Premessa
L’Agenzia delle Entrate si occupa di una complessa operazione di riorganizzazione aziendale costituita in primis dall’acquisizione di partecipazioni in diverse società e una successiva fusione per incorporazione finalizzata alla razionalizzazione dell'assetto societario e organizzativo del gruppo e al conseguimento di maggiori efficienze operative mediante l'accentramento delle attività in capo a un’unica società con l’emersione di un disavanzo da annullamento che ha determinato la mancata ricostituzione della Riserva originariamente iscritta nel patrimonio netto di una società delle società acquisite (Delta S.p.A.).
Caso prospettato
Alfa S.p.A. costituita in Italia è interamente partecipata da Beta S.p.A. che risulta a sua volta partecipata, per il tramite della controllante istituita nel Regno Unito, [...], nella misura del 75,5% da un fondo paneuropeo di private equity.
Nel corso del 2024 Alfa S.p.A. ha posto in essere le seguenti operazioni di acquisizione:
La catena societaria post acquisizioni si caratterizzava per “una quadruplicazione di strutture e costi gestionali” e, pertanto, al fine di semplificare l'assetto societario, Alfa S.p.A., nel corso del 2025, ha effettuato un'operazione di fusione per incorporazione di Gamma, Delta ed Epsilon con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2025.
Nel corso dell'esercizio 2021, Delta aveva esercitato l'opzione per la rivalutazione del marchio, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 110 del DL 104/2020 iscrivendo nel patrimonio netto una riserva qualificata come riserva in sospensione d'imposta per un importo corrispondente ai maggiori valori iscritti nell'attivo patrimoniale, al netto dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP versata. La citata riserva originariamente iscritta nel patrimonio netto di Delta non è stata oggetto di ricostituzione all'interno del proprio patrimonio netto “in quanto l'incorporazione di Delta in Alfa ha generato un cd. disavanzo da annullamento, espressione del maggior valore contabile esistente in capo ad Alfa della partecipazione annullata per effetto della Fusione, rispetto alla corrispondente quota del patrimonio netto contabile di Delta”.
Viene, in sintesi, chiesta conferma dell'insussistenza di profili di abuso del diritto con riguardo alla “evaporazione” della Riserva per effetto della fusione.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
La cd. “evaporazione” di una riserva in sospensione d'imposta per effetto di operazioni straordinarie potrebbe rientrare (in quanto potenzialmente espressiva di fenomeni di attribuzione ai soci o ai partecipanti dei maggiori valori per i quali le menzionate riserve sono state sottoposte al vincolo fiscale) nelle fattispecie di “vantaggio fiscale” che possono essere oggetto di sindacato antiabuso ai sensi dell'art. 10bis della L. 212/2000.
Il disegno unitario perseguito da Alfa consiste nell'acquisizione delle società operanti in settori complementari a quello svolto dalla medesima e nella successiva integrazione delle relative attività all'interno di un'unica struttura societaria: la fusione era finalizzata alla razionalizzazione dell'assetto societario e organizzativo del gruppo e al conseguimento di maggiori efficienze operative mediante l'accentramento delle attività in capo ad Alfa ed è stata contabilizzata secondo i criteri applicabili alle operazioni “under common control”, con l’emersione di un disavanzo da annullamento che ha determinato la mancata ricostituzione della Riserva originariamente iscritta nel patrimonio netto di Delta.
La mancata ricostituzione della Riserva non rappresenta l'obiettivo perseguito con la fusione ma una conseguenza derivante dall'applicazione delle regole civilistiche, contabili e fiscali proprie della Fusione e dall'emersione del relativo disavanzo da annullamento.
L’Agenzia richiamando la circolare 6/E/2022 ha precisato che le riserve in sospensione d'imposta iscritte a seguito delle rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020 (come la Riserva in commento) “rientrano tra le riserve tassabili solo in caso di distribuzione (cfr., al riguardo, circolare n. 57/E del 18 giugno 2001)” e che “qualora dalla contabilizzazione dell'operazione di fusione non emerga, in capo alla società avente causa, un avanzo, la stessa società avente causa non deve ricostituire le riserve in sospensione d'imposta ad essa attribuite ai sensi del comma 5 dell'art. 172 del TUIR, fermo restando che la mancata ricostituzione di tali riserve, [...] non può comunque conseguire da operazioni in contrasto con la ratio di presidio del vincolo di sospensione d'imposta sulle predette riserve”.
La stessa circolare precisa che per valutare la sussistenza di un vantaggio fiscale indebito correlato alla mancata ricostituzione delle riserve “potranno assumere rilevanza anche atti dispositivi dei beni rivalutati o delle partecipazioni detenute nella società che ha proceduto alla rivalutazione o al riallineamento”.
Dai fatti rappresentati da Alfa non emergono elementi idonei a far ritenere che la mancata ricostituzione della Riserva sia funzionale, anche indirettamente, alla sua attribuzione ai soci: dalla documentazione prodotta non risultano né distribuzioni di riserve successive alla Fusione, né atti dispositivi aventi a oggetto il Marchio, che possano evidenziare un aggiramento delle finalità sottese al vincolo di sospensione d'imposta.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che non ricorre nel caso in esame una fattispecie riconducibile a operazioni circolari infragruppo volte a realizzare effetti meramente nominali o privi di effettiva rilevanza economica, suscettibili di determinare, anche indirettamente, fenomeni sostanziali di attribuzione delle riserve ai soci: e, quindi la fusione, considerata sia unitariamente sia nei singoli atti che la compongono, non determina il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito e, in assenza di un indebito vantaggio fiscale, non si prosegue nell'analisi relativa alla sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi della condotta abusiva, compreso il requisito dell'assenza della sostanza economica.
Quotidianopiù è anche su
WhatsApp! Clicca qui per
iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Una operazione di riorganizzazione aziendale, perché non siano ravvisabili profili elusivi, deve essere finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività d'impresa da parte delle società beneficiarie della scissione..
Federico Gavioli
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.