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  • Tempo di lettura 7 min.

Dal 9 agosto 2025 i lavoratori affetti da:
- malattie oncologiche;
- malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro (senza retribuzione) e non può svolgere attività lavorativa.
Il periodo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. 
Il lavoratore può "riscattare" il periodo di congedo mediante il versamento dei relativi contributi (art. 1 L. 106/2025).

L’INPS, con Circ. 22 ottobre 2026 n. 108, illustra le modalità operative del riscatto, precisando che il lavoratore ha la facoltà di optare, per la copertura del congedo in argomento, tra il riscatto e la prosecuzione volontaria.    

Periodi oggetto di riscatto

I periodi di congedo riscattabili ai sensi della norma in trattazione, pertanto, non possono essere antecedenti all’entrata in vigore della stessa (9 agosto 2025) e non possono eccedere complessivamente il limite massimo di ventiquattro mesi, continuativi o frazionati, nell’arco della vita lavorativa.

Il periodo da ammettere a riscatto, inoltre, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso la Gestione previdenziale in cui è presentata la domanda medesima, ma anche in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).

Documentazione a corredo della domanda di riscatto

Ai fini del riscatto in argomento è necessario che l’interessato produca apposita documentazione del rapporto di lavoro, risalente al periodo del congedo, idonea a comprovare che il medesimo sia stato concesso e fruito (ad esempio, il provvedimento di concessione del congedo o altra documentazione equivalente). 

In assenza di tale documentazione, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata “ora per allora” dal datore di lavoro, purché supportata dalla documentazione sanitaria che ha dato luogo alla concessione del congedo e da elementi che consentano di verificare l’effettiva assenza dal servizio nel periodo interessato.

Presentazione della domanda

La domanda di riscatto può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 106/2025 (9 agosto 2025) dal diretto interessato o dal suo superstite.

Considerata l’esigenza di garantire la piena valorizzazione dei periodi di congedo, il termine “dipendente”, utilizzato per individuare il soggetto legittimato all’esercizio della facoltà di riscatto, deve intendersi riferito a colui che ha fruito del congedo in quanto titolare di un rapporto di lavoro dipendente, senza che ciò implichi la necessità che tale rapporto sia ancora in essere al momento della domanda. La facoltà di riscatto è, pertanto, esercitabile anche dagli assicurati cessati dal servizio e dai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, fermo restando il rispetto degli eventuali termini decadenziali previsti dalla normativa di settore vigente nella Gestione previdenziale interessata.

La domanda deve essere presentata presso la Gestione previdenziale nella quale risulta accreditata la contribuzione del periodo di lavoro nel quale si inserisce quello del congedo. In caso di ricongiunzione o trasferimento di contribuzione, la domanda di riscatto deve essere presentata presso la Gestione previdenziale in cui è confluita, a seguito delle predette operazioni, la contribuzione obbligatoria del periodo nel quale si inserisce quello del congedo in argomento.

La domanda diretta all’INPS deve essere presentata, esclusivamente telematicamente, attraverso uno dei seguenti canali:

- web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CNS, CIE di livello 3, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i soggetti residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano o eIDAS), dal sito istituzionale www.inps.it, attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”;

- Contact Center Multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da rete mobile il numero 06.164164, a pagamento in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico;

- Istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Determinazione dell’onere di riscatto

I periodi oggetto di riscatto sono necessariamente valutati con le regole del sistema contributivo.

Fonte: Circ. INPS 22 ottobre 2026 n. 108

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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