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Attraverso il Decreto direttoriale del 16 ottobre 2026, pubblicato nella sezione Pubblicità Legale del sito del Ministero, vengono ridetermina i divisori e i coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni, che aggiorna la Tabella A dell’allegato 2 L. 247/2007 e la Tabella A della L. 335/1995.

Come funziona il calcolo contributivo?

Il calcolo contributivo viene effettuato sulla base dei seguenti elementi:

- montante contributivo individuale;

- coefficiente di trasformazione.

Il montante è rappresentato dalla somma delle quote di retribuzione accantonate in ciascun anno, entro un determinato limite contributivo e pensionabile (art. 2, c. 18, L. 335/95) annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il valore utile per l’anno 2026 è pari a € 122.295,00 (Circ. INPS 19 dicembre 2025 n. 153).
Il lavoratore e il datore di lavoro versano durante l'anno i contributi previdenziali su una certa base imponibile retributiva, sulla quale, applicando l'aliquota di computo ai fini del calcolo della pensione (33% per i lavoratori dipendenti), si determina la somma che viene conferita al montante e valutata per il calcolo (computo) della pensione.

L'anno seguente il lavoratore si vedrà accantonata un'altra quota che si aggiunge a quella dell'anno precedente, rivalutata in misura pari al tasso di capitalizzazione. Il tasso è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare (Circ. INPS 17 dicembre 1999 n. 219). La media viene calcolata dall'ISTAT con il metodo dell'interesse composto.

La rivalutazione si effettua al 31 dicembre di ogni anno sul totale delle quote accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, con esclusione quindi della quota relativa all'ultimo anno, e sugli interessi maturati in precedenza.
Il totale delle quote e degli interessi costituisce il montante contributivo individuale.

Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età dell'assicurato al momento della decorrenza della pensione e cresce con l'aumentare dell'età stessa, dal minimo di 57 anni di età al massimo di 71.

Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione e cresce con l'aumentare dell'età stessa, dal minimo di 57 anni di età al massimo di 71 (Tabella A L. 335/95).

Come cambiano i valori dal 1° gennaio 2027?

Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2027 i divisori e i coefficienti di trasformazione da utilizzare sono i seguenti.

Età

Divisore

Valore %

57

24,080

4,153%

58

23,507

4,254%

59

22,929

4,361%

60

22,345

4,475%

61

21,756

4,596%

62

21,163

4,725%

63

20,565

4,863%

64

19,963

5,009%

65

19,357

5,166%

66

18,747

5,334%

67

18,136

5,514%

68

17,523

5,707%

69

16,908

5,914%

70

16,290

6,139%

71

15,669

6,382%

Fonte: Decreto direttoriale 16 ottobre 2026

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Francesca Bicicchi

- Consulente del Lavoro in Roma e Bologna

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