesso alla pensione, queste disposizioni contribuiscono a delineare l'impostazione complessiva del provvedimento, che affianca alle misure previdenziali strumenti di sostegno economico rivolti a specifiche categorie di cittadini.

Dal 2027 aumentano anche i requisiti per andare in pensione

Accanto alle novità contenute nel disegno di legge di bilancio 2027, occorre infine ricordare un cambiamento già previsto dalla legge di bilancio 2026 (art. 1 c. 185 L. 199/2025), che ha disposto l'applicazione graduale dell'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, determinato dal decreto interministeriale del 19 dicembre 2025.

Come chiarito dall'INPS (Circ. 28/2026), nel 2027 l'incremento sarà limitato a un mese, mentre dal 2028 troverà applicazione l'aumento complessivo di tre mesi. Per la generalità dei lavoratori, la pensione di vecchiaia richiederà quindi 67 anni e un mese nel 2027 e 67 anni e tre mesi nel 2028, fermi gli ulteriori requisiti contributivi e le condizioni previsti dalla legge. Analogamente, il requisito per la pensione anticipata ordinaria passerà nel 2027 a 42 anni e 11 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne, per poi raggiungere rispettivamente 43 anni e un mese e 42 anni e un mese dal 2028.

Restano ferme le esclusioni dall'adeguamento riconosciute, in presenza delle specifiche condizioni normative, a determinate categorie di lavoratori impegnati in attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, nonché ad alcune categorie di lavoratori precoci. L'incremento riguarda anche altre prestazioni pensionistiche soggette all'adeguamento alla speranza di vita, secondo le regole proprie di ciascun trattamento.

Una manovra tra proroghe, revisione degli assegni e interventi ancora da definire

Il quadro che emerge dal disegno di legge di bilancio 2027 è quello di una manovra previdenziale articolata, nella quale convivono la conferma di strumenti già conosciuti, modifiche alle modalità di rivalutazione delle pensioni e interventi destinati a trovare attuazione negli anni successivi.

Da un lato, vengono mantenuti strumenti di tutela quali l'APE sociale e gli incentivi alla permanenza al lavoro. Dall'altro, la scelta di ridurre la perequazione degli assegni medio-alti introduce un elemento di discontinuità rispetto al sistema progressivo attualmente applicato. Il fondo destinato alle uscite dal mercato del lavoro lascia inoltre aperta la possibilità di nuovi interventi sulla flessibilità pensionistica, senza tuttavia introdurre, allo stato, requisiti alternativi a quelli ordinari.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Francesca Bicicchi

- Consulente del Lavoro in Roma e Bologna

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