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Il Governo ha approvato, nella seduta del 28 ottobre 2026 del Consiglio dei Ministri, il decreto che riforma, dopo oltre 40 anni, la legge quadro sull’artigianato dell’8 agosto 1985. Si tratta di un provvedimento che ha preso forma con un duplice obiettivo: garantire un quadro normativo al passo con i tempi e rispondere al desiderio di quegli artigiani che vogliono unire l’eccellenza del lavoro manuale al dinamismo che quest’epoca richiede.

Sul tavolo dell’Esecutivo, oltre al DDL Bilancio 2027, c’erano diversi provvedimenti che hanno ottenuto il via libera e, tra questi, il Decreto legislativo d’attuazione dell'art. 2 della Direttiva UE 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025 per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale, approvato in via definitiva.

Su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il Consiglio dei Ministri ha deliberato, invece, il rinvio dell’esame dello schema di Decreto-legge recante disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, inizialmente previsto per la medesima riunione.

Riforma della Legge quadro per l'artigianato

L’Esecutivo ha approvato, in esame preliminare, un Decreto legislativo che introduce modifiche alla L. 443/1985 (Legge-quadro per l’artigianato), in attuazione dell’art. 15 della L. 34/2026 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese).

Il provvedimento aggiorna la disciplina generale del settore per adeguarla all’evoluzione tecnologica e ai nuovi assetti di mercato. Di seguito le principali innovazioni:

  • requisiti tecnico-professionali: per le attività che richiedono una peculiare preparazione, i requisiti possono essere posseduti dall’imprenditore artigiano o da un collaboratore che assume la qualifica di responsabile tecnico. Se il responsabile tecnico è temporaneamente impossibilitato, può essere designato un responsabile temporaneo per un periodo fino a 30 giorni, prorogabile fino a 90 per comprovati motivi di salute o per altre cause documentate;
  • assetti societari: per le imprese artigiane costituite in forma di società, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, la qualifica artigiana dipende dal capitale e non più dal numero dei soci. La maggioranza del capitale dev’essere detenuta da soci che svolgono in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e nell’impresa il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale;
  • unità locali: l’impresa artigiana può avvalersi di non più di 3 unità locali artigiane, anche al di fuori della circoscrizione della Camera di commercio in cui ha sede. Le unità locali servono a fasi del processo produttivo o ad attività amministrative e di gestione, purché ne siano assicurate la direzione e la gestione da parte dell’imprenditore artigiano, anche con il supporto degli strumenti digitali;
  • consorzi e aggregazioni: per individuare le piccole e medie imprese che possono partecipare ai consorzi e alle società consortili, si fa riferimento alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE;
  • semplificazione: la dichiarazione per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, così come le variazioni e la cessazione dell’attività, si presentano mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa;
  • Maestro artigiano e bottega-scuola: le Regioni e le Province autonome, sentite le associazioni datoriali dell’artigianato più rappresentative, possono definire le modalità per riconoscere la figura del maestro artigiano o di mestiere e la bottega-scuola, anche nell’ambito della bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva;
  • Commissione consultiva: è istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Commissione consultiva per l’artigianato che esprime pareri sulla politica di programma nazionale per il settore e sull’aggiornamento dell’elenco delle attività artigiane.

Norme IVA per l'era digitale

Come anticipato in premessa, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un Decreto legislativo d’attuazione dell'art. 2 della Direttiva UE 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025 che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale.

Il provvedimento era stato approvato in esame preliminare lo scorso 4 agosto e tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, recependo parte del pacchetto di norme, con una revisione del sistema dell'IVA dell'Unione Europea, volta ad adeguarlo alle esigenze dell'economia digitale, a migliorare l'efficienza della riscossione dell'imposta e a rafforzare gli strumenti di contrasto alle frodi.

