Compensazione dei crediti Superbonus
La novella contenuta nel DDL Bilancio 2027 interviene in materia di Superbonus e, in particolare, su sconti in fattura o cessioni dei crediti in luogo delle detrazioni fiscali, tenendo conto che la regola generale prevedeva la ripartizione annuale delle detrazioni per lavori da Superbonus eseguiti fino al 2023 in 4 quote annuali.
Nello specifico, il DDL con l’art. 37, c. 1, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'art. 121 c. 3 secondo periodo DL 34/2020, conv. in L. 77/2020, le quote annuali utilizzabili in compensazione nell'anno 2027 dei crediti d'imposta, derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi Superbonus, di cui all’art. 119 del medesimo DL 34/2020, sono a loro volta ripartite in 10 rate annuali di pari importo.
La disposizione non si applica alle quote annuali relative alle spese per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’art. 9 c. 4 DL 176/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 6/2023, che aveva consentito la ripartizione del credito di imposta, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo. Si ricorda che, per il citato c. 4, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. Si tratta dei crediti Superbonus, utilizzabili in compensazione nel 2027, che derivano da spese detraibili sostenute nel 2024 e nel 2025 nonché delle spese detraibili sostenute nel 2023 rientranti già, in caso di opzione, per l’utilizzo in compensazione in 10 quote annuali.
Il c. 2 introduce nel T.U. delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione un nuovo art. 3-bis, volto a disciplinare l’utilizzo in compensazione dei crediti riconosciuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'art. 24-ter D.Lgs. 504/95. Tale nuova norma, stabilisce l’utilizzabilità in compensazione dei crediti spettanti, ai sensi del menzionato art. 24-ter, entro il limite dell’importo disponibile comunicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’Agenzia delle entrate. A tal fine, viene rimesso ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative del nuovo art. 3-bis, con particolare riguardo alla comunicazione, mediante procedure automatizzate, dei crediti e delle relative variazioni, rettifiche, sospensioni o revoche, all’aggiornamento dell’importo disponibile, al controllo automatizzato delle deleghe di pagamento, allo scarto di quelle recanti compensazioni eccedenti il predetto importo e alla relativa comunicazione al soggetto che ha trasmesso la delega. Al medesimo decreto ministeriale viene rimessa la fissazione della decorrenza delle nuove disposizioni.
Si demanda, altresì, a un provvedimento adottato d'intesa tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione delle modalità attuative.
Il credito previsto dall'art. 24-ter del TUA, cui si riferisce la nuova disciplina, è riconosciuto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli a favore degli esercenti attività di autotrasporto e può essere fruito mediante rimborso o mediante compensazione nel sistema dei versamenti unitari tramite il codice tributo 6740, considerando che l’utilizzo in compensazione rappresenta la modalità prevalente di fruizione dell’agevolazione.
La relazione tecnica chiarisce che l’elevata rilevanza finanziaria delle compensazioni effettuate mediante il codice tributo 6740 rende opportuno il rafforzamento dei presidi di controllo relativi alla corretta utilizzazione dei crediti riconosciuti ai sensi del predetto articolo 24-ter del T.U.A., in particolare nei casi in cui il procedimento di riconoscimento del credito e quello di utilizzo in compensazione siano gestiti da amministrazioni diverse.
In tale contesto, la misura è finalizzata a consentire la verifica automatizzata della disponibilità del credito prima dell’esecuzione della compensazione mediante modello F24, attraverso l’interoperabilità dei sistemi informativi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate.
Infine, il c. 3, dell’art. 37 del DDL, inserisce all’art. 246 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al D Lgs 5 agosto 2026, n. 141, un nuovo c. 5-bis. La norma è finalizzata a inibire l’acquisto e la cessione di crediti in caso di cessazione d’ufficio della partita IVA ai sensi dell'art. 68, commi 19 e 20, del T.U. delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al D.Lgs. 10/2026. In tal modo detti importi, già non utilizzabili in compensazione dal soggetto che ne è titolare, non potranno essere trasferiti a terzi, in quanto la norma stabilisce una nullità contrattuale ex lege volta a contrastare la cessione a terzi di crediti fiscali rimasti nella disponibilità di imprese cessate. Tale effetto preclusivo inibisce, in maniera definitiva, l’utilizzabilità del credito.
Indebite compensazioni
L’art. 36 del DDL Bilancio 2027 riduce il limite al fine di contrastare le indebite compensazioni. La disposizione è diretta ad arginare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti inesistenti, nonché il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.
In particolare, si limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 30.000 (il vigente limite è di 50.000 euro per effetto dell’art. 1 c. 116 L. 199/2025 prima euro 100.000).
L’articolo in commento interviene sulla soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per importi superiori a 30.000 euro.
Il divieto di compensazione, opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 30.000 euro.
Le modifiche sono apportate all’art. 5 c.7 D.Lgs. 33/2025, riguardante il T.U. in materia di versamenti e di riscossione.
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Carmine Napoletano
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