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Dal 1° novembre 2026 entrano in vigore nuovi e stringenti obblighi dichiarativi per gli operatori economici che effettuano vendite a distanza di beni importati nell’Unione Europea. Le novità riguardano in particolare l’indicazione obbligatoria degli identificativi dei prodotti (Product Identifiers – PID), introdotti dal Reg. UE 2026/1022 che modifica il Reg. UE 2015/2446. L’Agenzia delle Dogane, con l’avviso del 29 ottobre 2026, invita gli operatori ad attivarsi fin da subito per acquisire tempestivamente i PID lungo la filiera, così da garantirne la disponibilità al momento della compilazione delle dichiarazioni doganali.

Il nuovo quadro si applica alle merci oggetto di vendite a distanza di beni importati, come definite dall’art. 14 par. 4 punto 2) Dir. 2006/112/CE, contenute in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e soggette al nuovo dazio forfettario di 3 euro, a prescindere dal tracciato dichiarativo utilizzato. Si tratta, quindi, del segmento tipico dell’e‑commerce transfrontaliero B2C, che sarà interessato da un rafforzamento della tracciabilità dei prodotti.

Per ciascun articolo della dichiarazione doganale diventano obbligatori due codici:

- C127 – M‑PID, ossia l’identificativo attribuito dal venditore online, dal marketplace o dalla piattaforma;

- C128 – NS‑PID, l’identificativo non standardizzato assegnato dal fabbricante, produttore o fornitore.

Accanto a questi, dovrà essere sempre indicato uno tra C129 – S‑PID, vale a dire l’identificativo standardizzato del prodotto, se esistente, oppure il codice Y081, che segnala l’assenza di un identificativo standardizzato.

Sul piano operativo, i codici C127, C128 e C129, con i relativi identificativi, devono essere inseriti nel dato elettronico (DE) 12 000 “Documento giustificativo”, mentre il codice Y081 va riportato nel DE 12 04 “Riferimento aggiuntivo”. Per gli articoli che comprendono più prodotti, si applicano le modalità specifiche previste dalla guida della Commissione europea.

Nella fase immediatamente successiva all’avvio dei nuovi obblighi, qualora gli identificativi non siano ancora disponibili, gli operatori dovranno comunque documentare, in sede di controllo, le criticità incontrate e le iniziative intraprese per superarle.

Per chiarimenti interpretativi, applicativi e tecnici di dettaglio, gli operatori sono rinviati all’ultima versione della guida della Commissione europea “The temporary EUR 3 customs duty and the Union fee”, disponibile nella pagina dedicata alla riforma doganale dell’Unione sul sito dell’Agenzia. 

Fonte: Avviso AD 29 ottobre 2026

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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