Le disposizioni, applicabili dal 1° gennaio 2027, hanno prevalentemente carattere chiarificatore e aggiornano le norme già introdotte in materia di commercio elettronico. In particolare, è definita la disciplina applicabile alle vendite effettuate attraverso piattaforme, portali e mercati elettronici, nonché il calcolo della soglia di 10.000 euro prevista per determinate vendite a distanza e per alcuni servizi digitali.

Il provvedimento interviene, inoltre, sul coordinamento tra i regimi speciali IVA e il regime speciale previsto per le piccole imprese e sulle procedure di rimborso dell'imposta.

Commercio e tutela del patrimonio culturale

L’Esecutivo ha approvato, in esame preliminare, un Decreto legislativo di riordino e coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche d’interesse culturale o paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili (cd. dehors) a servizio delle imprese alberghiere e dei pubblici esercizi.

Il provvedimento disciplina l’installazione di strutture amovibili esterne destinate alla somministrazione di alimenti e bevande; distingue, inoltre, tra strutture che possono configurare anche spazi chiusi (cd. dehors pesanti) ed elementi mobili o semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, come tavolini, sedute, ombrelloni, pedane e paratie frangivento.

Si prevede che l’installazione delle strutture amovibili negli spazi aperti urbani d’interesse artistico o storico, non sia subordinata alle autorizzazioni previste dagli artt. 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). L’esenzione non si applica alle aree strettamente prospicienti i siti archeologici o gli altri beni culturali immobili d’interesse artistico, storico o archeologico eccezionale, come i monumenti nazionali, gli edifici d’interesse religioso di eccezionale valore culturale, le fontane di straordinario rilievo urbano e i complessi scultorei. Restano fermi la disciplina e il titolo autorizzatorio per l’occupazione di suolo pubblico.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura individuerà, con appositi elenchi, i beni di valore eccezionale e le aree strettamente prospicienti. I predetti elenchi saranno consultabili anche attraverso un sistema informativo territoriale georeferenziato e aggiornati ogni 3 anni. In tali aree, le autorizzazioni saranno rilasciate sulla base di parametri di riferimento, tra i quali la visibilità del bene, l’adeguata distanza, il decoro e l’omogeneità degli arredi e la fruibilità del bene culturale.

Il termine per pronunciarsi sarà di 45 giorni, trascorso il quale, l’assenso s’intenderà acquisito; il parere negativo sarà ammesso solo se non sia possibile dettare specifiche prescrizioni d’armonizzazione.

Per accelerare le procedure, i regolamenti o le deliberazioni di Giunta comunale potranno recepire accordi o intese tra i Comuni e gli Uffici territoriali del Ministero della Cultura: i predetti accordi e le intese stabiliranno in anticipo i criteri e le prescrizioni da rispettare: se l’installazione vi si attiene, si considera autorizzata o è sottoposta a procedura semplificata.

Sul piano edilizio, l’installazione delle strutture amovibili che configurano spazi chiusi sarà soggetta alla segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire; resta ferma la disciplina vigente degli interventi di edilizia libera.

I regolamenti comunali dovranno, inoltre, contenere disposizioni specifiche per 2 finalità: garantire il transito dei veicoli di soccorso e lasciare sui marciapiedi spazi adeguati al passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, dovrà essere presentata l’istanza d’autorizzazione per le strutture amovibili installate in base alla disciplina emergenziale (art. 9-ter, comma 5, DL 137/2020) e che si trovano nelle aree strettamente prospicienti i beni di valore eccezionale.

In caso di diniego, le strutture dovranno essere rimosse e i luoghi ripristinati entro 60 giorni dal 30 giugno 2027. Fino ad allora, restano salvi gli effetti del titolo per l’occupazione del suolo pubblico.

Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Il via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri è arrivato anche per il Decreto legislativo d’attuazione della Direttiva UE 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi che abroga la Direttiva 85/374/CEE.

Il provvedimento che aveva ottenuto il pass preliminare lo scorso 4 agosto, tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e aggiorna integralmente la disciplina contenuta nel Codice del consumo, adeguandola ai prodotti dell’era digitale, ai nuovi modelli imprenditoriali e alle catene d’approvvigionamento globali.

