La legge 11 marzo 2026, n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, in vigore dal 7 aprile 2026, oltre a introdurre misure a sostegno della crescita, dell’occupazione e della competitività del sistema produttivo, prevede novità rilevanti in materia di salute e sicurezza novellando diverse disposizioni del decreto legislativo 81/2008.
In particolare, il ministero del Lavoro, con Circ. 26 ottobre 2026 n. 11, fa riferimento alla disposizione di cui all’articolo 12 della L. 34/2026 (Legge PMI), con la quale è stato modificato l’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 che elenca le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche (articolo 71, comma 11, decreto legislativo n. 81/2008) aggiungendo al medesimo elenco una nuova voce riguardante le "Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto" e sottoponendole a verifica periodica triennale.
Le ragioni della modifica
Il legislatore ha voluto disciplinare specificatamente l’obbligo triennale della verifica periodica di una nuova tipologia di attrezzatura non esplicitamente ricompresa nell’allegato VII del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro; tipologia, dunque, diversa da quelle già previste. Infatti, le piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto non vanno confuse con:
Cosa si intende per operazioni in frutteto?
Per operazioni in frutteto si intendono principalmente operazioni eseguite dalla piattaforma relative al frutteto, fino a un’altezza massima della piattaforma inferiore ai 3 metri (Norma UNI EN 16952), quali ad esempio:
Potatura: taglio dei rami in altezza, permettendo di gestire l'albero con maggiore precisione e sicurezza.
Diradamento e Manutenzione: operazioni manuali su piante di varie altezze.
Raccolta: per talune operazioni di raccolta degli sfridi e della frutta in quanto permettono il posizionamento diretto dei cassoni sulla piattaforma stessa. Intendendo con questo generalmente sistemi di carico, trasporto o gestione merci in cui i cassoni vengono posizionati o scaricati direttamente su una superficie operativa, come un carro agricolo, una piattaforma di carico, o una baia di magazzino.
Le piattaforme per operazioni in frutteto sono di diversi tipi, tra cui ad esempio:
Le istruzioni operative del Ministero
Per Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto - soggette all’obbligo di verifica triennale – si devono intendere le piattaforme destinate a portare gli operatori in posizione di lavoro per operazioni in frutteto (ovvero la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura o altre operazioni relative al frutteto), ad un'altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri e progettate per lavorare sia su terreni non coltivati e sconnessi che su terreni livellati e solidi, ricomprendendo esclusivamente quelle tipologie che non rientrano nella definizione di macchina agricola raccogli frutta (allegato A DM 4 marzo 1982).
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