L’introduzione della lettera f-bis dell’art. 162 Tuir con la L. 205/2017 (dal 01.01.2027 art. 183 comma 2 lett. g) del nuovo Testo Unico) ha lo scopo di presidiare la cd. Stabile Organizzazione Digitale.
La norma individua nella significativa e continuativa presenza economica, in assenza di presenza fisica, il presupposto al verificarsi del quale si potrebbe configurare una Stabile Organizzazione Digitale in capo al soggetto estero. Tale disposizione però è norma di carattere interno, quindi residuale rispetto le norme convenzionali, pertanto di applicazione diretta solo in caso di Casa madre estera proveniente da un Paese privo di Convenzione con l’Italia.
Il disposto normativo è stato oggetto di analisi da parte della dottrina, della giurisprudenza e degli organi di controllo e le conclusioni a cui sono giunti sono diametralmente opposte: da un lato la Guarda di Finanza nella propria circolare 114153/2018 ha fatto proprie le analisi del BEPS Azione 1 individuando gli elementi su cui basare l’analisi della significativa presenza economica (ricavi, fattori digitali, utenti); di contro la Corte di Cassazione, sezione penale, 33390/2023 ha ritenuto, nel caso in esame, che non sia configurabile la Stabile Digitale in Italia tutte le volte in cui la Convenzione non la preveda (la norma convenzionale Italia-Malta prevale sulla norma interna); la dottrina (Assonime circ. 15/2018) ha ritenuto che si debba dare a questa norma una valenza di norma antielusiva, tenendo in considerazione che l’assenza fisica è fisiologica del business e non patologia.
La Stabile Digitale e la norma che la definisce hanno un valore simbolico, più che pratico, ma possono essere utilizzati come grimaldelli per ottenere accordi virtuosi per le casse dell’Erario.
Al contrario della Stabile Digitale, prevista solo nelle norme interne, dal novembre 2025 le modifiche al commentario Ocse hanno affrontato compiutamente una fattispecie di Stabile legata al lavoro da remoto e alla frammentazione degli uffici iniziata in periodo covid e consolidata con l’avvento massiccio della digitalizzazione del lavoro: l ‘Home Office.
Con l’aggiornamento del Commentario Ocse all’art. 5 (ovvero la stabile organizzazione normata anche a livello nazionale) sono stati introdotti i paragrafi da 44.1 a 44.21 tutti dedicati alla definizione di Home Office, alle condizioni al cui verificarsi il lavoro da remoto configura una Stabile Organizzazione del Datore di Lavoro presso l’abitazione o i locali a disposizione del dipendente.
Come detto la norma interna non tratta come caso specifico la Stabile in caso di lavoro da remoto, ma il commentario ne declina le regole fondamentali: non è più condizione necessaria che il datore di lavoro abbia la disponibilità dei locali, rileva il tempo lavorativo dedicato e la ragione commerciale della casa madre.
In breve i requisiti sono due: uno temporale ed uno funzionale.
Il primo, condizione essenziale, è di tipo temporale: raggiungimento del 50% del tempo lavorato presso l’abitazione o i locali del lavoratore (es. casa di un familiare) in un periodo finestra di 12 mesi (non si guarda al periodo d’imposta, ma ad un periodo mobile in cui è compreso il tempo lavorato). Sotto il 50%, nella maggior parte dei casi, non si configura stabile organizzazione (salva la verifica della Stabile Personale es. agente dipendente che ha natura diversa e non legata all’ Home Office).
Il secondo, da indagare solo se il primo si è realizzato, è di natura funzionale: ci deve essere una ragione commerciale alla base della presenza della società nello Stato dell’abitazione del dipendente.
Il commentario esemplifica una serie di situazioni in cui l’elemento fattuale trova conferma ed in particolare: necessità di incontri non sporadici con i clienti, gestione del parco clienti sulla base del fuso orario, servizi in presenza ai clienti, ecc. Emerge quindi come il nesso sia diretto con il territorio e non rilevi la semplice necessità dell’impresa di gestire la forza lavoro con costi contenuti.
Verificate entrambe le condizioni (raggiungimento temporale e presenza di ragione commerciale) si può configurare una stabile organizzazione del datore di lavoro presso l’abitazione del dipendente.
E’ interessante sottolineare come in ambito convenzionale tale interpretazione non sia univoca per la presenza delle riserve formulate da alcuni stati (ad es. Israele, Repubblica Ceca e Cile) o del disconoscimento dei requisiti posti da altri (ad. es. India). La diretta conseguenza è il conflitto che si potrebbe generare nel riconoscimento dello status di Stabile in un Paese e il disconoscimento nell’altro, con buona pace del riconoscimento del credito d’imposta.
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