La responsabilità per i prodotti difettosi è estesa anche al software, ai file per la fabbricazione digitale e ai servizi digitali integrati o interconnessi con il prodotto. Sono, inoltre, individuati ulteriori operatori economici responsabili, tra cui gli importatori, i rappresentanti autorizzati, i fornitori di servizi di logistica, le piattaforme online e chi modifica in modo sostanziale un prodotto.

Il decreto rafforza la tutela del danneggiato, prevedendo la possibilità di ottenere dal giudice l’esibizione degli elementi di prova e introducendo specifiche presunzioni nei casi in cui la complessità tecnica renda particolarmente difficile dimostrare il difetto o il rapporto tra il difetto e il danno. È stabilita la nullità di ogni patto che preventivamente escluda o limiti la responsabilità nei confronti del danneggiato.

Il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni e si estingue, comunque, decorsi 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato, termine elevato a 25 anni nei casi di lesioni personali che si manifestano dopo un lungo periodo di latenza. Restano esclusi dall’ambito d’applicazione i danni derivanti da incidenti nucleari.

Le nuove disposizioni si applicano ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.

Lavoro mediante piattaforme digitali

Dopo il via libera preliminare dello scorso 23 luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo anche il Decreto legislativo d’attuazione della Direttiva UE 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali e dalle competenti Commissioni parlamentari, introducendo una disciplina organica del lavoro svolto tramite piattaforme digitali, applicabile a tutte le piattaforme che, a prescindere dalla sede di stabilimento, organizzano il lavoro prestato sul territorio nazionale.

In merito alla situazione occupazionale del lavoratore, si estende la presunzione di subordinazione già prevista per i rider, individuando gli elementi di fatto rilevanti ai fini della qualificazione del rapporto (tra i quali l’organizzazione del lavoro da parte della piattaforma e la soggezione del lavoratore a direttive su contenuti, modalità e tempi della prestazione), anche in relazione all’utilizzo di sistemi automatizzati idonei a incidere sui poteri di direzione e controllo.

Le medesime tutele si applicano a chi lavora tramite intermediari.

In materia di gestione algoritmica, sono introdotti limiti al trattamento dei dati personali: è vietato, in particolare, trattare dati relativi allo stato emotivo o psicologico, alle conversazioni private e all’esercizio dei diritti fondamentali, desumere informazioni su convinzioni, condizioni di salute, adesione sindacale o orientamento sessuale e raccogliere dati quando la persona non sta svolgendo il lavoro né si sta proponendo di svolgerlo. Sono previsti l’obbligo di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e specifici obblighi informativi sui sistemi utilizzati.

È imposta la supervisione umana dei sistemi automatizzati, con valutazioni periodiche del loro impatto e con l’adozione di misure correttive, fino alla cessazione dell’utilizzo del sistema, ove emergano rischi discriminatori. Le decisioni che incidono in modo significativo sulla posizione lavorativa (quali la limitazione, la sospensione o la cessazione del rapporto o la chiusura dell’account) devono essere adottate esclusivamente da una persona fisica, a pena di nullità. È riconosciuto al lavoratore il diritto di ottenere una spiegazione scritta delle decisioni automatizzate e di chiederne il riesame, con obbligo di rettifica e, in mancanza, di risarcimento del danno.

Sono, infine, rafforzate le tutele in materia di salute e sicurezza, con misure di prevenzione anche rispetto ai rischi connessi all’organizzazione algoritmica del lavoro e con l’attivazione di canali di segnalazione contro le violenze e le molestie; sono introdotti obblighi d’informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e di trasparenza verso le Autorità competenti, evitando la duplicazione dei dati già in possesso delle Amministrazioni;

È, altresì, disciplinata la cooperazione tra le Autorità nazionali e con quelle degli altri Stati membri, anche mediante l’Autorità europea del lavoro, unitamente alle tutele contro gli atti ritorsivi e al regime sanzionatorio.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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