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Il Documento programmatico di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026 annuncia il rafforzamento dell'iperammortamento, con una possibile estensione a software e servizi cloud, e l'ampliamento degli strumenti legati alla ZES Unica. Il disegno di legge di bilancio dovrebbe precisarne i contenuti nelle prossime settimane.

Nel frattempo le imprese del Mezzogiorno che hanno investito nel 2026 si avvicinano alla fine dell'anno con una domanda molto concreta, cioè come combinare le due agevolazioni sugli stessi beni senza incorrere in contestazioni.

La disciplina dell'iperammortamento, contenuta nei commi da 427 a 436 dell'art. 1 L. 199/2025, ammette il cumulo con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee sui medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo e non porti a superare il costo sostenuto.

Il comma 431 aggiunge che la base della maggiorazione va calcolata al netto delle sovvenzioni e dei contributi a qualunque titolo ricevuti.

Ne derivano tre principi che chi ha familiarità con la rendicontazione dei fondi europei riconosce subito, il divieto di doppio finanziamento, il divieto di sovracompensazione e la nettizzazione della base agevolabile. Il credito ZES, disciplinato dall'art. 16 DL 124/2023 e prorogato fino al 2028, è un aiuto a finalità regionale in esenzione, soggetto alle intensità massime della Carta degli aiuti 2022-2027. L'iperammortamento è invece una misura generale e non un aiuto di Stato, sicché la combinazione delle due agevolazioni non incontra i tetti di intensità ma deve rispettare la regola di nettizzazione.

Lo stesso ragionamento interessa la Nuova Sabatini, il cui contributo in conto impianti, secondo un'impostazione prudenziale, va sottratto dalla base della maggiorazione. Diverso è il caso del finanziamento bancario che accompagna l'investimento, che non riduce il costo sostenuto ma ne modifica soltanto la copertura. Confondere i due piani, cioè la fonte che finanzia la spesa e il contributo che la abbatte, è l'errore più frequente nella costruzione del piano delle fonti.

La percentuale ZES e l'incognita sulla base di calcolo

Il credito ZES non è definito al momento dell'investimento. Per gli investimenti 2026 le imprese hanno presentato la comunicazione preventiva entro il 30 maggio e dovranno inviare la comunicazione integrativa tra il 3 e il 17 gennaio 2027.

Solo dopo l'Agenzia delle entrate fisserà la percentuale di riparto, attesa entro il 27 gennaio. Per gli investimenti 2025 la percentuale si è fermata al 60,3811% del credito richiesto. L'iperammortamento richiede invece la comunicazione di completamento al GSE, e chi intende dedurre la prima quota già nel periodo d'imposta 2026 deve inviarla entro il 31 dicembre. Resta aperta la questione se l'impresa debba attendere la percentuale ZES oppure possa comunicare il costo lordo e nettizzare in sede dichiarativa, prima della fruizione. Su questo punto si attendono chiarimenti ufficiali.

Si consideri una piccola impresa pugliese che investe 1.000.000 di euro in beni agevolabili, con intensità ZES teorica del 50% e percentuale di riparto ipotizzata pari a quella dell'anno precedente. Il credito effettivo sarebbe di circa 301.900 euro, la base nettizzata di circa 698.100 euro e la maggiorazione del 180% genererebbe un risparmio IRES di circa 301.600 euro, per un beneficio complessivo vicino al 60% dell'investimento. Le alternative mostrano il rischio.

Nettizzare il credito teorico di 500.000 euro ridurrebbe il risparmio IRES a 216.000 euro, con una perdita di circa 85.600 euro. Non nettizzare affatto genererebbe invece un risparmio IRES non spettante di circa 130.400 euro, esposto al recupero della maggiore imposta con interessi e sanzioni per dichiarazione infedele. La gestione corretta del cumulo è prima di tutto un tema di tracciabilità dei costi. Gli strumenti più efficaci sono tre:

  • una matrice di riconciliazione fonti e impieghi per singolo bene, che indichi per ogni euro di costo la quota coperta da ciascuna agevolazione;
  • un registro interno degli aiuti allineato con il Registro nazionale aiuti, utile anche per monitorare il massimale de minimis di 300.000 euro nel triennio;
  • un fascicolo che conservi perizie, attestazioni, comunicazioni al GSE e all'Agenzia e prove del pagamento.

La manovra promette di rendere le due misure più ampie e potenti. Proprio per questo il valore del professionista non sta nel sommare aliquote ma nel costruire una pianificazione delle fonti che regga il controllo successivo, quando la verifica non riguarderà il diritto all'agevolazione ma la misura in cui è stata utilizzata.

Il volume "La rendicontazione nei finanziamenti" a cura di Maurizio Maraglino Misciagna offre una guida operativa alla rendicontazione dei finanziamenti pubblici, dai fondi strutturali europei al PNRR, dagli incentivi nazionali ai programmi a gestione diretta e ai crediti d’imposta per ricerca, innovazione e transizione 4.0 e 5.0.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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di

Paolo Parisi

- Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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